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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982,
concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria
1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro
della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994,
concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE,
91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la
decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il
decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, per l'attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il decreto del Ministro
della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.14 del 13 gennaio 1999,
concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE,
97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva
76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della
stessa direttiva, in particolare e rispettivamente, quattordicesima
modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle
direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la
diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno
2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la
dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del
Ministero della salute del 14 giugno 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17
ottobre 2002, che recepisce la direttiva 2001/59/CE recante il
ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26
aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE,
recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il
decreto del Ministro della sanita' 17 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003,
concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e
2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del
Ministro della sanita' 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003,
concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e
2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva
76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della medesima direttiva;
Vista la direttiva 2003/34/CE
del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003, recante la
ventitresima modifica della direttiva 76/769/CEE (sostanze classificate
come cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR);
Vista
la direttiva 2003/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26
maggio 2003, recante la venticinquesima modifica della direttiva
76/769/CEE (sostanze classificate come cancerogene, mutagene, o tossiche
per la riproduzione - CMR);
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito
dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal
decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai
punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al
presente decreto.
2. Nell'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del
Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12
agosto 1998, citati in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera
c) dell'allegato al presente decreto sono soppresse dall'appendice del
punto 27, categoria 2.
Art. 2
1. Le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati
nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza.
2. Le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25
dicembre 2004
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2004
Il Ministro:
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 87
Allegato
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