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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/44/CE della
Commissione del 13 aprile 2004 che modifica la direttiva 2002/69/CE che
stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo
ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei
prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001
che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle
derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del
regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che
definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate
alimentari;
Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004
che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le
diossine;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il recepimento
della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 relativa
ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di
diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti
alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre
2003;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n.
283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003
e' modificato come segue:
a) all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:
1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2: «4.2. Modalita'
specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi.
Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita e' definito
alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i
campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5). Se la
partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di
piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il pesce intero
viene prelevato come campione elementare per formare il campione
globale. Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari
che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte
centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di
almeno 100 grammi. Il campione intero (parte intera) a cui viene
applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del
campione. Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita
da pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg),
il campione elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce. Il
peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Se la
partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6 kg), tale
da far si' che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un
danno economico significativo, e' considerato sufficiente il prelievo di
tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente
dalla dimensione della partita.».
2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente: «5. Conformita' della
partita o sottopartita alle specifiche.
La partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non
supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n.
466/2001 e successive modifica, tenuto conto dell'incertezza della
misura. La partita e' considerata non conforme al livello massimo
stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche se il
risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e
calcolato come la media di due risultati distinti, supera il livello
massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza
della misura. Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base
ad una delle seguenti modalita': calcolando l'incertezza estesa,
utilizzando un fattore di sicurezza di 2 corrispondente ad un livello di
confidenza del 95% circa; stabilendo il limite di decisione (CC\alpha )
conformemente alle disposizioni della decisione 2002/657/CE della
Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del
Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e
all'interpretazione dei risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso
di sostanze per le quali e' stato stabilito un limite consentito).
b) all'allegato II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il
seguente paragrafo: «Ai soli fini del presente decreto, il limite di
quantificazione specifico accettato di un congenere individuale e' la
concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce
una risposta strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un
rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e
risponde a requisiti identificativi di base quali, ad esempio tempo di
ritenzione o rapporto isotopico secondo la procedura di determinazione
descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 26
gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52
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