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Testo in vigore dal:
29-4-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, e 2001/60/CE della
Commissione, del 7 agosto 2001;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37,
commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del
lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive
e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Art.
1
Campo
d'applicazione
1.
Il presente decreto disciplina la cIassificazione, l'imballaggio
e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che
contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle
valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.
2. Le disposizioni di cui agli articoli B, commi 3 e 4, 9,
comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati
non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4,
5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.
3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1998, n. 194, il presente decreto si applica anche
alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e
alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti
fitosanitari.
4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche
alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e
alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.
5. Le norme del presente decreto non si applicano ai
preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati
all'utilizzatore finale, di seguito elencati:
a) medicinali per uso umano e veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di
rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) mangimi;
f) preparati contenenti sostanze radioattive;
g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto
diretto con il corpo umano.
6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresì:
a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su
strada, per via fluviale, marittima o aerea;
b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale
quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione. |
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Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo
stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di
produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la
stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal
procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono
essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle
sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o
più sostanze;
c) polimero: una sostanza composta di molecole
caratterizzate dalla sequenza di uno o piu tipi di unità
monomeriche che comprenda una maggioranza ponderale semplice
di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi
un legame covalente con almeno un'altra unità monamerica o
altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza
ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare.
Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di
pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare
siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di
unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per
unità monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione
di un monomero in un polimero;
d) immissione sul mercato: Ia messa a disposizione di terzi
e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione
europea;
e) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione
scientifica o le analisi e le ricerche chimiche effettuate
in condizioni controllate, compresa la determinazione delle
proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia,
nonché di ricerche scientifiche relative allo sviluppo del
prodotto;
f) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo
di una sostanza nel corso del quale i settori di
applicazione della sostanza stessa vengono controllati
utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
g) inventario Europeo delle Sostanze Commerciati Esistenti,
di seguito denominato EINECS: I'inventario europeo delle
sostanze chimiche considerate presenti sul mercato
comunitario alla data del 18 settembre 1981 ;
h) Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate, di
seguito denominata ELINCS: I'elenco delle nuove sostanze
chimiche notificate, nella comunità europea, a partire dal
19 settembre 1981.
2. Ai sensi degli articoli 4,5 e 6 sono considerati
pericolosi i preparati classificati come:
a) esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi o
gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno
atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con
rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di
prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in
seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale
contenimento;
b) comburenti: i preparati che a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte
reazione esotermica;
c) estremamente infiammabili: i preparati liquidi che
presentano punto d' infiammabilità estremamente basso e
punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati
gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono
infiammabili a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono subire
innalzamenti termici e infiammarsi;
2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi
dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco
della sorgente stessa;
3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è
molto basso;
4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas estremamente infiammabile in quantità
pericolose;
e) infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di
infiammabilità;
f) molto tossici: i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità,
sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
g) tossici: i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità,
sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
h) nocivi: i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali
oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto
diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o
assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione
alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse
caratteristiche;
n) cancerogeni: i preparati che, per inalazione, ingestione
o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o
aumentarne la frequenza di insorgenza;
o) mutageni: i preparati che, per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza di insorgenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non
ereditari nella prole o danni a carico della funzione o
delle capacità riproduttive maschili o femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si
diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare
rischi ,immediati o differiti per una o più delle
componenti ambientali. |
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Art. 3
Determinazione
delle proprietà pericolose dei preparati, loro
classificazione ed etichettatura
1.
La valutazione delle proprietà pericolose di un preparato
si basa sulla determinazione delle proprietà
chimico-fisiche, delle proprietà aventi effetti sulla
salute e delle proprietà ambientali, secondo i criteri
stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.
2. Ove sia necessario effettuare prove di laboratorio ai
fini della valutazione delle proprietà pericolose di cui al
comma 1, esse sono eseguite sul preparato così come immesso
sul mercato.
