IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 17
agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori misure per contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito
con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; Visto il
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato, recante «disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni,
recante «interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine
e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visti i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in attuazione dell'art.
1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28; Viste le
intese di programma tra il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega
nazionale professionisti, la Lega nazionale professionisti serie C e la
Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005; Considerato che
l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art.
1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha istituito presso il Ministero
dell'interno «l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive»
ed ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di individuare le linee
operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti
attribuiti all'Osservatorio, nonche' di disciplinare l'organizzazione, le
modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio; Ritenuto
di dover dare attuazione al citato art. 1-octies del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito denominato
Osservatorio, istituito presso il Ministero dell'interno al fine di
favorire la massima interazione tra tutti i soggetti chiamati
all'attuazione delle disposizioni e delle misure organizzative e di
prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive, opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza,
avvalendosi del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni
sportive di cui all'art. 4, di seguito denominato CNIMS.
2. L'Osservatorio, quale organo di consulenza tecnico amministrativa del
Ministro dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge
17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17
ottobre 2005, n. 210, d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e puo'
essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del
Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni
altra questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di
manifestazioni sportive.
3. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 1-octies, l'Osservatorio
puo' essere altresi' chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre
amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio
stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle
competenze del Ministero dell'interno.
Art. 2
1. L'Osservatorio e'
composto da:
a) un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i dirigenti
generali, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio
Polizia stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio reparti
speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato,
nonche' del direttore del Servizio informazioni generali della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione;
d) un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri
di grado non inferiore a colonnello;
e) un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica
dirigenziale;
f) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
nonche', in relazione ai temi da trattare: un rappresentante della
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per
ciascuna delle Leghe nazionali professionisti e dilettanti; ovvero: un
rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive per le
quali devono essere deliberate linee guida e le misure di cui all'art.
1-octies, lettera c) ed e) nonche' un rappresentante per ciascuna delle
rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo di
quattro componenti con diritto di voto.
2. In relazione a specifiche tematiche il presidente puo' integrare
l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza,
dell'Agenzia delle entrate, della Societa' italiana autori editori (SIAE)
e delle Ferrovie dello Stato S.p.A. L'Osservatorio puo' inoltre essere
integrato da rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati
interessati a vario titolo alla prevenzione della violenza nelle
competizioni sportive, compreso il rappresentante dell'organo di
coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei club
professionisti. In mancanza di un organo di coordinamento nazionale delle
tifoserie di cui al comma 2, la designazione e' richiesta alla
Federazione italiana giuoco calcio.
3. Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui
all'art. 4.
4. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con
decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni
o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
Art. 3
1. L'Osservatorio si
riunisce, di regola, con cadenza settimanale.
2. Il presidente provvede a:
a) convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori;
b) determinare l'ordine del giorno della riunione;
c) designare il vice-presidente tra i componenti dell'Osservatorio,
delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti,
compresi quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici accertamenti
presso gli impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato;
e) costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di
specifiche tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
f) visionare i dati concernenti i fenomeni di intolleranza, devianza e
violenza in ambito sportivo, in possesso di tutti gli organismi
rappresentati in seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare l'opportunita'
della diffusione;
g) autorizzare la pubblicazione del rapporto annuale sull'andamento dei
fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
h) promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
3. Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 1-octies, lettere
c) ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui
all'art. 2, comma 1, del presente decreto.
Art. 4
1. Le attivita'
strumentali allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, sono curate
dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine pubblico della segreteria
del Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della decisione
2002/348/GAI del 25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea,
concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio
internazionali.
2. In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto
all'Osservatorio:
a) cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame
dell'Osservatorio;
b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio
prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le
valutazioni da assumere;
c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con
proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica;
d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in
rappresentanza del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi
di esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di
supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio,
delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla
prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle
manifestazioni sportive;
e) predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle
riunioni e provvede a documentare tutte le attivita' dell'Osservatorio;
f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della
violenza ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del
rapporto annuale che le Autorita' di pubblica sicurezza e gli altri
soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire
all'Osservatorio stesso;
g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito
web dedicato alle attivita' dell'Osservatorio.
Art. 5
1. Le Autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, gli Uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' le altre
Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni rappresentate in seno
all'Osservatorio sono tenute a fornire all'Osservatorio stesso i dati
concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza commessi in occasione
di manifestazioni sportive, lo stato di sicurezza degli impianti sportivi
e le altre informazioni richieste dall'Osservatorio per la prevenzione ed
il contrasto dei medesimi fenomeni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione