IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto
con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n.
28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro
dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare gli articoli 6 e
7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i
settori in cui possono essere suddivisi;
Vista la Convenzione europea del
19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le
manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del
13 maggio 2005;
Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001,
concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze
di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle
quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le
disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA,
recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Acquisito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta
del 4 maggio 2005;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione
dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della
tutela dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il
gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della
nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando
permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica
in occasione di dette competizioni;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Emissione, distribuzione, vendita e cessione
1. Le societa'
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono
responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei
titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si
disputano.
2. Le societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono
assicurare che:
a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di
accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto;
b) nei luoghi
in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano
affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo
leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di
cui al successivo art. 4, comma 2;
c) negli impianti sportivi siano
chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata
comprensibilita', l'ubicazione dei settori e dei posti, nonche' i
percorsi per accedervi.
Art. 2
Condizioni e
modalita' per l'emissione e la distribuzione
1. Il numero dei titoli di
accesso emessi e distribuiti non puo' essere superiore alla capienza di
ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione
provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in
base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo
1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermi restando i
limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad
alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la
capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di
accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni,
rispettivamente, delle competenti autorita' provinciali di pubblica
sicurezza o dalle competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.
3. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette
alle seguenti condizioni e modalita':
a) i titoli di accesso devono
essere numerati e devono recare le generalita' dell'utilizzatore,
l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art.
4;
b) negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone
i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli
rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di
servizio e per quello di supporto agli spettatori;
c) al fine di
agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli
spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico
dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di
colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai
sostenitori della squadra ospite;
d) fatte salve le eventuali
determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica,
le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale
incaricato dalla societa' organizzatrice dell'evento, il quale apportera'
le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche
mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della
capienza del settore. Di tali variazioni sara' compilata formale
documentazione;
e) i titoli di accesso per i sostenitori della squadra
ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e
saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della
competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi
promiscuita' tra sostenitori delle due compagini che disputano
l'incontro.
Art. 3
Obblighi delle
societa' organizzatrici dell'evento
1. Le societa' organizzatrici devono
dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei
titoli di accesso in grado di:
a) emettere, per ciascun settore, un
numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere
realmente disponibile in esso;
b) registrare il numero di titoli di
accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;
c)
rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorita' di pubblica
sicurezza;
d) avere disponibilita', in tempo reale, del numero totale,
per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei
titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da
fornire, a richiesta, alle autorita' di pubblica sicurezza;
e) associare
a ciascun biglietto emesso le generalita' o ragione sociale del
rivenditore o cedente;
f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto
le generalita' dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo
sicuro e protetto.
Art. 4
Tecniche
anticontraffazione e caratteristiche del titolo
1. Ciascun titolo di
accesso dovra' chiaramente indicare:
a) la societa' organizzatrice
responsabile della emissione e della distribuzione;
b) il nome e
l'ubicazione dell'impianto sportivo a cui si autorizza l'ingresso;
c) la
competizione e la partita o le partite di calcio per cui e' valido,
ovvero il periodo di validita' (stagione calcistica - singolo incontro);
d) il numero progressivo di rilascio;
e) la lettera o il numero del varco
di accesso all'impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovra'
fare ingresso per raggiungere gli spalti;
f) il settore ed il numero
della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso
sara' tenuto ad occupare sugli spalti.
2. Ciascun titolo di accesso
dovra' inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare
si e' impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del
regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti
vendita. Dovra' essere comunque evidenziato:
a) che l'utilizzazione del
titolo di acquisto comporta l'accettazione delle norme del regolamento;
b) che il rispetto di tali norme e' condizione indispensabile per
l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
c) che
l'accesso agli impianti sportivi puo' comportare la sottoposizione
dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e
nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati
esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o
sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di
violenza;
d) che il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo
le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e
del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
3.
Ciascun titolo di accesso dovra' riportare stampato, con tecniche
anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili
otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile
tramite lettori di prossimita', ove siano registrati, oltre alle
informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero
firmate digitalmente e cifrate, l'identita' del titolare (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza), nonche' gli estremi del ricevitore o
cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati,
relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti,
dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati
accessibile al sistema di controllo degli accessi.
4. I titoli di accesso
recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla
capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno
accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco
riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo
stadio emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna stagione, da enti
competenti (CONI, Federazioni sportive) dovra' essere rilasciato
obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da
occupare, sempre nel rispetto della capienza dell'impianto e del settore.
I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso
regolamento d'uso e d'esercizio dell'impianto destinato al resto degli
spettatori.
5. Al personale di servizio all'interno dell'impianto,
indicato nelle apposite liste, compilate dalla societa' organizzatrice
almeno un giorno prima dell'evento, deve essere rilasciato uno specifico
titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni
svolte, le aree dell'impianto cui da' accesso e la validita' temporale. I
titoli rilasciati per piu' gare dovranno contenere anche la fotografia
del titolare.
Art. 5
Divieto di vendita
dei biglietti
1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli
incontri e' vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al
settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi
competizione calcistica e' vietata la vendita diretta dei biglietti
nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo.
2. Le societa'
organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno
posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una
recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi
per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare
titolo di accesso allo stadio, nonche' per indirizzare lo spettatore al
varco di accesso al settore assegnato.
3. Il possesso del titolo di
ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali,
costituira' requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori
all'area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro
dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato
agli spettatori indicato nel titolo stesso.
Art. 6
Trattamento dei
dati personali
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2,
comma 1 e, particolarmente, per quelle relative all'associazione a
ciascun titolo di accesso delle generalita' dell'acquirente o utente, le
societa' organizzatrici o loro delegati per la specifica attivita', sono
tenuti:
a) ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei
dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul
titolo di accesso;
b) ad osservare le disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
c) ad
assicurare l'immediata disponibilita' dei dati da parte dell'autorita'
giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o
di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. Per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e
trattati dalla societa' organizzatrice o da altro organismo delegato alle
specifiche attivita', i cui dati devono essere riportati in modo
leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in
prossimita' dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del
trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma
1, lettere b) e c). Essi sono altresi' tenuti alla immediata
comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera c), delle
modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera d),
del presente decreto.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono
effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente
previste dal presente decreto.
4. Fatti salvi i trattamenti per finalita'
di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei
commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente
decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento
calcistico cui si riferiscono.
Art. 7
Disposizioni
finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. 2. Dopo una
fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del
presente decreto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro per i beni e le attivita'
culturali Buttiglione
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
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