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MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 4 Febbraio 2008
Recepimento della direttiva 7
febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce
un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in
attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le
direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.
(Gazzetta Ufficiale n. 48
del 26/2/2006)
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2005,
n. 25 ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che
siano stabiliti valori limite di esposizione professionale tenendo conto
dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione
europea;
Visto il decreto del 26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, con cui e' stato sostituito l'Allegato
VIII-ter del decreto legislativo n. 626/1994;
Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che
stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi; Ritenuto
necessario procedere all'integrazione dell'Allegato VIII-ter del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'Allegato della
direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di
elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori;
Sentito il Ministero dello sviluppo economico;
Sentite le parti sociali;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;
Decretano:
Art. 1
1. L'allegato VIII-ter del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26
febbraio 2004, e' integrato dall'unito elenco di valori limite di
esposizione professionale che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano,
Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e
Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali e'
previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a
quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7
febbraio 2006, il termine di adeguamento e' differito di 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire
un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di
prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Roma, 4 febbraio 2008
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Damiano
Il Ministro della salute
Turco
Allegato
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