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MINISTERO
DELLA DIFESA (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2005 - Suppl. Ordinario n. 207) |
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Visto l'art. 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113,
recante «Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad
altri ruoli di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate»; Decreta: Art. 1 Con il presente decreto sono adottate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, relativamente al reclutamento degli atleti e degli istruttori, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Art. 2 Sono giudicati idonei, ai fini del loro reclutamento, gli atleti e gli istruttori che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' specificatamente indicate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, di seguito denominato Elenco, e risultino in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, accertati secondo le disposizioni vigenti, nonche' dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi alla categoria ed al ruolo di appartenenza. Art. 3 Ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' previste dall'Elenco, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare, di seguito denominata direttiva. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 circa le infermita' ed imperfezioni specificatamente indicate nell'Elenco, le affezioni esplicitate ed espressamente riportate nella direttiva, a giudizio del competente organo sanitario, potranno essere valutate compatibili con l'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore, sempre che risultino, sotto il profilo medico-legale, di scarsa incidenza e tali da non costituire un rischio per la tutela della loro salute e della collettivita'. Art. 4 Per delineare il profilo sanitario degli atleti e degli istruttori, e' adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare. Fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3, nonche' quelli specificatamente indicati nei bandi di concorso in relazione alla disciplina sportiva prescelta, possono essere giudicati idonei, in sede di reclutamento, gli atleti e gli istruttori cui sia accertato un grado di validita' inquadrabile in fascia A, limitatamente alla caratteristica somatofunzionale PS, ed anche in fascia B per le altre caratteristiche. Art. 5 Le imperfezioni e le infermita' non menzionate
nell'Elenco e nella direttiva ed incidenti sull'efficienza
somato-funzionale del soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o
nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o
dell'equivalenza. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il
grado di validita' inquadrabile in fascia A o B potra' essere delineato
anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio
del competente organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado
inabilitante, risultino di nessuna o scarsa incidenza, sotto il profilo
medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio quale militare
atleta o istruttore. Roma, 6 dicembre 2005 Il direttore generale: Donvito |
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