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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7
dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769
relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge
comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato
decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10
dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE,
91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la
nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto
il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive
94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti
modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico
dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente
quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e
sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro
della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento
delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la
diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno
2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la
dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il
recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 11
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della
direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro
della sanita' 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento
delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti
rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17
ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle
direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente
ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva
76/769/CEE (Nonilfenolo;
Nonilfenolo etossilato;
Cemento);
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del
17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al
presente decreto.
Art. 2
1. A decorrere dal 17
gennaio 2005 nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato
prodotti non conformi alle prescrizioni di cui ai punti 43 e 44
dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 85
Allegato
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vedere allegato a pag. 27 della G.U. <----
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