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IL DIRETTORE GENERALE
per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le
attivita' culturali
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 18 marzo
1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo
spettacolo viaggiante;
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco
delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarita' tecnico
costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle
medesime;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante
disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del decreto
ministeriale 23 maggio 2003;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato
istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1°
giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio
1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003 e 28
febbraio 2005 con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del
predetto elenco; Considerato che occorre procedere ad ulteriore
aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il verbale di sopralluogo del 23 novembre 2004 della commissione
tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del
comune di Legnano relativo al parere sull'attrazione «Salto trampolino»;
Vista la dichiarazione del 25 luglio 2005 con la quale la stessa
commissione comunale di vigilanza attesta che le prescrizioni di cui al
precitato verbale sono state ottemperate;
Sentito il parere favorevole espresso nella seduta del 1° luglio 2005
dalla commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo
viaggiante di cui all'art. 1, n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Decreta:
L'elenco delle attivita'
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4
della legge 18 marzo 1968, n. 337, e' integrato con l'inserimento tra le
Medie attrazioni della seguente nuova attrazione, avente le
caratteristiche tecnico-funzionali sottoindicate: Salto trampolino: «Trattasi
di attrazione costituita da rete in materiale plastico sostenuta da una
struttura metallica attraverso molle metalliche, che hanno il compito di
rendere il piano di salto elastico per consentire il ripetersi di salti
in ciclo continuo. La rete di salto ha un diametro utile di circa m. 4 e
questi trampolini possono essere posizionati in numero da uno a sei in
base alla struttura metallica di sostegno delle imbracature».
Roma, 10 marzo 2006
Il direttore generale per
lo spettacolo dal vivo e lo sport
Nastasi
Il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro
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