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LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto gli articoli 2,
comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e
sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della
salute il 13 giugno 2002; Vista la successiva istruttoria tecnica
tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota
dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto
nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della
Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e
regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della
salute", ricadente nella potesta' concorrente delle regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province
autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si e' reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e
regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11
luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficolta' applicative
della stessa e si e' ravvisata la necessita' di modificarla ed
aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi
derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro
dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli
articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive
modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle
autorizzazioni all' agibilita' ed allo svolgimento di attivita' di
pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per
attivita' ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate
nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine.
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai
seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali,
tipo di utilizzazione.
2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle
seguenti categorie:
a) piscine di proprieta' pubblica o privata, destinate ad un'utenza
pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui
caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da
ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture gia'
adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive (alberghi,
camping, complessi ricettivi e simili ) nonche' quelle al servizio di
collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti,
soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico b) piscine la cui natura
giuridica e' definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile,
destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di
cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina e' definita da una
normativa specifica. 2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed
ambientali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali
non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali
confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o piu' bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piu' bacini
artificiali nei quali gli spazi destinati alle attivita' possono essere
aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie
di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che
consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere
ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel
rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della
Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne
le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attivita' subacquee, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di
prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle
norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono
idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la
profondita' di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei
bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che
consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o che
posseggono requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi
diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature
accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi
mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali
nonche' dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di
attivita' riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario
specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come
mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche
intrinseche e/o alle modalita' con cui viene in contatto dei bagnanti e
nelle quali l'esercizio delle attivita' di balneazione viene effettuato
sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalita'.
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano
esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche
di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e
dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini
della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle
caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria
b).
I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1
del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati
con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili
dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della
funzionalita' delle piscine. Le relative figure professionali sono
individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere
assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo
soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della
sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi
perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovra' essere assicurata
la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le
attrezzature di primo intervento devono risultare completamente
disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche
devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli.
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso
sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile
della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza
dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione
sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del
complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e
di auto-controllo:
a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di
valutazione dei rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe
rivelarsi critica nella gestione dell'attivita'.
Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali
pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare
delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e
delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e
aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del
rischio.
6.4 Il responsabile deve altresi' tenere a disposizione dell'autorita'
incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni
sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della
dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei
filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo
combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di
mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantita' di
acqua di reintegro;
b3) le quantita' e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente
per la disinfezione dell'acqua; b4) la data di prelievo dei campioni per
l'analisi dell'acqua;
b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni
effettuati dal responsabile e' a disposizione dell'Azienda Unita'
Sanitaria Locale che potra' cosi' acquisire tutte le informazioni
concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi
effettuate.
6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile
riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la
corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del
problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non
conformita' riscontrata possa costituire un rischio per la salute il
titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda
unita' sanitaria locale.
6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi e' a disposizione
dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni.
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda
unita' sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione,
sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalita'
e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti
all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare
attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di
autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorita' sanitaria competente accerti che nella piscina
siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporra'
affinche' vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i
necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a
giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni.
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie
formulate dall'autorita' sanitaria nei termini fissati, puo' essere
comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e
modalita' stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Punto 9).
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture
turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonche' piscine delle
aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le
regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari
modalita' applicative anche in via transitoria nel rispetto delle
esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica.
Roma, 16 gennaio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato 1
1. Requisiti
igienico-ambientali
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle
acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 Classificazione. e requisiti delle acque utilizzate.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come
segue: acqua di approvvigionamento: e' quella utilizzata per
l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata
agli usi igienico-sanitari; acqua di immissione in vasca: e' quella
costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro
opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti; acqua
contenuta in vasca: e' quella presente nel bacino natatorio e pertanto a
diretto contatto con i bagnanti.
1.2 Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di
potabilita' previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la
temperatura. Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da
pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati
controlli di potabilita' con frequenza almeno annua o semestrale, per i
parametri indicati nel giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al
consumo umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 Requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in
vasca.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i
requisiti di cui alla seguente tabella A. I requisiti di qualita'
dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto. Il
controllo all'acqua di immissione sara' effettuato ogni qualvolta se ne
manifesti la necessita' per verifiche interne di gestione o sopraggiunti
inconvenienti. Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su
richiesta dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale. I trialometani vengono
accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque
destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuera'
ulteriori metodi di analisi. L'acqua delle vasche deve essere
completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e
comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
1.4 Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca e' consentito l'uso
delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e
correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso
grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione
di acqua per consumo umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen e
dicloruro); Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene
dicloruro);
L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere
previamente autorizzato dal Ministero della salute.
1.5 Punti di prelievo.
| Acqua di Approvvigionamento |
campione da prelevarsi
da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione |
| Acqua di immissione In
vasca |
campione da prelevarsi
da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole
vasche a valle degli impianti di
trattamento |
| Acqua in vasca |
campione da prelevarsi
in qualsiasi punto in vasca |
1.6 Requisiti
termoigrometrici e di ventilazione.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attivita' natatorie e di
balneazione, la temperatura dell'aria dovra' risultare non inferiore alla
temperatura dell'acqua in vasca. L'umidita' relativa dell'aria non dovra'
superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocita' dell'aria
in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovra'
risultare superiore a 0,10 m/s e dovra' assicurarsi un ricambio di aria
esterna di almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca. Nelle altre zone
destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto
soccorso) Il ricambio dell'aria dovra' risultare non inferiore a 4
volumi/h, la temperatura dell'aria dovra' risultare non inferiore a 20oC.
1.7 Requisiti illuminotecnici.
Nelle sezioni delle attivita' natatorie e di balneazione l'illuminazione
artificiale dovra' assicurare condizioni di visibilita' tali da garantire
la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.
Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo
specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovra' assicurare un livello
medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi
igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovra' essere
assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve
essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia
elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8 Requisiti acustici.
Nella sezione delle attivita' natatorie e di balneazione delle piscine
coperte, il tempo di riverberazione non dovra' in nessun punto essere
superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato
dall'attivita' devono far riferimento alla normativa vigente in materia.
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