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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE EUROPEE
Visto il regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante: «Disposizioni
volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» ed in
particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie, deve essere approvato il piano di attivita' riguardante i
compiti previsti nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006 e l'utilizzo
delle relative risorse;
Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per
adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n.
904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n.
76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi»;
Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993,
relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione
della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
l'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della
direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico
della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio
ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92, supplemento
ordinario;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Piano di attivita' e
utilizzo delle risorse finanziarie
1. E' approvato il piano di
attivita' e utilizzo delle relative risorse di cui all'allegato I, parte
integrante del presente decreto, per l'attuazione degli adempimenti di cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli
adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art.
5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti rispettivamente
indicati nella tabella 1 dell'allegato I.
Art. 2
Autorita' competente
1. L'Autorita' competente
di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 ha sede
presso il Ministero della salute e fa capo alla Direzione generale della
prevenzione sanitaria.
2. Le attivita' dell'Autorita' competente sono quelle individuate nel
punto 1.2 dell'allegato I.
Art. 3
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le attivita'
previste dal punto 1.3 dell'allegato I.
Art. 4
Ministero dello sviluppo
economico
1. Il Ministero dello
sviluppo economico svolge le attivita' previste dal punto 1.4
dell'allegato I.
Art. 5
Centro nazionale delle
sostanze chimiche - CSC
1. Il Centro nazionale
sostanze chimiche (CSC), istituito presso l'Istituto superiore di sanita'
(ISS), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT), svolge le attivita' previste dal punto 1.5
dell'allegato I.
Art. 6
Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT
1. L'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione
con il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), svolge le attivita'
previste dal punto 1.6 dell'allegato I.
Art. 7
Composizione e funzioni
del Comitato tecnico di coordinamento
1. E' istituito presso il
Ministero della salute il Comitato tecnico di coordinamento, che svolge le
attivita' previste dal punto 1.7 dell'allegato I. I componenti del
Comitato tecnico di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro
della salute, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per
ogni componente titolare e' nominato un supplente.
2. Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da:
a) un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di
presidente;
b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;
e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche comunitarie;
f) un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;
g) un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici;
h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza
dei presidenti delle regioni e province autonome.
3. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina il
proprio funzionamento.
4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del
presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno
dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.
5. Le attivita' di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale
della prevenzione sanitaria.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.
All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 8
Utilizzo risorse
finanziarie
1. Le risorse di cui
all'art. 1, comma 2 sono destinate ad appositi capitoli di bilancio dello
stato di previsione dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le politiche europee
Bonino
Registrato alla Corte dei
conti il 10 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 137
Allegato I
1. Attuazione degli
adempimenti previsti dal regolamento REACH e attivita' di interfaccia con
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche
1.1. Generalita'
Il regolamento REACH si presenta come un sistema integrato di norme e
presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto integrate e
sufficientemente dimensionate per poter rispondere in maniera adeguata ai
compiti previsti dal regolamento stesso. Il quadro multidisciplinare delle
competenze richieste rende necessario il coinvolgimento di diverse
amministrazioni e il coordinamento da parte di una struttura centrale
delle competenze attualmente distribuite tra diverse amministrazioni e
organi tecnici. L'Autorita' competente a livello nazionale e' stata
individuata nel Ministero della salute, che opera d'intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con
le regioni e province autonome. L'intesa tra le amministrazioni
responsabili dell'attuazione del regolamento REACH e il coordinamento tra
i soggetti istituzionali coinvolti sono assicurati nell'ambito del
Comitato tecnico di coordinamento che opera secondo le modalita' indicate
al successivo paragrafo 1.7. Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorita'
competente si avvale principalmente di due organi tecnici, l'Istituto
superiore di sanita' (ISS), presso il quale viene istituito il Centro
nazionale delle sostanze chimiche (CSC), e l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
1.2. Compiti dell'Autorita'
competente
Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente, svolge i
seguenti compiti:
1) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione europea;
2). formula le proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel «Piano
d'azione a rotazione»;
3) partecipa alle attivita' del Forum dell'Agenzia europea per lo scambio
delle informazioni tra le autorita' nazionali;
4) partecipa, in collaborazione con il CSC e l'APAT, ai lavori del
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con
particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi
di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e restrizione
(titolo VIII);
5) partecipa, in accordo con il Comitato di coordinamento, ai lavori degli
altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza;
6) partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari
concernenti la revisione degli allegati al regolamento;
7) istituisce e presiede un Comitato tecnico di coordinamento, come
indicato nel paragrafo 1.7;
8) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento
delle politiche comunitarie, sentiti il CSC e l'APAT, i nominativi dei
rappresentanti nazionali per le attivita' dei comitati e degli organi
dell'Agenzia europea (Comitato degli Stati membri, Comitato per la
valutazione dei rischi, Comitato per la valutazione socio-economica, Forum
per lo scambio delle informazioni, Comitato di cui all'art. 133 del
regolamento). Tali rappresentanti potranno essere accompagnati dagli
esperti;
9) promuove le attivita' di controllo e vigilanza sul territorio
nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento;
10) adotta, anche su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, iniziative di carattere urgente ai sensi
dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;
11) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
12) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte
per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese,
da realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria, le
autorita' locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di
competenze specifiche (centri di eccellenza, centri di ricerca,
universita', etc.);
13) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano
di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli
istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche
competenze al riguardo (centri di eccellenza, centri di ricerca,
universita', Formez, etc.);
14) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano
per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle universita'
italiane e per soddisfare il fabbisogno di alta formazione, in relazione
ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal regolamento REACH;
15) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, proposte
al Ministero dello sviluppo economico per favorire l'utilizzo nazionale
dei fondi dei programmi operativi nazionali (Programma Quadro per la
competitivita' e l'innovazione 2007-2013 e Programma Operativo Nazionale
«Ricerca e Competitivita' 2007/2013») e degli strumenti offerti dal
sistema legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e legge n.
