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MINISTERO DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/9/2003 - Suppl. Ordinario n. 154) |
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VISTA la legge 29 novembre
1995, n. 522 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione
contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono approvate le seguenti modifiche al decreto 15 ottobre 2002 recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376": nell'allegato I "Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato vietato per doping" la sezione Criteri e' cosi' integrata: "9. Per i soggetti in eta' pediatrica che svolgono attivita' sportiva e' vietato l'impiego di farmaci, per i quali non e' prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico"; nell'allegato II, la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, la Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, la Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialita' medicinali, la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialita' medicinali vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2003 Il Ministro della salute Registrato alla Corte dei
conti il 6 agosto 2003 ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 61 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da pag. 62 a pag. 129 del S.O. <---- |
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