|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 ottobre
1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n.
300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale
stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della
stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione
europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n.
530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre
1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2
settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto
2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 265 del 14 novembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 121 del 26 maggio 2005, con i quali si e' provveduto ad
aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in
attuazione delle direttive della commissione della Comunita' europee
numeri: 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE,
2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE,
2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Vista la direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004, in
corso di recepimento;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n.
28946 dell'8 giugno 2005;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato V della legge
11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre
1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, e'
modificato conformemente a quanto previsto dall'allegato del presente
decreto.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Registrato alla Corte dei
conti il 16 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 352.
Allegato
All'allegato V, sezione
seconda, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive
modificazioni e' aggiunto il seguente numero d'ordine 28:
---->
Vedere Allegato a pag. 8 della G.U. <----
|