488/1992), allo scopo di: colmare il deficit di laboratori di saggio
operanti secondo le buone pratiche di laboratorio (BPL); stimolare e
promuovere lo sviluppo delle attivita' dei laboratori nazionali che
effettuano i saggi sperimentali previsti dal regolamento;
16) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano
per promuovere attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla
sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», favorendo
l'utilizzo nazionale dei fondi resi disponibili attraverso la
programmazione 2007-2013, con particolare riferimento al VII Programma
quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attivita' dimostrative
per il periodo 2007-2013, al Programma quadro per la competitivita' e
l'innovazione 2007-2013, al Programma operativo nazionale «Ricerca e
competitivita' 2007/2013» e agli strumenti offerti dal sistema
legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e legge n. 488/1992) o
in corso di predisposizione;
17) definisce, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
proposte per la promozione di attivita' di ricerca finalizzate alla messa
a punto di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di
animali;
18) elabora, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un piano
di iniziative di informazione per favorire la sensibilizzazione del
pubblico e di tutte le parti interessate sull'attuazione del Regolamento
REACH;
19) comunica all'Agenzia, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, i nominativi di esperti di comprovata esperienza
nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 art. 77 del regolamento
REACH.
1.3. Compiti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
assicura in particolare:
1) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori del
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con
particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai processi
di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e restrizione
(titolo VIII);
2) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori
comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento e, in
particolare, degli allegati I, IV e V nonche' dell'allegato XIII sulle
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
3) la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di
competenza;
4) la definizione, in accordo con il Ministero della salute, di iniziative
di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento per tutelare
la salute umana o l'ambiente;
5) lo sviluppo di attivita' di ricerca, con il supporto dell'APAT e del
CSC, volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione
ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e
sull'ambiente nonche' di iniziative volte ad integrare le conoscenze sui
rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza ambientale
e della salute umana;
6) lo sviluppo, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di
attivita' di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi
dell'art. 123 del regolamento, anche con il coinvolgimento di associazioni
di consumatori e ambientaliste;
7) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di
iniziative di formazione e per l'adeguamento dell'offerta formativa delle
universita' italiane;
8) assicura la partecipazione all'attivita' di Help desk centrale svolta
dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
9) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di
attivita' per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle
sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati che
consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprieta'
pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche dati gia'
esistenti.
1.4. Compiti del Ministero
dello sviluppo economico
Il Ministero dello sviluppo economico assicura in particolare:
1) l'istituzione e il funzionamento, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del CSC e dell'APAT, di un servizio nazionale di
informazione e assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 124 del regolamento,
per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle
di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle
responsabilita' che competono loro, in particolare in relazione alle
procedure di registrazione;
2) la partecipazione ai lavori del Comitato per l'analisi socio-economica
dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate
o da candidare ai processi di autorizzazione (titolo VII) e restrizione
(titolo VIII): a questo scopo, il Ministero dello sviluppo economico
sviluppa le competenze specialistiche necessarie avvalendosi del supporto
di enti di ricerca o universita' o di altri organismi pubblici e privati;
3) la partecipazione, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento,
ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di
competenza;
4) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di
iniziative di formazione e informazione nonche' per l'adeguamento
dell'offerta formativa delle universita' italiane;
5) la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra aziende ed
eventuali contenziosi.
