|
Testo in vigore dal:
12-1-2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva
2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata
minima di tre anni;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del
1992, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il
riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un
tirocinio di adattamento;
Visto, in particolare, il combinato disposto
degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della
giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo
svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il
riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale
sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
ritenuto di non
accogliere l'osservazione in merito all'opportunita' di prevedere
parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalita' amministrativa
nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, gia'
compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
4451.U del 3 novembre 2005);
Adotta il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1
Definizioni
1. Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo»,
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva
2001/19/CE;
b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del
Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della
giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino
comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di
chimico in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di
appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della
professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il
testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277,
attuativo della direttiva 2001/19/CE reca:
«Attuazione della direttiva n.
89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 6 (Misure
compensative).
- 1. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del
richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata
massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se
la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e
all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
b)
se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende
attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai
sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 e'
subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino
in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma,
lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una
prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di
avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con
i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione
delle Comunita' europee, possono essere individuati, con riferimento alle
situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorieta'
della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o
la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del
presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure
compensative).
- 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art.
11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali
ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.». «Art. 11
(Competenze per il riconoscimento).
- 1. Sulle domande di riconoscimento
sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza
sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato
A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera
d). L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle
disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la
funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il
Ministero della sanita' per le professioni sanitarie;
d) il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il personale
ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per i docenti di scuola materna, di
scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
Nota all'art. 1:
- Si
riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115:
«Art. 12 (Procedura di riconoscimento).
- 1. La domanda di
riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata
della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai
requisiti indicati all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione
o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita,
comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per
la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale
partecipano i rappresentanti:
a) degli altri Ministeri di cui all'allegato
A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
e) del Dipartimento per la
funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante
dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in
rappresentanza delle universita' designato dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede
il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro
mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma
del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto
stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art.
15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui
e' stato provveduto con precedente decreto.».
Capo II
Prova attitudinale
Art. 2
Contenuto della
prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso
il Consiglio nazionale dei chimici. L'esame, da svolgersi in lingua
italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero
nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di
riconoscimento.
2. L'esame si svolge in lingua italiana e, nel rispetto
delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto
dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A) al
presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica
le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa
alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo, in
corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse
sezioni.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste
nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate
nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere
la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel
decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e
deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale dei chimici
predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate
nell'allegato A), da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova
scritta.
Nota
all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 8 (Prova attitudinale).
- 1.
La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita'
all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il
riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di
provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in
relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della
professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo'
essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1,
si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie
stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».
Art. 3
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici e' istituita una commissione
d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque
membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri
effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti,
iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei chimici con almeno otto anni di
anzianita' di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio
nazionale dei chimici. Qualora non sia possibile designare i componenti
effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti
nella sezione B dell'albo dei chimici e fino a quando permanga tale
carenza, il Consiglio nazionale dei chimici designa professionisti
iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri
effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima
o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'universita' della
Repubblica nelle materie su cui e' sostenuta la prova attitudinale;
la
nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i
magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori
ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica
non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione e'
nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre
anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio
nazionale dei chimici, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti
effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi,
subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianita'.
In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e'
presieduta dal componente con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo
professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente,
designato dal Consiglio nazionale dei chimici, avente minore anzianita' di
iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a
maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della
commissione nonche' gli eventuali compensi determinati dal Consiglio
nazionale dei chimici sono a carico del predetto Consiglio.
Art. 4
Vigilanza sugli
esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli
esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle
disposizioni contenute nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e
successive modifiche.
Nota all'art. 4:
- Il regio
decreto 1° marzo 1928, n. 842, reca:
«Regolamento per l'esercizio della
professione di chimico.».
Art. 5
Svolgimento
dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dei chimici
domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato B) al
presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, e
una copia di un documento di identita'.
