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Testo in vigore dal:
16-4-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
Visto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116;
Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione,
del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneita'
all'impiego dei prodotti cosmetici;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni
1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo
10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;
b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis.
1. Fatti
salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, e' vietata:
a)
l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione
finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni
della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo
diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia
stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente
conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
b) l'immissione
sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni
di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle
disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un
metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo
alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario,
tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti
cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della
presente legge;
d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative
a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi
alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita
conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite
da uno o piu' metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o
nell'allegato VIII della presente legge.
2. I divieti di cui al comma 1,
lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari
stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1,
paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 febbraio 2003.
3. In circostanze eccezionali, qualora
sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente
cosmetico esistente il Ministero della salute puo' chiedere alla
Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, se:
a) l'ingrediente e' ampiamente utilizzato e non puo'
essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione
analoga;
b) il problema specifico riguardante la salute umana e'
dimostrato e la necessita' di effettuare esperimenti sugli animali e'
giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato
proposto come base per la valutazione.
4. Ai fini del presente articolo
si intende per: a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella
sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del
consumatore finale, ovvero il suo prototipo; b) prototipo: il primo
modello o progetto che non e' stato prodotto in lotti e dal quale e'
stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.
Art. 2-ter.
1.
E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate
come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2
o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52. Una sostanza classificata nella categoria 3, puo' essere utilizzata
nei cosmetici se e' stata sottoposta alla valutazione del Comitato
scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e
dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
2. Chi
viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste
dall'articolo 7, comma 5.»;
c) all'articolo 3, comma 3, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) chiunque contravviene alle disposizioni
di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2.»; d) all'articolo 8: 1) al comma
1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la data di durata
minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale
prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa e' indicata con la dicitura "da
usare preferibilmente entro ..." seguita dalla data stessa, oppure
dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data
e' indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e
dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale
indicazione e' completata precisando anche le condizioni da rispettare
per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata
minima non e' obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una
durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti e' riportata
un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta
aperto, puo' essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
Tale informazione e' indicata tramite il simbolo raffigurato
nell'allegato VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o
degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta
aperto, puo' essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore;»;
2) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) l'elenco
degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento
dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine
"ingredienti" o "ingredients". In caso di
impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una
fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai
quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono
comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze
tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono
nella composizione del prodotto finito; 3) le sostanze utilizzate nei
quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di
composti odoranti e aromatizzanti.»;
3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti: «2. I composti odoranti e aromatizzanti e le
loro materie prime devono essere indicati con il termine
"profumo" o "parfum" e "aroma". Tuttavia,
la presenza di sostanze la cui indicazione e' prescritta ai sensi della
colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III
figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel
prodotto.
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento
possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento.
4. I coloranti possono essere indicati in
ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour
index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti
cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli,
immessi sul mercato in varie sfumature di colore, puo' essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di
aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo
"+/-".
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la
nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti
cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee
96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni,
ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una
delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;
4) dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il fabbricante o il
responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato
comunitario puo' indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi
documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che
accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo e' stato
sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a
condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o
commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo
prototipo, ne' su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato
ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di
ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;
e) all'articolo 9 e' soppresso il
comma 1-bis;
f) all'articolo 10-ter: 1) al comma 1, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: «d) la valutazione della sicurezza per la
salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende
in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la
struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in
particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti
sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il
prodotto e' destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una
specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di eta'
inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima
esterna;»;
2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis)
i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante,
dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla
valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi
gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti
legislativi o regolamentari di Paesi non membri.»;
3) il comma 7 e'
sostituito dal seguente: «7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico
avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione
europea, il fabbricante puo' scegliere anche un solo luogo di
fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comunica al Ministero della
salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute,
garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.»;
4) dopo il
comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Fatta salva la tutela
della segretezza commerciale e dei diritti di proprieta' intellettuale,
il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai
sensi del comma 1(( , lettere a) e f), )) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni
mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni
quantitative di cui al comma 1, lettera a), che devono essere messe a
disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel
prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;
g) all'allegato III,
parte prima, della legge e' aggiunto quanto riportato nell'allegato A del
presente decreto;
h) dopo l'allegato VI e' inserito l'allegato VI-bis,
riportato nell'allegato B del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le
direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1 della
legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento d obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003). «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
- La direttiva
2003/15/CE, Pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.