1.5. Compiti del Centro
nazionale Sostanze Chimiche (CSC)
L'ISS segue istituzionalmente gli aspetti tecnico scientifici della
regolamentazione comunitaria attualmente in vigore sulle sostanze
chimiche, ed ha al proprio interno le competenze necessarie per lo
svolgimento delle attivita' previste. L'ISS, attraverso l'istituzione del
CSC, consolida le proprie competenze in materia di tossicologia,
ecotossicologia, stima dell'esposizione umana diretta e indiretta e di
caratterizzazione del rischio, organizzando una struttura tecnica adeguata
ai compiti relativi alle attivita' di valutazione delle sostanze chimiche
nonche' ai compiti relativi alle procedure di restrizione, autorizzazione
e classificazione armonizzata delle sostanze. La struttura tecnica del CSC
assicura altresi' l'espletamento di tutte le funzioni tecnico-scientifiche
previste dalle norme in vigore in materia di sostanze chimiche, fino alla
loro abrogazione. L'ISS, attraverso il CSC, concorre inoltre a supportare
le attivita' di controllo e vigilanza, in accordo con l'Autorita'
competente e le regioni e province autonome. Il CSC in particolare:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) effettua per le sostanze assegnate all'Italia, in collaborazione con l'APAT
per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione umana
attraverso l'ambiente, la valutazione del rischio per la salute umana;
3) collabora con l'APAT, per le sostanze assegnate all'Italia, in
particolare per l'ecotossicologia, alla stima dell'esposizione ambientale
mediante l'uso di modelli predittivi e la caratterizzazione del rischio,
alla valutazione del rischio ambientale;
4) definisce, in collaborazione con l'APAT, le informazioni supplementari
da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;
5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorita' competente e le
regioni e province autonome, un sistema informativo integrato per la
gestione dei dati, agendo da interfaccia con l'Agenzia europea;
6) scambia con l'Agenzia europea, in accordo con l'autorita' competente,
le informazioni sulle sostanze prodotte o importate nel territorio
nazionale;
7) elabora, in collaborazione con l'APAT, una bozza di parere per le
richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca
e sviluppo;
8) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
9) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con l'APAT,
le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV (autorizzazioni)
o alle procedure di restrizione o alla classificazione armonizzata;
10) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di propria
competenza;
11) puo' partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia
europea;
12) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei
rappresentanti nazionali alle attivita' dei suddetti Comitati e organi
dell'Agenzia europea;
13) stabilisce, d'intesa con l'autorita' competente, rapporti diretti e
operativi con l'Agenzia europea;
14) partecipa con propri esperti alle attivita' nazionali di informazione
e formazione;
15) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto
tecnico-scientifico;
16) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attivita' di controllo e
vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di saggio e per le
attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi
ai test che richiedono l'uso di animali.
1.6. Compiti dell'Agenzia
per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT).
L'APAT, collaborando anche con il sistema della rete nazionale delle
agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente ha al proprio interno le competenze per svolgere un ruolo
determinante nella valutazione del rischio delle sostanze e organizza nel
proprio ambito una struttura tecnica adeguata ai compiti previsti.
L'APAT in particolare:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) effettua, per le sostanze assegnate all'Italia, la valutazione dei
rischi per l'ambiente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie
ambientali ed in collaborazione con il CSC per gli aspetti relativi alla
ecotossicologia, alla caratterizzazione del rischio e all'uso di modelli
predittivi dell'esposizione;
3) collabora con il CSC, per le sostanze assegnate all'Italia, per gli
aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione attraverso l'ambiente
alla valutazione del rischio per la salute umana;
4) definisce, in collaborazione con il CSC, le informazioni supplementari
da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di valutazione;
5) collabora con il CSC alla definizione della bozza di parere per le
richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di ricerca
e sviluppo;
6) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
7) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con il
CSC, le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV
(autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione
armonizzata;
8) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di propria
competenza;
9) puo' partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia
europea;
10) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei
rappresentanti nazionali alle attivita' dei suddetti comitati e organi
dell'Agenzia europea;
11) partecipa con propri esperti alle attivita' nazionali di informazione
e formazione;
12) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto
tecnico-scientifico;
13) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attivita' di controllo e
vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di saggio e per le
attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi
ai test che richiedono l'uso di animali;
14) concorre, in collaborazione con l'Autorita' competente, a promuovere
le attivita' di controllo e vigilanza sul territorio nazionale.