2. La commissione si riunisce su
convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove
di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data
della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della
stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data
fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale
non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a
sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario
delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato al recapito da
questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
Valutazione della
prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente
della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono
ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione
minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte
dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della
prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo
svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della
commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione
rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere
ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale dei chimici da'
immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della
prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Capo III
Tirocinio di adattamento
Art. 7
Oggetto e
svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni.
Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti
le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in
relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2.
Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita'
professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B
dell'Albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di
riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal
richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e'
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista
scelto.
Nota
all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento).
- 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attivita'
corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il
riconoscimento, svolto sotto la responsabilita' di un professionista
abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione
complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio
di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di
cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai
fini l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di
valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.».
Art. 8
Elenco dei
professionisti
1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici e' istituito
un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di
adattamento;
in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla quale
sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e' formato annualmente su
designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di
disponibilita' dei professionisti e comprende chimici che esercitino la
professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende, per ogni
Consiglio provinciale, un numero di professionisti sufficiente per le
probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali
l'albo e' suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio
provinciale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale dei chimici spetta la
vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei
doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del
Consiglio provinciale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui
al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 reca:
«Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti.».
Art. 9
Obblighi del
tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del
professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque
acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice
Deontologico dei chimici.
Art. 10
Registro dei
tirocinanti
1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di
riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio
di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e
tenuto dal Consiglio nazionale dei chimici. 2. Nel registro dei
tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al
tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,
titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto
dirigenziale di riconoscimento;
c) la sezione dell'Albo per la quale il
tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
d) la data di decorrenza
dell'iscrizione;
e) il cognome e nome del professionita presso il quale si
svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di
iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e
il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
f) eventuali
provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g) la data di compimento del
periodo di effettivo tirocinio;
h) la data del rilascio del certificato di
compiuto tirocinio; i) la data della cancellazione con relativa
motivazione.
Art. 11
Iscrizione
1.
L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza
al Consiglio nazionale dei chimici, redatta secondo lo schema allegato C)
al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il
proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non
sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del
presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto dirigenziale
di riconoscimento;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad
ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo
di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. due fotografie
autenticate formato tessera;
in alternativa, a richiesta dell'interessato,
le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella
domanda, sottoscritta dal richiedente, sono essere elencati i documenti
allegati; va altresi' espresso l'impegno a dare comunicazione delle
eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi
delle stesse. 5. La domanda di iscrizione puo' essere inviata al Consiglio
nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio
nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta
sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento
e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui
delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle
previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la
regolarizzazione.
Art. 12
Delibera di
iscrizione
1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale dei
chimici, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre
dalla data della delibera del Consiglio nazionale dei chimici.
3. Il
mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio
nazionale dei chimici provvede entro dieci giorni a dare comunicazione
della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio
provinciale dell'ordine presso cui questo e' iscritto a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13
Modalita' di
svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni semestre il professionista
compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal
Consiglio nazionale dei chimici, ove dichiara le attivita' svolte dal
tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal
tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale
dell'ordine o da un suo delegato, che vi appone il visto.
2. Al compimento
del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il
professionista trasmette al Consiglio nazionale dei chimici, e per
conoscenza al Consiglio provinciale, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi
uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento
del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione
favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il
presidente del Consiglio nazionale dei chimici rilascia un certificato di
compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal
ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il
Consiglio nazionale dei chimici provvede all'audizione del tirocinante.
Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette
provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio;
qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole
del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia
certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In
caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere
immediatamente ripetuto.
Art. 14
Sospensione e
interruzione del tirocinio
I. Il tirocinio e' sospeso da tutti gli eventi
che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un
sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio
e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo
svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata
complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio
informa il Consiglio nazionale dei chimici della sospensione di cui al
comma 1 e della interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del
tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale dei
chimici delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad
un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso
di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o
giustificazioni.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono
dichiarate dal Consiglio nazionale dei chimici con provvedimento
comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Art. 15
Cancellazione dal
registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale dei chimici, previa
comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine
per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera
la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a)
rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta incompatibilita';
c) la condanna
non definitiva per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per i1
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
di due anni o nel massimo a cinque anni;
d) rilascio del certificato di
iscrizione all'albo dei chimici.