- La legge
11 ottobre 1986, 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici.».
- Il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, reca:
«Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla
direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».
- Il
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della
direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante
modalita' di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non
iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per
l'etichettatura dei prodotti cosmetici».
- Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in
materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici».
- La direttiva 2003/80/CE, pubblicata nella
G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224.
Note all'art. 1:
- Per la legge 11
ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.
- Per il decreto
legislativo 11 settembre 1991, n. 300, vedi note alle premesse.
- Per il
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.
- Il
testo vigente dell'art. 2, della citata legge n. 713 del 1986, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2.
- 1. Le sostanze
indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione
dei osmetici.
2. La presenza di tracce delle sostanze elencate
nell'allegato II e' tuttavia tollerata a condizione che essa sia
tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti
corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui
al comma 1 dell'art. 7.
3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti
indicati negli allegati III e IV e' consentito con le imitazioni di dosi,
le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli
stessi allegati.
4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli
indicati nell'allegato IV. 5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di
cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti
sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le
quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
5-bis. (soppresso).
5-ter. (soppresso).
6. Gli elenchi e le prescrizioni
di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive
della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
7. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in
apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole
sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.
8.
I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela
della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e
gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
9. Quando i
decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di
sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della
Comunita' economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo,
non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di
dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione
l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli
idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
10. Il
Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui
ai commi precedenti.
10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla
Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il
Ministro della sanita' applica la procedura di cui all'art. 16, comma 2,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.».
- Il decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose».
Art. 2
Clausola di
cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Nota
all'art. 2:
- L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.».
Art. 3
Disposizioni
finali
1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni
dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n.
713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma
conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere
dall'11 marzo 2005.
2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato
ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al
consumatore finale fino ad esaurimento scorte.
Nota
all'art. 3:
- Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle
premesse.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2005
Il Presidente del Senato
della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Fini, Ministro degli
affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera g))
Allegato B
(articolo 1, comma 1, lettera h))
Simbolo rappresentante un
barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma
1, lettera c).
N.B.:
la modifica introdotta dal D.Lgs. 10/4/2006, n. 194 e' indicata tra
parentesi tonde doppie (( ... )).
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Testo in vigore dal:
13-6-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che
consente di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati in conformita' alla legge stessa, entro un anno dalla
data di entrata in vigore di ciascun decreto;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, con decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 126, e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n.
50;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ed in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4);
Considerata la necessita' di modificare il citato articolo 1 del decreto
legislativo n. 50 del 2005, al fine di renderlo conforme alla direttiva
2003/15/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non
hanno reso i propri pareri entro il termine previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e
per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al decreto legislativo
15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4),
dopo le parole: «le informazioni richieste ai sensi del comma 1» sono
inserite le seguenti: «,lettere a) e f),».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10
aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 11 marzo 2003, n.
L 66. - La direttiva 76/768/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 262 del 27
settembre 1976.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003»: «4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1».
- La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca: «Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita
dei cosmetici». - Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300,
reca: «Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica
alla direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma
dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
1990)».