1.7. Funzioni del Comitato
tecnico di coordinamento
Per il necessario coordinamento delle citate amministrazioni e delle
attivita' connesse ai compiti delle stesse e' istituito presso il
Ministero della salute un Comitato tecnico di coordinamento. Per
l'assunzione delle decisioni, il Comitato adotta un regolamento di
funzionamento interno. La nomina dei rappresentanti del Comitato tecnico
di coordinamento puo' essere rinnovata. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso o gettone di presenza. Il Comitato tecnico di
coordinamento svolge un'attivita' di raccordo operativo per gli aspetti
connessi all'attuazione del regolamento REACH tra le amministrazioni
centrali, gli organismi tecnici di supporto e le regioni e province
autonome. I componenti designati a far parte del Comitato tecnico di
coordinamento assicurano la loro presenza e partecipazione alle attivita'
del Comitato in modo assiduo e continuativo. Per quanto riguarda le
sostanze da candidare all'inserimento nel «Piano d'azione a rotazione»
nonche' per le sostanze da valutare, le proposte sono presentate dal CSC e
dall'APAT al Comitato di coordinamento, che ha il compito di esaminare la
fattibilita' del programma proposto e approvarlo. Per quanto riguarda le
attivita' che richiedono la compilazione di un fascicolo tecnico ai sensi
dell'allegato XV, il Comitato tecnico di coordinamento tiene conto per le
proprie decisioni dei pareri forniti dal CSC e dall'APAT, oltre che delle
proposte avanzate dai rappresentanti dei citati Ministeri e dal
rappresentante delle regioni, in particolare nei seguenti casi: proposte
di inserimento di una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate
all'autorizzazione (allegato XIV); proposte di restrizioni; proposte di
classificazione armonizzata. Per le decisioni da adottare in relazione
alle procedure comunitarie («procedure di comitato» e pareri dei
comitati dell'Agenzia europea) inerenti alla valutazione, autorizzazione,
restrizione e classificazione delle sostanze, il Comitato tecnico di
coordinamento tiene conto dei pareri forniti dal CSC e dall'APAT nonche'
delle proposte avanzate dai rappresentanti dei citati Ministeri e dal
rappresentante delle regioni e province autonome. Il Comitato tecnico di
coordinamento assicura altresi' lo svolgimento delle funzioni indicate ai
successivi paragrafi 2 e 3, concernenti l'informazione e l'assistenza
tecnica alle imprese e le attivita' di ispezione e vigilanza. Il piano
annuale di attivita', predisposto da ciascuna delle amministrazioni di cui
ai paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6 entro il 31 gennaio di ciascun
anno, viene discusso dal Comitato tecnico di coordinamento, che formula e
trasmette all'Autorita' competente e alle altre amministrazioni
rappresentate, osservazioni e proposte ai fini della ottimizzazione della
complessiva programmazione delle azioni da porre in essere. Entro la
stessa data, a partire dal 2009, ciascuna delle amministrazioni predette
presenta un rapporto sulle attivita' svolte nell'anno precedente al
Comitato medesimo, il quale ne effettua una valutazione e presenta all'Autorita'
competente una relazione sui risultati conseguiti, anche ai fini della
riprogrammazione delle attivita' e della eventuale ridefinizione delle
attribuzioni di risorse.
2. Rete nazionale di sportelli per l'informazione e l'assistenza tecnica
alle imprese. Il regolamento REACH prevede che gli Stati membri
allestiscano servizi di assistenza tecnica per fornire alle imprese le
informazioni necessarie per adeguarsi alle disposizioni previste dal
regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi alla
registrazione delle sostanze. L'azione pubblica non deve sostituire il
ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione
dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure sovrapporsi
all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di
consulenza da parte delle imprese (in particolare delle piccole e medie
imprese). Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire
informazioni circa la corretta applicazione delle disposizioni previste
dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese
nell'interpretazione degli obblighi richiesti che ne derivano. L'attivita'
di assistenza tecnica erogata dal settore pubblico puo' favorire
l'adeguamento del sistema produttivo alle disposizioni previste dal
regolamento e, se presente sul territorio, puo' costituire un «sensore»
privilegiato della domanda relativa alle attivita' di supporto necessarie
(formazione, supporti informativi, assistenza e attivita' di ricerca e
sviluppo). La realizzazione di un Help desk nazionale e' una delle
priorita' nell'ambito delle attivita' di implementazione del regolamento
REACH. L'Help desk nazionale assicura il funzionamento del servizio di
assistenza attraverso: la corrispondenza, in via telematica, direttamente
con i singoli soggetti interessati o con le amministrazioni pubbliche
statali e regionali, le associazioni imprenditoriali, le Camere di
commercio, le stazioni sperimentali e gli enti pubblici e privati facenti
parte dell'articolazione territoriale del servizio; la gestione e la
manutenzione del sito internet e la banca dati dell'Help desk; lo scambio
di informazioni con gli Help desks degli altri Stati membri dell'Unione
europea, con l'Help desk dell'Agenzia europea e con i competenti servizi
della Commissione attraverso il network creato a livello comunitario. Un
funzionario del Ministero dello sviluppo economico e' stato accreditato
come «Correspondent» per l'Italia e cura i rapporti a livello
comunitario con il relativo network (REHCORN) in corso di organizzazione
da parte della Commissione europea. Il REHCORN, composto dai punti di
contatto degli Help desks nazionali e dell'Agenzia europea, e' l'organismo
che avra' in carico il controllo del REACH Help-net e dovra' assicurare
che gli obiettivi del network siano realizzati.
Il REACH Help-net, composto dagli Help desks nazionali e dell'Agenzia
europea, ha l'obiettivo di fornire pareri coerenti e armonizzati ai
fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e alle altre
parti interessate, al fine di facilitare un'applicazione del regolamento
REACH appropriata ed efficace. L'articolazione territoriale della rete
nazionale di Help desk rappresenta un obiettivo importante da realizzare a
seguito di una approfondita analisi delle effettive esigenze del mondo
produttivo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Comitato tecnico di coordinamento, provvede ad effettuare:
1) una ricognizione sul territorio nazionale per l'individuazione dei
fabbisogni del tessuto produttivo, in collaborazione con le associazioni
industriali nazionali;
2) una ricognizione sul territorio nazionale, in collaborazione con le
autorita' locali e le con le associazioni industriali nazionali, per
l'individuazione delle strutture che possono costituire la base per la
creazione degli sportelli a livello locale.
