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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 11 ottobre
1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300
e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale
stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della
stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione
europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n.
530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre
1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2
settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto
2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento
ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i
quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n.
713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della
Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE,
88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE,
93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE,
98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;
Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003
e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003
in corso di recepimento;
Vista la direttiva 2003/83/CE della Commissione europea del 24 settembre
2003 in corso di recepimento;
Viste le direttive della Commissione europea 2004/87/CE e 2004/88/CE del 7
settembre 2004 e la direttiva della Commissione europea 2004/94/CE del 15
settembre 2004;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare ulteriormente gli allegati della
legge citata in attuazione delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE e
2004/94/CE adottate dalla Commissione europea; Visto il parere
dell'Istituto superiore di sanita', espresso con nota n. 50728 FARM/CHF 22
del 9 novembre 2004;
Decreta:
Art. 1
1. Agli allegati della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126,
sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.
Art. 2
1. L'allegato III, recante
l'elenco delle sostanze il cui uso e' vietato nei prodotti cosmetici,
salvo in determinati limiti e condizioni, e' modificato conformemente
all'allegato A del presente decreto.
2. Alla legge e' aggiunto l'allegato VIII, costituente l'allegato B del
presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati
dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del
Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della
presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Il presente
decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 258
ALLEGATI
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vedere allegato pag. 13 della G.U. <----
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