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DECRETO LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8/2/2007) |
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Testo in vigore dal: 8-2-2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per
contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche,
prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi; Emana Art. 1 Misure per la sicurezza degli impianti sportivi 1. Fino all'attuazione degli
interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione
all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono
svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal
prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo
1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito
l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato
in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli
specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo
1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. 2. All'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali
riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi
titolo, diretta-mente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene
la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1
ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E',
altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla
stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di
violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni
previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». Art. 2 Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. All'articolo 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: Art. 3 Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime
o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da
creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano
commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di
essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal
fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla
meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.». Art. 4 Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. All'articolo 8 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi
1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2
del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; b) al comma 1-ter, le parole:
«o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore»
sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»; c) al comma 1-quater,
dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». Art. 5 Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.». Art. 6 Misure di prevenzione 1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: «Art. 7-ter (Misure di
prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti
delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso
parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Art. 7 Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale 1. Al secondo comma dell'articolo
339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni»
sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni». Art. 8 Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. E' vietato alle societa'
sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti
destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a
prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E'
parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni,
facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. Art. 9 Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio 1. E' fatto divieto alle societa'
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili
della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui
al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire
titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Art. 10 Adeguamento degli impianti 1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». Art. 11 Programma straordinario per l'impiantistica sportiva 1. Il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture
e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro
centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per
l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare,
all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente
rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura,
redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti
convenzionali. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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AVVISO DI RETTIFICA (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9/2/2007) |
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