L'attuazione a livello territoriale del servizio potra' essere realizzata
attraverso accordi di partenariato con autorita' locali, organismi
pubblici e privati gia' presenti sul territorio (regioni, sistema delle
agenzie ambientali, sistema camerale, stazioni sperimentali che fanno capo
al Ministero dello sviluppo economico, Agenzie o organismi che fanno capo
alle regioni, associazioni industriali di categoria). I termini in cui il
servizio sara' esercitato dalla rete nazionale di sportelli dovra' tener
conto dell'esigenza di mantenere uno stretto rapporto con l'Help desk
nazionale al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione dei pareri
resi alle parti interessate.
3. Rete nazionale per le attivita' di ispezione e vigilanza, in stretto
raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio.
L'Autorita' competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto
dal regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un'appropriata
attivita' di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa
attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di
distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all'uso,
all'immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei
preparati o negli articoli. Al fine di permettere il coerente adeguamento
del sistema di vigilanza, nel rispetto del decreto legislativo n. 52/1997
e del decreto legislativo n. 65/2003, lo Stato e le regioni e province
autonome definiscono in un apposito atto di accordo, da stipularsi entro
il 30 giugno 2008, le modalita' per concorrere all'attuazione del
regolamento (CE) n. 1907/2006. L'attivita' di vigilanza riguarda la
verifica:
1) dell'avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di
una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione;
2) del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del titolo VIII del
regolamento;
3) dell'esistenza e dell'efficacia di un sistema di gestione e controllo,
da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai seguenti aspetti:
le prescrizioni per la registrazione; la presenza della relazione sulla
sicurezza chimica, ove prevista; la verifica della presenza, nella scheda
di sicurezza, dell'allegato tecnico con la sintesi degli scenari di
esposizione; la verifica dei dati contenuti nella valutazione della
sicurezza chimica in conformita' alle condizioni di produzione,
importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della
preparazione o degli articoli; la verifica dell'applicazione delle misure
di gestione del rischio previste e della loro efficacia; la comunicazione
delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento; la verifica
della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza; la
verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate
sia sulle confezioni esterne che sui flaconi. Il Comitato tecnico di
coordinamento effettua una ricognizione preliminare al fine di individuare
le peculiarita' delle strutture regionali e periferiche attualmente
impegnate nelle attivita' di vigilanza, per valorizzare le risorse
esistenti e potenziarle laddove necessario. Il Comitato tecnico di
coordinamento, individua le modalita' per consentire i necessari apporti
tecnico scientifici degli operatori della rete interregionale dei
dipartimenti di prevenzione delle ASL, delle Agenzie regionali per la
protezione ambientale, delle Agenzia delle dogane e dell'ISPESL. Il
Comitato tecnico di coordinamento propone annualmente all'Autorita'
competente un piano di attivita' ispettive secondo la seguente
articolazione: ispezioni da effettuare (numero di ispezioni, distribuzione
sul territorio, tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti,
soggetti che svolgeranno l'attivita' ispettiva); predisposizione di
programmi di visite congiunte tra due o piu' paesi dell'Unione europea al
fine di armonizzare i sistemi ispettivi; valutazione degli interventi
ispettivi effettuati, al fine della formulazione dei nuovi piani di
vigilanza.
Entro il 1° luglio di ogni anno, come previsto dal regolamento, l'Autorita'
competente presenta all'Agenzia una relazione sui risultati dei controlli
ufficiali. Il primo rapporto e' presentato due anni dopo l'entrata in
vigore del regolamento, ovvero entro il 1° giugno 2009. I problemi comuni
sono discussi nell'ambito del Forum per lo scambio delle informazioni tra
le autorita' nazionali (che svolgera' le funzioni attualmente garantite
dal programma del Chemical Legislation European Enforcement Network (CLEEN),
cui prende parte un rappresentante dell'Autorita' competente. Allo scopo
di potenziare la rete nazionale per le attivita' di ispezione e vigilanza,
l'Autorita' competente, su proposta del Comitato tecnico di coordinamento,
tenendo conto anche delle posizioni espresse dall'Agenzia europea, emana
linee guida concernenti le attivita' ispettive da realizzare per garantire
il controllo sull'applicazione del regolamento REACH nel territorio
nazionale, anche con il coinvolgimento di altre strutture, quali l'Agenzia
delle dogane. Tali linee guida individuano anche le modalita' di
attuazione delle attivita' di vigilanza, per tenere conto dell'entrata in
vigore graduale degli obblighi previsti dal Regolamento. L'Autorita'
competente attiva, con il supporto di CSC e APAT, una rete nazionale per
lo scambio delle esperienze e delle informazioni; a tale scopo prevede la
costituzione di un sito interattivo in cui sia possibile mantenere
aggiornate le informazioni relative alle attivita' di vigilanza e
controllo.
