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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982,
concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale
n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle
direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti
rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle
direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE,
recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso
tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e
rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento,
quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicatd
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo
2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE
recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva
76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I
della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno
2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la
dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante
diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto
2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e
2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE
(paraffine clorurate a catena corta);
Vista la direttiva 2003/2/CE della Commissione delle Comunita' europee
del 6 gennaio 2003, recante decimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 76/769/CEE (arsenico);
Vista la direttiva 2003/3/CE della Commissione delle Comunita' europee
del 6 gennaio 2003, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici «colorante blu»);
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come
modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003 e'
aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della
sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al
presente decreto.
3. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della
sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al
presente decreto.
4. L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 e'
sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente
decreto.
Art. 2
1. A decorrere dal 6
gennaio 2004 nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato
prodotti non conformi alle prescrizioni di cui al punto 42 dell'allegato
al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 22 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 150
Allegato
«17. Composti
dell'arsenico.
1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad
essere utilizzati:
a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra
apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;
b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento
non possono essere immessi sul mercato;
c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di
tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti
industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione.
Il legno cosi' trattato non puo' essere immesso sul mercato prima del
completo fissaggio del conservante;
ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le
soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i)
se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di
salvaguardare l'integrita' strutturale del legno per garantire la
sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilita'
che entri in contatto con i non addetti: nelle strutture portanti di
edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali
industriali; nei ponti; nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque
salmastre, per esempio moli e ponti; nelle barriere antirumore; nei
sistemi di protezione dalle valanghe; nelle recinzioni e barriere
autostradali; nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per
il bestiame; nelle strutture per il contenimento della terra; nei pali
delle linee elettriche e di telecomunicazioni; nelle traversine
ferroviarie in sotterraneo. Ferma restando l'applicazione di altre
disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato
dovra' recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti
industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul
mercato in imballaggi dovra' riportare la dicitura "Maneggiare con
guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere
durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno
vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";
iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato: in
edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione; in
applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle;
nelle acque marine; per scopi agricoli diversi dai recinti per il
bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii); in applicazioni in
cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti
semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad
essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a
prescindere dal loro uso.».
«41. Coloranti azoici.
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici,
possono rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate
nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm
negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il
metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-bis della direttiva
2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che
potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la
cavita' orale umana, ad esempio: abbigliamento, biancheria da letto,
asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed
altri articoli sanitari, sacchi a pelo; calzature, guanti, cinturini per
orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri
sedie, borse portate attorno al collo; giocattoli tessili o in cuoio o
rivestiti con tessili o cuoio; filati e tessuti destinati al consumatore
finale.
2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono
essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente
disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre
riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da
precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono
rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.
3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi
sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio
come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in
massa.».
«42. Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta).
1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come
sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in
concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli; per
l'ingrasso del cuoio.».
APPENDICE
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Vedere immagini alle pagg. 34 e 35 della G.U. <----
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente
l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul
mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215,
attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti,
rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva
CEE n. 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 - ed in
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale
n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle
direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti
rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica
della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle
direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE,
recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso
tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e
rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento,
quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo
2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE
recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva
76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I
della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno
2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la
dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante
diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono
adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva
76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto
2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e
2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003,
n. 302, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE
e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva
76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n.
198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la
ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005,
n. 31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che
adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della
direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunita' europee
del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE ai
fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (nickel in
oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate);
Decreta:
Art. 1
1. Nell'allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come
modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003,
alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 e' sostituito dal
testo seguente: «1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti
negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a
meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia
inferiore a 0,2 \mug/cm2 per settimana (limite di migrazione);».
Art. 2
1. Le disposizioni di cui
all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei
conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 394
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