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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la circolare del Ministro della sanita' del 12 settembre 2000, n. 13
sull'attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose
e dei relativi preparati, cooperazione tra amministrazione centrale ed
autorita' locali;
Vista la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c., del 23 settembre 2005, della
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del
personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle
attivita' ispettive;
Vista la nota DGVA.I/26978/P/I.5.h.c., del 21 luglio 2005, della Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, di comunicazione del
personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle
attivita' ispettive;
Vista la nota 34751/PRE 4 del 25 luglio 2005 dell'Istituto superiore di
sanita', di comunicazione del personale in servizio presso il medesimo
istituto, interessato alle attivita' ispettive;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2005, della Direzione generale
della prevenzione sanitaria, di costituzione del Gruppo tecnico per la
vigilanza delle sostanze e preparati pericolosi;
Considerata la necessita' di promuovere iniziative nell'ambito delle
politiche europee sulla implementazione di dispositivi comunitari, con
particolare riguardo alle attivita' del CLEEN - Chemical Legislation
European Enforcement Network;
Decreta:
Art. 1
1. Le ispezioni delle
realta' produttive, nonche' delle Unita' dedite all'importazione di
sostanze e preparati pericolosi e loro articoli, sono effettuate da
ispettori del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita'
ed, eventualmente, da esperti di altre Amministrazioni pubbliche, inseriti
nella seguente lista nazionale:
dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;
dott. Attias Leonelo, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Apuzzo Germana, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Capasso Monica, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Consolino Antonio, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Chiavoni Marcello, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott.ssa Quaresima Emma Teresa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Di Marzio Graziella, primo ricercatore, Istituto superiore di
sanita';
dott.ssa Di Prospero Fanghella Paola, primo ricercatore, Istituto
superiore di sanita';
dott.ssa Fornarelli Laura, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Izzo Paola, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Marseglia Marisa, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della salute;
dott. Pistolese Pietro, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott.ssa Ricci Vittoria, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
dott.ssa Rubbiani Maristella, primo ricercatore, Istituto superiore di
sanita';
dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;
dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;
dott.ssa Terzulli Giuseppina, dirigente farmacista, Ministero della
salute;
dott.ssa Terracciano Maria, dirigente chimico, Ministero della salute.
2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad
ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita di sostanze
chimiche pericolose e loro preparati, richiedere dati, informazioni e
documenti e, ove sia necessario, prelevare campioni da sottoporre ad
analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza.
3. La designazione ha la durata di un anno ed e' tacitamente rinnovabile.
Art. 2
1. L'attivita'
amministrativa e contabile e' svolta dall'Ufficio IV della Direzione
generale della prevenzione sanitaria.
Art. 3
1. Le spese per
l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli ispettori di cui
all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della salute e
gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche delle nuove sostanze
pericolose dello stesso Ministero.
Roma, 27 gennaio 2006
Il Ministro: Storace
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