4. Adempimenti a breve e
medio termine (2007-2009)
4.1. Azioni previste nel 2007. Nel corso del 2007 sono attuate, in
particolare, le iniziative correlate all'entrata in vigore delle prime
disposizioni del regolamento REACH. Le azioni previste riguardano:
l'organizzazione delle strutture dell'Autorita' competente, dei Ministeri
che operano d'intesa con il Ministero della salute nonche' degli organi
tecnici di supporto (APAT e CSC); i compiti di informazione e assistenza
tecnica alle imprese; l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali;
l'avvio di alcune azioni strategiche di supporto.
4.1.1. Autorita' competente. Il Ministero della salute, designato quale
Autorita' competente:
1) definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'organizzazione della struttura tecnica dell'Autorita' stessa e
definisce la consistenza delle risorse umane ad essa dedicate;
2) istituisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento di
cui al precedente paragrafo 1.7, sulla base delle designazioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'ISS
(CSC) e dell'APAT;
3) istituisce una segreteria tecnica per le attivita' e il funzionamento
del Comitato tecnico di coordinamento;
4) adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente un
piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza sul territorio
nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento;
5) adotta d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di iniziative
per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, da
realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali
coinvolti;
6) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un censimento dei laboratori di saggio
operanti in ambito nazionale;
7) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un censimento delle strutture pubbliche e
private impegnate nelle attivita' di ricerca per l'individuazione di
metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;
8) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
9) adotta in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente, un piano di
iniziative di informazione e provvede d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'organizzazione
di un convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre
del 2007, per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH.
4.1.2. Centro nazionale
Sostanze Chimiche (CSC)
L'Istituto superiore di sanita' definisce, non oltre trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto la struttura organizzativa e
la consistenza delle risorse umane del CSC. Il CSC:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) organizza le proprie attivita' per assicurare l'espletamento delle
funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in materia di
sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione;
3) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorita' competente per la
definizione del piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza sul
territorio nazionale;
4) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo
economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorita' competente, un
sistema informativo integrato per lo scambio dei dati con l'Agenzia
europea e cura il collegamento in rete dei soggetti istituzionali che
partecipano al Comitato tecnico di coordinamento nonche' di altri
soggetti, eventualmente coinvolti su proposta del Comitato stesso;
6) definisce in accordo con l'Autorita' competente, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma di
armonizzazione delle schede di sicurezza sul territorio nazionale;
7) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
8) effettua, in collaborazione con l'APAT, sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento dei laboratori di saggio operanti
in ambito nazionale;
9) effettua, in collaborazione con l'APAT e sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento delle strutture pubbliche e
private impegnate nelle attivita' di ricerca per l'individuazione di
metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;
10) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano di
iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un convegno
di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, del
Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;
11) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le attivita' di formazione necessarie per dotare la struttura del
CSC di risorse umane adeguate e organizza al proprio interno corsi di
formazione e/o aggiornamento.
4.1.3. Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
L'APAT definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'organizzazione della struttura tecnica per le attivita' di
supporto all'attuazione del Regolamento REACH e definisce la consistenza
delle risorse umane ad essa dedicate. L'APAT:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7., assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorita' competente per la
definizione del piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza sul
territorio nazionale;
3) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo
economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
5) effettua in collaborazione con il CSC un censimento delle strutture
pubbliche e private impegnate nelle attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo
di animali;
6) effettua, in collaborazione con il CSC, sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento dei laboratori di saggio operanti
in ambito nazionale;
7) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano di
iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un convegno
di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, del
Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;
8) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le attivita' di formazione necessarie per dotare la struttura
tecnica dell'APAT di risorse umane adeguate e organizza al proprio interno
corsi di formazione e/o aggiornamento.
4.1.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
attivita' di ricerca volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni
tra l'esposizione ambientale ad agenti chimici e gli effetti sulla salute
umana e sull'ambiente;
3) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
4) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico;
5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
iniziative per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni sulle
sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di una banca dati;
6) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il
convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH.
4.1.5. Ministero dello
sviluppo economico
Il Ministero dello sviluppo economico:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) istituisce e organizza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
decreto, un servizio di informazione e assistenza tecnica alle imprese
(sportello nazionale);
3) partecipa al network REHCORN degli Help desks nazionali (REACH-Help-net),
in corso di organizzazione a livello comunitario;
4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
un piano per l'articolazione territoriale della rete nazionale di Help
desk in collaborazione con le Autorita' locali e le associazioni
industriali nazionali;
6) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il
convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH.
7) avvia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le iniziative
per la messa a punto delle competenze specialistiche necessarie per
l'analisi socio economica.
4.1.6 Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie. Analogamente alle
amministrazioni gia' indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie designano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di
coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7.
4.2. Azioni previste nel
2008
Nel corso del 2008 vengono consolidate e in alcuni casi completate le
iniziative correlate all'entrata in vigore delle disposizioni del
Regolamento REACH.
