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Testo in vigore dal:
3-10-2007
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in particolare l'articolo
70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera d), che prevedono
rispettivamente la determinazione dei modelli e delle modalita' di
tenuta del registro delle cartelle sanitarie e di rischio dei
lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e l'istituzione da parte
del medico competente della cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, ed in particolare l'articolo 20;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel
testo sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4
maggio 2000 e il parere del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito, finalita' e
campo di applicazione
1. Il regolamento si
applica ai settori di attivita' pubblici o privati rientranti nel
campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente
registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro
di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente
per le finalita' di igiene e sicurezza del lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
- Il testo dell'art. 70, e dell'art. 17, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), pubblicato nelle Gazzette Ufficiali 12 novembre
1994, n. 265, S.O., e' il seguente:
Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale
e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art.
69, provvede ad istituire e aggiornare una cartelle sanitaria e di
rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la
responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati
della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL
fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad
agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente
per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia
della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne
sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
delle sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente: a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva e
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrita'
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al lavoro,
di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita'
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due
volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta
sia correlata a rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie
per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita'
di medico competente, qualora esplichi attivita' di vigilanza.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' il
seguente: Art. 20 (Principi applicabili al trattamento dei dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati
che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita'
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato,
ai sensi dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.�. - Il
testo dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro), reca:
Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione
generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati
uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria,
commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse
agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e
degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina
sociale; g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non
spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al
comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. 6. I componenti della commissione consultiva
permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni.
- Il testo dell'art. 26 del gia' citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, reca:
Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro). - 1. Sostituisce l'art. 393,
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' soppresso.
Nota
all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Registro dei
lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
1. Il registro dei
lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' istituito dal datore di lavoro,
conformemente al modello di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente regolamento e compilato sulla base
della valutazione di cui all'articolo 63 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2. Il registro di cui al comma 1 e' costituito da fogli legati e
numerati progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico
competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e
all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta
giorni dalla sua istituzione.
Note
all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, reca: �Art. 63 (Valutazione del rischio). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione
deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso
quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato con i
seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita'
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente
utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 3
Cartella sanitaria
e di rischio
1. Le cartelle
sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformita'
al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e
numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio
diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle
sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la
sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni
ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e' istituito il
documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il predetto documento va
integrato con le informazioni previste nel modello di cui
all'allegato 2.
6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere
assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante
esposizione ad agenti cancerogeni.
7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30
anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a
radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente
a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali
dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione
polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti
cancerogeni.
Note
all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 17 e 70 del decreto legislativo n. 626
del 1994 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 162
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) reca:
Art. 162. - I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi
dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale
conforme al modello A, allegato n. 9. Sulla base di detti rilievi,
il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al
modello B, allegato n. 10. Nel caso in cui il lavoratore venga
riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione e' redatta secondo il modello C, allegato n. 10,
contenente la precisazione che il lavoratore non puo' essere assunto
o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del
richiamato art. 157. L'abbandono della lavorazione deve avvenire
entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a
conoscenza del risultato degli accertamenti. La scheda, l'originale
ed una copia firmata dell'attestazione, nonche' i documenti
radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente
che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo e' tenuto a
far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal
ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti
originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in
cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonche'
a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del
Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare la
conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, reca: Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 e'
effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti),
e' il seguente: Art. 90 (Documento sanitario personale). - 1. Per
ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica
deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i
successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero
soggette ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi
dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e
radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni di
idoneita', che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta,
copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario
personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla
data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta
anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell'attivita' di impresa comportante esposizioni alle radiazioni
ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali
unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lettere d) ed
e) all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel rispetto
dei termini e delle modalita' previste nel presente articolo. Su
richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli
casi, l'Ispettorato medico centrale del lavoro puo' concedere
proroga ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di
tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati
i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione
contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di
rischio.
Art. 4
Accertamenti
integrativi
1. Gli esiti degli
accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di
rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere
allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 5
Modalita' di
istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di
lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2 apponendo la
propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso,
debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1.
2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di
rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre a
sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla
prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le
informazioni previste nell'allegato 2.
3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione
sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2,
dichiarando altresi' il numero di pagine di cui si compongono i
documenti medesimi.
Art. 6
Compilazione dei
documenti
1. I registri di cui
all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3 sono
compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro
materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni,
siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo
sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni
successive sono barrati.
2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 e' effettuata in
conformita' alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte
integrante del presente regolamento.