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della
direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante
modalita' di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non
iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per
l'etichettatura dei prodotti cosmetici».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio
2005, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE e della
direttiva 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici», come modificato
dal presente decreto: «Art. 1. (Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, e successive modificazioni). - 1. Alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da
ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1°
luglio 2002;
b) dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - 1. Fatti
salvi gli obblighi generali ai sensi dell'art. 7, e' vietata:
a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione
finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni
della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo
diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia
stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente
conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti
o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di
conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una
sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo
dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a
livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della
convalida in seno all'OCSE;
c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti
cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della
presente legge;
d) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a ingredienti o
combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni
della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in
cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o piu' metodi
alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato
VIII della presente legge.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date
indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, adottati in modo da consentire il
rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione
dell'art. 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio
2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni
riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il
Ministero della salute puo' chiedere alla Commissione europea di
accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:
a) l'ingrediente e' ampiamente utilizzato e non puo' essere sostituito
con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; b) il
problema specifico riguardante la salute umana e' dimostrato e la
necessita' di effettuare esperimenti sugli animali e' giustificata e
sopportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per
la valutazione.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua
formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del
consumatore finale, ovvero il suo prototipo;
b) prototipo: il primo modello o progetto che non e' stato prodotto in
lotti e dal quale e' stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico
finito.
Art. 2-ter. - 1. E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di
sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella
categoria 3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata sottoposta
alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non
alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti
cosmetici.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste
dall'art. 7, comma 5.";
c) all'art. 3, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2-bis,
commi 1 e 2."; d) all'art. 8:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) la
data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella
alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a
soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa e' indicata con la
dicitura «da usare preferibilmente entro ...» seguita dalla data
stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa
figura. La data e' indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del
mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario,
tale indicazione e' completata precisando anche le condizioni da
rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di
durata minima non e' obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano
una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti e'
riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto,
una volta aperto, puo' essere utilizzato senza effetti nocivi per il
consumatore.
Tale informazione e' indicata tramite il simbolo raffigurato
nell'allegato VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o
degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta
aperto, puo' essere utilizzato senza effetti nocivi per il
consumatore;"; 2) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente: "h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di
peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal
termine «ingredienti» o «ingredients». In caso di impossibilita'
pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un
cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il
consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o
mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla
confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che
non compaiono nella composizione del prodotto finito; 3) le sostanze
utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come
vettori di composti odoranti e aromatizzanti."; 3) i commi 2, 3, 4 e
5 sono sostituiti dai seguenti: "2. I composti odoranti e
aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il
termine «profumo» o «parfum» e «aroma». Tuttavia, la presenza di
sostanze la cui indicazione e' prescritta ai sensi della colonna «Altre
limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco
indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento.
4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri
ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di
cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi
quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie
sfumature di colore, puo' essere menzionato l'insieme dei coloranti
utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «puo'
contenere» o il simbolo «+/-».
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune
prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla
decisione 96/335/CE dell'8 maggio 1996 della Commissione delle Comunita'
europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
132 del 1° giugno 1995, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti
non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni
previste dal predetto inventario.»;
4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Il fabbricante o
il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato
comunitario puo' indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi
documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che
accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo e' stato
sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a
condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o
commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo
prototipo, ne' su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato
ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di
ottenere nuovi prodotti cosmetici.";
e) all'art. 9 e' soppresso il comma 1-bis; f) all'art. 10-ter:
1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la
valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A
tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo
tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il
livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le
caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il
prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto e'
destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica
valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di' eta inferiore
a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima
esterna;";
2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) i
dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante,
dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla
valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi
gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti
legislativi o regolamentari di Paesi non membri."; 3) il comma 7 e'
sostituito dal seguente: "7. Se la fabbricazione del prodotto
cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi
dell'Unione europea, il fabbricante puo' scegliere anche un solo luogo di
fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comunica al Ministero della
salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute,
garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.";
4) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: "9-bis. Fatta
salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprieta'
intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni
richieste ai sensi del comma 1, lettere a) e f), siano rese facilmente
accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi
elettronici.
Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera a), che
devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle
sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai
sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52.";
g) all'allegato III, parte prima, della legge e' aggiunto quanto
riportato nell'allegato A del presente decreto;
h) dopo l'allegato VI e' inserito l'allegato VI-bis, riportato
nell'allegato B del presente decreto.».
Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005 si veda
nelle note alla premesse.
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