Entro il 31 gennaio 2008, il Comitato tecnico di coordinamento acquisisce
e valuta le proposte relative ai programmi annuali di attivita' da parte
del CSC e dell'APAT nonche' le proposte dei rappresentanti del Comitato
medesimo e presenta all'Autorita' competente un piano annuale di attivita'
e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Sulla base del piano approvato, l'Autorita' competente adotta i
provvedimenti conseguenti.
4.2.1. Autorita' competente. Nel 2008, l'Autorita' competente:
1) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento
delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i
nominativi dei rappresentanti e degli esperti nazionali per le attivita'
dei comitati e degli organi dell'Agenzia europea (Comitato degli Stati
membri, Comitato per la valutazione dei rischi, Comitato per la
valutazione socio-economica, Forum per lo scambio delle informazioni,
Comitato di cui all'art. 133 del regolamento);
2) definisce, entro il 30 giugno 2008, linee guida per armonizzare le
attivita' di controllo e vigilanza sul territorio nazionale;
3) trasmette formalmente alla Commissione europea, entro il 1° dicembre
2008, il decreto concernente le sanzioni previste nei casi di infrazione
alle disposizioni previste dal Regolamento REACH;
4) partecipa con propri rappresentanti ed esperti alle attivita' del Forum
dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorita'
nazionali competenti;
5) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano generale per favorire
l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da
realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria e le
autorita' locali;
6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il piano di iniziative per
soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico;
7) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per favorire l'adeguamento
dei percorsi formativi delle universita' italiane volto a soddisfare il
fabbisogno di alta formazione, in relazione ai compiti di carattere
tecnico-scientifico previsti dal Regolamento REACH;
8) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento
effettuato, un piano per favorire l'ampliamento dei laboratori di saggio
esistenti e l'insediamento di nuovi laboratori nelle aree maggiormente
deficitarie;
9) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento
effettuato, un piano per promuovere le attivita' di ricerca volte
all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo
di animali vertebrati;
10) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per promuovere le
attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle
sostanze «estremamente preoccupanti»;
11) aggiorna entro il 31 dicembre 2008 il piano di iniziative di
informazione.
4.2.2. Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC)
Nel 2008, il CSC consolida la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche di cui al precedente
paragrafo 4.1.2, punto 1, nonche' per fornire il supporto
tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.2, punti 2, 3, 4 e
5 (norme in vigore, attivita' di controllo e vigilanza, attivita'
dell'Help desk centrale, sistema di gestione dei dati).
Il CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio
2008, il proprio programma di attivita' per la definizione da parte del
Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attivita' e
di utilizzo delle risorse finanziarie. Inoltre, il CSC fornisce supporto
tecnico-scientifico:
1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della
Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la
partecipazione diretta di propri esperti;
2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attivita' di
controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;
3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze
formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo
4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita' di formazione interna per
dotare la struttura del CSC di risorse umane adeguate;
4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punti
5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese,
adeguamento percorsi formativi delle universita' italiane, ampliamento e
insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di ricerca per
la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative
di informazione).
4.2.3. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
Nel 2008, l'APAT consolida la propria struttura tecnica, per assicurare il
supporto tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.3, punti 1
e 2 (attivita' di controllo e vigilanza, attivita' dell'Help desk
centrale).
L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio
2008, il proprio programma di attivita' per la definizione da parte del
Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attivita' e
di utilizzo delle risorse finanziarie. Inoltre, l'APAT fornisce, in
collaborazione con il CSC e per le materie di competenza, il supporto
tecnico-scientifico:
1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della
Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la
partecipazione diretta di propri esperti;
2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attivita' di
controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;
3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze
formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente paragrafo
4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita' di formazione interna per
dotare la struttura dell'APAT di risorse umane adeguate;
4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punti
5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese,
adeguamento percorsi formativi delle universita' italiane, ampliamento e
insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di ricerca per
la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative
di informazione).
4.2.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare:
1) partecipa alle attivita' del Comitato per la valutazione dei rischi
dell'Agenzia europea nonche', per gli aspetti di competenza, ai lavori
degli altri comitati e organi tecnici;
2) partecipa ai lavori comunitari per la revisione degli allegati al
regolamento REACH;
3) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il programma delle attivita' di
ricerca di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 2 e promuove, se del
caso, studi volti a migliorare le metodologie di valutazione del rischio
ambientale;
4) definisce, entro il 30 giugno 2008, iniziative volte ad integrare le
conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di
sorveglianza ambientale e della salute umana;
5) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento del piano di
iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.1.1, punto 5;
6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, le iniziative per garantire
l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, di cui
al precedente paragrafo 4.1.4, punto 5;
7) promuove, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
attivita' di informazione sui rischi delle sostanze, secondo quanto
indicato al precedente paragrafo 1.3.6;
8) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani di cui
al paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione
rivolti alle imprese, adeguamento percorsi formativi delle universita'
italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attivita' di
ricerca per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di
ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti»,
iniziative di informazione) e contribuisce alla loro attuazione;
4.2.5. Ministero dello sviluppo economico. Nel 2008, il Ministero dello
sviluppo economico:
1) partecipa alle attivita' del Comitato per l'analisi socio-economica
dell'Agenzia europea nonche', per gli aspetti di competenza, ai lavori
degli altri comitati e organi;
2) organizza l'articolazione territoriale della rete nazionale di Help
desk, di cui al precedente paragrafo 4.1.5, punto 5;
3) promuove, in collaborazione con istituti specializzati e universita',
lo studio e la messa a punto di metodologie e strumenti di valutazione per
effettuare l'analisi socio-economica;
4) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani di cui
al paragrafo 4.2.1, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione
rivolti alle imprese, esigenze formative del sistema pubblico, adeguamento
dei percorsi formativi delle universita' italiane, ampliamento e
insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di ricerca per
la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», iniziative
di informazione) e contribuisce alla loro attuazione.
