Testo in vigore dal: 9-10-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento
(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le
direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in
particolare l'articolo 3; Ritenuto necessario
fornire disposizioni applicative del suddetto
regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto
concerne in particolare le sanzioni applicabili
alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l'individuazione delle misure
necessarie affinche' esse siano attuate in
applicazione degli articoli 125 e 126 del
regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19
novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Considerata la
necessita' di introdurre nel testo modifiche
ulteriori rispetto a quelle derivanti dai
rilievi formulati dalle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, con particolare
riferimento all'armonizzazione delle sanzioni
previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 maggio 2009; Acquisiti nuovamente i
pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio
2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 793/93 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. - Il
regolamento (CE) n. 1488/94 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161.
- La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262. - La
direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76. - La direttiva
93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
settembre 1993, n. L 227.
- La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.
- La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103. - L'art. 3
della legge 25 febbraio 2008, n. 34
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2007.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
2008, n. 56, S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la
piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in
via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i
quali non siano gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata
con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche europee
e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti
organi parlamentari con le modalita' e nei
termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note
alle premesse
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
dell'attuazione del presente decreto si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3
del regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste nel presente decreto, il rappresentante
esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento
e' equiparato all'importatore.
3. L'Autorita' competente di cui all'articolo
121 del regolamento e' il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo di
una sostanza in quanto tale o in quanto
componente di uno o piu' preparati in
quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come
intermedi isolati in sito o trasportati che non
ottempera all'obbligo di registrazione
all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di un polimero che non ottempera
all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei
casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento, per la sostanza monomerica o le
sostanze monomeriche non ancora registrate da un
attore a monte della catena
d'approvvigionamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di articoli che non ottempera
all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei
casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
produttore o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di articoli che non ottempera
all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi
previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che all'atto della registrazione non
comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo
1, del regolamento, e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fabbricante di una sostanza intermedia
isolata in sito in quantitativi pari o superiori
a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero
ottempera in modo inesatto all'obbligo di
registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di una sostanza intermedia isolata
trasportata in quantitativi pari o superiori a 1
tonnellata all'anno che non ottempera ovvero
ottempera in modo inesatto all'obbligo di
registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui
che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento, adempie agli obblighi che
spettano agli importatori senza essere stato
designato come rappresentante esclusivo, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 60.000 euro
Art. 4
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o il
produttore di articoli che non ottempera
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante, l'importatore o il rappresentante
esclusivo della sostanza o il produttore o
importatore di articoli che fabbrica o importa
la sostanza o produce o importa gli articoli
prima di due settimane dalla notifica di cui
all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante, l'importatore, il rappresentante
esclusivo o il produttore di articoli che non si
conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro
Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo che
non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto
all'obbligo di informare immediatamente
l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo
2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che dopo la registrazione non
ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo
o in modo inesatto agli obblighi di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante, l'importatore o il rappresentante
esclusivo di una sostanza notificata a norma
della direttiva 67/548/CEE che non ottempera
all'obbligo di comunicare ovvero comunica in
modo inesatto le informazioni supplementari di
cui all'articolo 24, paragrafo 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro
Nota all'art. 5:
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196
Art. 6
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il dichiarante della
sostanza soggetta a registrazione in
quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate
all'anno che non effettua o effettua in
difformita' da quanto previsto nel regolamento
una valutazione della sicurezza chimica e non
compila ovvero compila in modo inesatto o
incompleto la relazione sulla sicurezza chimica
di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che non ottempera agli obblighi di
cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro
Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro
Art. 8
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il dichiarante che
effettua esperimenti su animali vertebrati in
casi di non assoluta necessita' e senza adottare
disposizioni per limitare le ripetizioni inutili
di altri test, ai sensi dell'articolo 25,
paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante potenziale di una sostanza non
soggetta a regime transitorio o di una sostanza
soggetta a regime transitorio che non ha
effettuato una registrazione preliminare ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento che non
ottempera all'obbligo di compiere accertamenti
prima della registrazione tramite richiesta
all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo
1, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro
Art. 9
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro
Art. 10
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il produttore o
l'importatore o il rappresentante esclusivo di
articoli che non ottempera all'obbligo di
fornire istruzioni adeguate al destinatario
dell'articolo ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di una sostanza o di un preparato che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo
31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o
ogni attore della catena di approvvigionamento
che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di una sostanza o di un preparato che
in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del
regolamento, non fornisce in lingua italiana al
destinatario della sostanza o del preparato
immesso sul mercato nazionale la scheda di dati
di sicurezza, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro. La stessa sanzione si applica a colui che
fornisce la scheda di dati di sicurezza non
datata o incompleta o inesatta relativamente
alle informazioni di cui alle voci indicate
nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un
attore della catena d'approvvigionamento che in
violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del
regolamento, non riporta i pertinenti scenari di
esposizione in allegato alla scheda di dati di
sicurezza, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di una sostanza o di un preparato che,
pur non essendo tenuto a fornire la scheda di
dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento, non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 32 del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di un articolo che non ottempera agli
obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'attore della catena d'approvvigionamento di
una sostanza o di un preparato che non ottempera
agli obblighi di cui all'articolo 34 del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il
datore di lavoro che non ottempera agli obblighi
dell'articolo 35 del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000
a 90.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante, l'importatore, il rappresentante
esclusivo, l'utilizzatore a valle o il
distributore che non ottempera agli obblighi di
cui all'articolo 36, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in
casi di cessazione o trasferimento anche
parziale, dell'attivita' del dichiarante,
dell'utilizzatore a valle o del distributore, la
parte che assume la responsabilita' della
liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul
mercato della sostanza o del preparato che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 36,
paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro
Art. 11
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o
l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di un preparato che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo
37, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di un preparato che
non ottempera o ottempera in modo inesatto
all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4,
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che non ottempera o
ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui
all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di un preparato che
non ottempera all'obbligo di cui all'articolo
37, paragrafo 7, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o
della prosecuzione di un uso particolare di una
sostanza registrata da un attore a monte della
catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento,
non comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo
2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3,
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4,
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che non rispetta i
termini di cui all'articolo 39 del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Art. 12
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il dichiarante che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46,
paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che non comunica ai sensi
dell'articolo 49 del regolamento le informazioni
supplementari richieste dall'Autorita'
competente, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che ai sensi dell'articolo 49,
lettera b), del regolamento, non ottempera alle
disposizioni riguardanti le misure di riduzione
dei rischi raccomandate dall'Autorita'
competente e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro
Art. 13
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il dichiarante o
l'utilizzatore a valle che non ottempera agli
obblighi di informazione di cui all'articolo 50,
paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante che ai sensi dell'articolo 50,
paragrafo 4, del regolamento, non comunica le
informazioni supplementari richieste dall'Autorita'
competente e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro
Art. 14
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso
1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, il
fabbricante, l'importatore, il rappresentante
esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette
sul mercato o utilizza una sostanza inclusa
nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui
all'articolo 56 del regolamento, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1,
soggiace l'utilizzatore a valle che non
ottempera a quanto previsto dall'articolo 56,
paragrafo 2, del regolamento
Art. 15
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il titolare di una
autorizzazione che non ottempera all'obbligo di
cui all'articolo 60, paragrafo 10, del
regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a
valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del
regolamento, che non ottempera all'obbligo di
cui all'articolo 65 del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56,
paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1,
del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Art. 16
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro
Art. 17
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, ogni fabbricante,
produttore di articoli o importatore, o gruppo
di fabbricanti, o produttori di articoli o
importatori o rappresentante esclusivo che
immette sul mercato una sostanza che rientra nel
campo di applicazione dell'articolo 112 del
regolamento, che non comunica o comunica in modo
inesatto all'Agenzia le informazioni di cui
all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni
fabbricante, produttore di articoli o
importatore o gruppo di fabbricanti o produttore
di articoli o importatori o rappresentante
esclusivo che ai sensi dell'articolo 113,
paragrafo 3, del regolamento, non ottempera
all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo
1, del regolamento, all'Agenzia, e' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 30.000 euro.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano alle violazioni commesse
successivamente alla data indicata nell'articolo
116 del regolamento
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le
attivita' previste dal presente decreto con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente
Art. 19
Disposizione finale
1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2009
Il Presidente del
Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Alfano