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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni
recante «Attuazione delle direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione
sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;
Vista la circolare n. 57 del 22 giugno 1983 del Ministero della salute,
recante «Usi della formaldeide: rischi connessi alle possibili modalita'
di impiego» in cui e' previsto un limite di 0,1 ppm (0.124 mg/m3) negli
ambienti di vita e soggiorno nei quali vengono utilizzati compensati,
pannelli truciolati, di conglomerati in sughero;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive
modificazioni recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose»;
Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da
costruzione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice
del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche,
che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le
direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE;
Considerato che l'International Agency Research on Cancer (IARC) ha
classificato la formaldeide nel gruppo I quale agente cancerogeno
accertato per l'uomo (Monografia Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and
1-tert Butoxy-2-propanol Vol. 88 December 2006);
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' (World Health
Organization-WHO) nel documento Air Qualita' Guidelines for Europe. 2nd
ed. Copenhagen, Denmark: Regional Office for Europe, 2001 (WHO Regional
Publications European Series n. 91) ha raccomandato un limite di
concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm negli ambienti di vita;
Considerato che l'Ufficio Federale per la sanita' tedesco BGA ha vietato
con decreto (Gazzetta ufficiale federale parte I del 26 agosto 1986)
l'immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli di masonite,
pannelli di masonite a strati, paniforti, pannelli di legno compensato e
pannelli di fibra) la cui concentrazione di equilibrio originata
nell'aria superi il valore di 0.1 ppm;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 5 giugno 2008 relativo alla adozione di un decreto per
l'imposizione, di un limite di concentrazione della formaldeide emessa
dai manufatti in legno utilizzati in in ambiente indoor, al fine di
tutelare la salute pubblica;
Ritenuto pertanto necessario emanare specifiche disposizioni per
l'immissione sul mercato di pannelli a base di legno e manufatti con
essi realizzati in cui e' previsto un limite di concentrazione di 0,1
ppm;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce
disposizioni riguardanti la fabbricazione, l'importazione e l'immissione
in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati
sia semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica, di
seguito indicata come formaldeide, al fine di garantire la protezione
della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno
(ambienti indoor)
2. Il presente decreto si basa sul principio che ai fabbricanti e agli
importatori spetta l'obbligo di immettere sul mercato e/o utilizzare
sostanze che non arrechino danno alla salute umana
Art. 2
Divieto di
commercializzazione
1. I pannelli a base di legno e manufatti
con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti
formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la
concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano
nell'aria dell'ambiente di prova, come definito dalle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 1, supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3).
Art. 3
Procedimenti di prova
1. La concentrazione di equilibrio della
formaldeide di cui all'art. 2 va misurata con i seguenti procedimenti di
prova: a) norma UNI EN 717-1: 2004 recante «Pannelli a base di legno.
Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo di camera»; b)
norma UNI EN 717-2: 1996 recante «Pannelli a base di legno.
Determinazione del rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi
dei gas».
2. Per i controlli di produzione sono ammessi i metodi di prova UNI EN
717-2: 2004 ed UNI EN 120: 1995 recante «Pannelli a base di legno.
Determinazione dei contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto
metodo perforatore», con i limiti stabiliti per la classe EI della norma
UNI EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l'utilizza
nelle costruzioni-caratteristiche, vellutazione di conformita' e
marcatura».
Art. 4
Controlli
1. Fermo restando l'obbligo della
classificazione El., per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1,
interessati all'applicazione della marcatura CE, la valutazione di
conformita' deve essere effettuata come stabilito nella norma
armonizzata di riferimento. Negli altri casi, si applica quanto previsto
nei commi 2, 3 e 4.
2. Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide in pannelli a base di
legno e manufatti connessi realizzati sia semilavorati che prodotti
finiti di classe El. non interessati all'applicazione della marcatura
CE, sono soggetti alla valutazione di conformita' seconda la norma UNI
EN 13986: 2005 recante «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle
costruzioni caratteristiche, variazioni di conformita' e marcatura» ed
alla dichiarazione di conformita', in base al sistema 4, appendice ZA.2.2.
della norma UNI EN 13986: 2005.
3. I produttori dei pannelli a base di legno e manufatti con essi
realizzati sia semilavorati che prodotti finiti, di cui all'art. 1,
comma 1, effettuano il controllo di produzione in fabbrica ed eseguono
ogni anno una prova al fine di verificare la riproducibilita' e
affidabilita' della loro tecnologia. A tal fine prelevano un campione
idoneo, per tipologia di pannello prodotto, eseguono tre prove presso un
proprio laboratorio interno o un laboratorio esterno e tre prove presso
laboratori certificati dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in conformita' ai principi della buona pratica di
laboratorio (BPL) o accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025: 2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori
di prove e taratura», la deviazione della media delle prove dei due
laboratori non deve superare il 20%.
4. Un pannello, con dichiarazione di conformita', se soggetto a
trattamento che comporti l'aggiunta potenziale di formaldeide perde la
conformita' ai requisiti di classe El ed e' quindi soggetto alla
valutazione di conformita' al punto 6 della norma UNI EN 13986: 2005 ed
alla dichiarazione di conformita', in base al sistema 4, appendice ZA.2.2
della norma UNI EN 13986: 2005 di cui al comma 1
Art. 5
Dichiarazione di
conformita'
1. I pannelli a base di legno e manufatti
con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti di cui all'art.
1, comma 1, immessi sul mercato devono essere accompagnati da una
dichiarazione di conformita' ai valori limite di cui all'art. 2,
predisposta da ogni componente della filiera commerciale ad ogni
cambiamento del manufatto che comporti potenziale aggiunta di
formaldeide.
2. La dichiarazione di conformita' di cui al comma 1, deve essere
redatta secondo il modello in allegato 1 al presente decreto
Art. 6
Vigilanza
1. Il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali si avvale dell'Istituto superiore di sanita'
per l'attivita' di vigilanza concernente i pannelli a base di legno e
manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti. Tale
attivita' consiste nella valutazione della documentazione ai fini del
rilascio della dichiarazione di' conformita' da parte del responsabile
dell'immissione in commercio e nell'eventuale analisi di revisione in
seconda istanza
Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque immette sul mercato pannelli
a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che
prodotti finiti contenenti formaldeide in difformita' alle previsioni
del presente decreto e' soggetto alle sanzioni di cui al decreto
legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, e di cui al decreto legislativo
del 14 marzo 2003, n. 65
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
medesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2008
Il Ministro : Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 10
novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, Registro n. 6, foglio n. 39
Allegato
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Vedere Allegato a pag. 34 <----
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