4.3. Azioni previste nel 2009. Nel 2009, il regolamento REACH entra in
vigore in tutte le sue parti e l'Agenzia europea inizia l'attivita' per
l'identificazione delle sostanze da includere nell'allegato XIV («sostanze
soggette all'obbligo di autorizzazione») nonche' per l'individuazione
delle prime sostanze da includere nel «Piano d'azione a rotazione» per
la valutazione da parte degli Stati membri. Entro il 31 gennaio 2009, il
Comitato tecnico di coordinamento acquisisce e valuta le proposte relative
ai programmi annuali di attivita' da parte del CSC e dell'APAT nonche' le
proposte dei rappresentanti del Comitato medesimo e presenta all'Autorita'
competente un piano annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse
finanziarie. Sulla base del piano approvato, l'Autorita' competente adotta
i provvedimenti conseguenti. In relazione all'esperienza maturata, procede
altresi' ad una verifica del piano di attivita' di cui al presente decreto
e, se del caso, propone una modifica del presente decreto. A tale scopo,
l'Autorita' competente, acquisito il parere del Comitato tecnico di
coordinamento entro il 31 ottobre 2009, presenta una proposta al Ministro
della salute entro il 31 dicembre 2009.
4.3.1. Autorita' competente. Nel 2009, l'Autorita' competente, oltre ad
espletare le funzioni di cui al precedente paragrafo 4.2.1:
1) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, le linee guida per
armonizzare le attivita' di controllo e vigilanza, di cui al precedente
paragrafo 4.2.1, punto 2);
2) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano generale per
favorire l'attuazione dei programmi di formazione rivolti alle imprese, di
cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 5;
3) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di iniziative
per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico, di
cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6);
4) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire
l'adeguamento dei percorsi formativi delle universita' italiane, di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 7;
5) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire
l'ampliamento e l'insediamento dei laboratori di saggio, di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 8;
6) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per promuovere
le attivita' di ricerca volte all'individuazione di metodi di prova
alternativi, di cui al paragrafo 4.2.1, punto 9;
7) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per promuovere
le attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle
sostanze «estremamente preoccupanti», di cui al precedente paragrafo
4.2.1, punto 10;
8) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di iniziative
di informazione, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 11.
4.3.2. Centro nazionale sostanze chimiche (CSC)
Nel 2009, il CSC completa la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste. Il
CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio
2009, il proprio programma di attivita' per la definizione da parte del
Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attivita' e
di utilizzo delle risorse finanziarie. Oltre alle funzioni indicate al
precedente paragrafo 4.2.2, il CSC:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle
linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1 punti da 1 a
8;
4.3.3. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
Nel 2009, l'APAT completa la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste.
L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15 gennaio
2009, il proprio programma di attivita' per la definizione da parte del
Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di attivita' e
di utilizzo delle risorse finanziarie. Oltre alle funzioni indicate al
precedente paragrafo 4.2.3, l'APAT:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle
linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1, punti da 1 a
8.
4.3.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Nel 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare assicura l'espletamento delle funzioni indicate al precedente
paragrafo 4.2.4 e provvede, se del caso, ad aggiornare le iniziative
intraprese. Collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei
piani indicati al precedente paragrafo 4.3.1, contribuendo alla loro
attuazione.
4.3.5. Ministero dello sviluppo economico. Nel 2009, il Ministero dello
sviluppo economico assicura l'espletamento delle funzioni indicate al
precedente paragrafo 4.2.5 e provvede, se del caso, ad aggiornare le
iniziative intraprese. Collabora con l'Autorita' competente
all'aggiornamento dei piani indicati al precedente paragrafo 4.3.1,
contribuendo alla loro attuazione.
5. Utilizzo delle risorse finanziarie.
Per gli adempimenti previsti dal
Regolamento REACH, come specificati nel paragrafi precedenti, le
amministrazioni e gli organismi coinvolti utilizzano le risorse di cui
all'art. 5-bis della legge 6 aprile 2007 n. 46 nei limiti degli importi
rispettivamente attribuiti, come indicato nella tabella 1.
Tabella 1
UTILIZZO DELLE RISORSE
FINANZIARIE DI CUI ALL'ART 5-BIS LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46
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Vedere tabella a pag. 30 <----
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