3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate,
ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i
fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei
documenti e controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi
contenute in maniera che la firma interessi il margine di ciascun
foglio e la pagina sulla quale e' applicato.
Art. 7
Comunicazioni
periodiche
1. Il datore di
lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70,
comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994,
inerenti i dati dell'azienda o dell'unita' produttiva, utilizzando
il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti
interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni inerenti i dati
individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della
copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della
corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio.
Nota
all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 8
Comunicazione all'ISPESL
in caso di cessazione delle attivita' lavorative
1. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di
una amministrazione pubblica ad altri soggetti, pubblici o privati
il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' siano
trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle
annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle
sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
2. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di
soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro
trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro,
nel termine previsto al comma 1 e con le modalita' di cui al comma
3.
3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle
sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal
medico competente.
Nota
all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 9
Esposizioni
precedenti
1. In caso di
assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti,
presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore
di lavoro chiede, all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal
lavoratore, della documentazione di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, facendo uso del modello di
cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente
regolamento, compilato in ogni sua parte.
Nota
all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 10
Sistemi di
elaborazione automatica dei dati
1. E' consentito
l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la
tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di
rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del principio di
necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, nonche' delle condizioni previste nel presente
articolo.
2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure
di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il
ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a
codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati
trattati, nonche' il tracciamento degli accessi medesimi.
3. Le modalita' informatiche di acquisizione, comunicazione,
elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione dei
registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare
che l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro e
devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 ed al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004. Ai fini della
conservazione ed esibizione dei documenti con modalita' alternative
al supporto cartaceo deve farsi riferimento alla deliberazione AIPA
n. 24 del 30 luglio 1998.
4. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli
soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro
all'inserimento dei dati da memorizzare o alla loro integrazione,
come previsto dal successivo comma 5, quali incaricati del
trattamento di dati personali.
5. Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o
integrative, devono essere univocamente riconducibili al soggetto,
al quale si riferisce l'adempimento della tenuta del registro o
predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, con
l'apposizione al documento stesso della firma digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
6. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire
il dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
7. Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria e
di rischio non avvenga direttamente su supporto informatico non
riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio
1998, al fine di garantire,al termine della giornata lavorativa, la
non modificabilita' delle informazioni comunque registrate, il
relativo contenuto e' riversato su tale tipo di supporto che,
duplicato, e' conservato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2004.
8. Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle
informazioni contenute sui supporti informatici, raccolte secondo le
modalita' di cui agli articoli 1 e 2.
9. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai
requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal datore di lavoro.
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di passaggio del
dipendente di una pubblica amministrazione ad altri soggetti,
pubblici o privati, l'estratto del registro contenente i dati
relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio,
riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e
delle notizie in esso contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza
competente per territorio, nonche' all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto
dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626.
11. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di
soppressione di pubblica amministrazione, i registri e le cartelle
sanitarie e di rischio sono trasmessi all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) secondo le modalita'
previste al comma 10.
12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 70, comma 8,
lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante
sistemi informatizzati con modalita' fissate dagli organismi
destinatari di tali comunicazioni, idonee ad assicurare in maniera
adeguata la riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, anche
mediante l'eventuale ricorso a posta elettronica certificata (PEC) e
cifratura con firma digitale delle informazioni trasmesse, o altri
sistemi telematici che assicurano livelli equivalenti di sicurezza.
Note
all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' il
seguente: Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati).
- 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513 reca: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio
2004 reca: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: Codice
dell'amministrazione digitale.
- Per il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 11
Norme finali e
transitorie
1. Il presente
regolamento costituisce nei confronti dei soggetti pubblici
legittimati a trattare i dati sensibiliper le finalita' di rilevante
interesse pubblico, che non hanno adottato il regolamento previsto
dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
fonte legittimante al trattamento dei dati sensibili di cui
all'articolo 1, comma 2 fino all'emanazione del regolamento stesso.
2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
trasmette annualmente al Ministero della salute e alle regioni dati
di sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui all'articolo
2.
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di lavoro
richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui
all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 626
del 1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Nelle more il datore di lavoro puo' desumere le informazioni
necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro della
salute
Turco
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Nicolais
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il
Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 10
settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n.
187.
Nota
all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e dell'art. 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si vedano le note alle premesse.
Allegato 1
pag.
8
- pag.
9 - pag.
10
Allegato 2
pag.
11
- pag.
12 - pag.
13 - pag.
14 - pag.
15
pag.
16 - pag.
17 - pag.
18 - pag.
19 - pag.
20
Allegato 3
pag.
21
Allegato 4
pag.
22
- pag.
23
- pag.
24 - pag.
25
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