IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto
con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del
Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i
dispositivi di controllo;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985
sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni
sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un
manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione
delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e'
interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni
indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla
Federazione italiana giuoco calcio;
Visto il provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla
videosorveglianza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
Ritenuto di dover
stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 3, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,
Adotta il seguente
decreto:
Art. 1
Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva:
ubicazione, dotazione e caratteristiche
1. Gli impianti nei quali si
svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una
capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi
di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree
riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue
immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di:
a) sistemi
di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il
caso di interruzione della corrente di rete;
b) un apparato di regia
delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo
appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale
da garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto sportivo al
fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di
sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessita',
l'ottimale gestione delle emergenze. La sala dovra' avere capienza
adeguata per ospitare oltre all'apparato di regia ed al personale tecnico
adibito, i componenti del «Centro per la gestione della sicurezza delle
manifestazioni sportive»;
c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche,
ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di
afflusso, permanenza e deflusso dell'impianto, protetti dai rischi di
danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente
tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al
pubblico, esclusi i locali igienici, nonche' le aree interne comunque
accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di
prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi
fotografici digitali;
d) impianto di illuminazione in grado di
assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilita' dell'area di gioco,
l'illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche
esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico.
2. La
dotazione minima dell'apparato di regia e' costituita da:
a) tre
videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM,
uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno
dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;
b)
un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le
riprese di tutte le telecamere in funzione, piu' un monitor per ogni
operatore del Centro;
c) sistemi di controllo e di manovra delle
telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione;
d) postazioni
di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro;
e)
due stampanti termiche;
f) apparecchiature per la trasmissione delle
immagini alle sale operative della Questura e del Comando provinciale dei
Vigili del fuoco;
g) canali radio, linee telefoniche e personal computer
connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di
comunicazione, anche contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti,
aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza
di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo
1996. 3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:
a) consentire il
movimento orizzontale e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa,
con sistema di comando della sala regia;
b) assicurare una risoluzione
delle immagini, all'ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x
768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel
o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa
televisiva;
c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche di focale
non inferiori a 75 mm, con possibilita' di ingrandimento ottico di almeno
5 x;
d) avere luminosita' sufficiente ad assicurare la riconoscibilita'
dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno
ed anche a fotogramma singolo;
e) avere protocolli di trasmissione delle
immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive.
Art. 2
Approvazione ed
uso dei sistemi di ripresa
1. Le realizzazioni di cui all'art. 1
concernenti l'illuminazione dell'impianto, l'adozione di sistemi di
alimentazione elettrica sussidiaria e la disponibilita' di una sala
controllo, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di cui
all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Le
ulteriori realizzazioni di cui al predetto art. 1 costituiscono
prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza
superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni
agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche
in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto
per altri spettacoli o trattenimenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni
della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del «Regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il
Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e
funzionalita' delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e
registrazione di cui all'art. 1.
Art. 3
Fasce orarie delle
registrazioni
1. La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo
dell'evento calcistico e' obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura
dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone
per la preparazione di coreografie.
Art. 4
Tempi di custodia
delle registrazioni
1. Le societa' organizzatrici dell'evento calcistico
assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino
a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse
sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle
autorita' giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. I
dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati
trascorsi i sette giorni.
Art. 5
Accessibilita'
alle immagini: limiti
1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti
o dilettanti puo' accedere alle immagini registrate dal sistema di
video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e puo'
chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 6
Informazione
1.
Nei luoghi oggetto di vigilanza e' obbligatoria l'affissione, in punti e
con modalita' ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29
aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in
lingua straniera.
Art. 7
Disposizioni di
coordinamento
1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati
all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del
Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
2. Il Prefetto potra' valutare, in
sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la
possibilita' di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video
- sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di
competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni
ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano. Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro
per i beni e le attivita' culturali Buttiglione
Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie Stanca