2. La delibera di cancellazione dal
registro dei tirocinanti va comunicata dal Consiglio nazionale dei
chimici, all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il
tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata
contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Art. 16
Sospensione dal
registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per
uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio
nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
2. La
delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel
registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al
professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2005
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n.
13, foglio n. 289
Allegato A
(art. 2)
Elenco
delle materie per la sezione A dell'Albo (Chimico) - Metodi e convalida di
sistemi analitici e accreditamento;
- Studio, progettazione, collaudo e
gestione di laboratorio di analisi;
- Classificazione analisi e controllo
dei prodotti naturali e industriali, dei residui e contaminanti in
prodotti;
- Analisi in ambito sanitario e tossicologico e interpretazione
dati;
- Rischio chimico e tossicologia industriale:
classi di pericolo «H»
delle sostanze, frasi di rischio «R», consigli di prudenza «S»,
trasporti in ADR, gas tossici, sanificazione;
- Materiali trattati con
metodi chimici o chimico-fisici, OGM, micotossine e:
procedure analitiche
e valutazione dei risultati;
- Studi e messa a punto di processi di
produzione;
- Progettazione, preventivi, direzione dei lavori, avviamento
consegne e collaudo di laboratori chimici di impianti pilota e di impianti
chimici industriali per la produzione e per il trattamento rifiuti solidi,
liquidi, gassosi;
- Misure, analisi e prevenzione per il rumore e
l'inquinamento elettromagnetico;
- Indagini, analisi e procedure relative
alla conservazione dei beni culturali;
- Prevenzione incendi,
certificazioni, autorizzazioni, interventi;
- Valutazione dei rischi,
procedure, prevenzioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Elenco
delle materie per la sezione B dell'Albo (Chimico iunior) - Modalita' di
determinazione di composizione qualitativa e quantitativa delle materia;
-
Implementazione e miglioramento di sistema di qualita', conseguimento di
certificazioni o dichiarazioni di conformita';
- Rischio chimico e
tossicologia industriale:
classi di pericolo «H» delle sostanze, frasi
di rischio «R», consigli di prudenza «S», trasporti ADR, gas tossici;
- Controllo di prodotti alimentari e farmaceutici;
- Interventi su
attivita' di produzione industriali e controlli ambientali;
- Inventari e
consegne di impianti industriali, impianti pilota, laboratori chimici,
prodotti semilavorati e merci in genere;
- Classificazione, gestione,
trattamento, controllo di emissioni, immissioni e rifiuti solidi liquidi;
- Misure e analisi di rumore e inquinamento elettromagnetico;
- Indagini e
analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali;
-
Prevenzione incendi, certificazioni e autorizzazioni;
- Sicurezza e igiene
del lavoro.
Allegato B
Al Consiglio
nazionale dei chimci Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ............... a
....;
cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo
professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi
di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' ....
con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di .... dal
............... (1) ed in possesso del decreto ministeriale di
riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla
sezione .......... (2) emesso in data ..................
Domanda ai sensi
e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277,
attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova
attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di
riconoscimento di cui sopra.
Data e Firma ..............
(1) Ove sussista
il requisito.
(2) A (Chimico) o B (Chimico iunior).
Allegato C
Al Consiglio
nazionale dei chimici Il/la sottoscritto/a .... nato/a il ...............
a ...., cittadino/a .... residente in .... in possesso del titolo
professionale di .... rilasciato da .... a compimento di un corso di studi
di .... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Universita' ....
con sede in ...., iscritto nell'albo professionale di ...., dal
............... (1) ed in possesso del decreto ministeriale di
riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla
sezione .......... (2) emesso in data ..........
Domanda ai sensi e per
gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277,
attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei
tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui
sopra. Dichiara di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento
presso: .... .... ....;
Dichiara che non sussiste la incompatibilita'
prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento (rapporto subordinato
con il professionista scelto per il tirocinio).
Data e Firma
.................
(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Chimico) o B
(Chimico iunior).
|