3. Ai fini della determinazione delle proprietà pericolose,
sono prese in considerazione, secondo le modalità
stabilite dal metodo utilizzato, tutte le sostanze
pericolose ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in particolare
quelle che:
a) sono indicate nell'Allegato VIII;
b) sono classificate ed etichettate provvisoriamente a cura
del responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52;
c) sono classificate ed etichettate in base all'articolo 7
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e non
figurano ancora nell' ELINCS;
d) sono contemplate dall'articolo 8 del decreto legislativo
3 febbraio 1997 n. 52;
e) sono classificate ed etichettate in base alI'articolo 13
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. Per i preparati contemplati dal presente decreto, le
sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di
pericolo di cui all'articolo 2, comma 2, anche se sono
presenti come impurezze o additivi, sono prese in
considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o
superiore a quella definita all'Allegato IX.
5. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione
del grado e della natura specifica dei pericoli è basata
sulle definizioni delle categorie di pericolo di cui
all'articolo 2, comma 2.
6. I principi generali della classificazione e
dell'etichettatura dei preparati sono applicati ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e secondo i criteri definiti
nell'allegato Vl del decreto del Ministro della sanità in
data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
164 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 19 agosto 1997, e successivi aggiornamenti, tranne
quando si applicano i criteri alternativi di cui agli
articoli 4,5,6, e 9 ed i corrispondenti allegati del
presente decreto. |
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Art. 4
Valutazione
dei pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche
1.
I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche di un
preparato sono valutati ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
del decreto legislativo 3 fabbraio 1997, n. 52,
determinando, secondo i metodi specificati alla parte A
dell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in
data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, le proprietà
chimico-fisiche del preparato necessarie per una
classificazione ed un'etichettatura adeguate, conformemente
ai criteri definiti nell'allegato Vl di detto decreto.
2. In deroga al comma 1, la determinazione delle proprietà
esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente
infiammabili o infiammabili di un preparato non è
necessaria a condizione che:
a) nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in
base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia
improbabile che il preparato presenti questo tipo di
pericolo o rischio;
b) in caso di modifica della composizione di un preparato di
composizione nota si concluda, su base scientifica, che una
nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento
di classificazione;
c) se il preparato è immesso sul mercato sotto forma di
aerosol, esso soddisfi le disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982
n. 741, e definite dall' articolo 1, comma 2, punto 2.4, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 maggio 1997, n. 208.
3. I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche di
un preparato contemplato dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n.194, sono valutati determinando le proprietà
chimico-fisiche del preparato necessarie per una
classificazione adeguata secondo i criteri e i metodi
definiti negli allegati richiamati al comma 1,salvo se sono
accettabili altri metodi in base alle disposizioni degli
allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.194, riconosciuti a livello internazionale.
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Art. 5
Valutazione
dei pericoli per la salute
1.
I pericoli per la salute di un preparato sono valutati
secondo una o più delle seguenti procedure:
a) un metodo convenzionale descritto all'allegato I;
b) la determinazione delle proprietà tossicologiche
necessarie per una classificazione adeguata, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri dell'allegato VI del
decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'allegato
V, parte 3, del medesimo decreto, salvo se, nel caso di
prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi, in
base alle disposizioni degli allegati II e III del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.194, riconosciuti a livello
internazionale.
2. Fatti salvi i requisiti del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.194, solo qualora la persona responsabile
dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di
dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche
del medesimo non possono essere correttamente determinate né
con il metodo indicato al comma 1, lettera a), né sulla
base di risultati di prove già effettuate su animali,
possono essere utilizzati i metodi indicati al comma 1,
lettera b), fermo il rispetto dei decreti legislativi 27
gennaio 1992, n. 116, relativo alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e
27 gennaio 1992, n. 120, relativo all'applicazione dei
principi della buona pratica di laboratorio.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 allorché
una proprietà tossicologica è stata determinata sulla base
delle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), per
classificare il preparato si utilizzano i risultati dei
metodi indicati alla lettera b), tranne nel caso di effetti
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nel
qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera
a).
4. Le proprietà tossicologiche del preparato che non sona
valutate con il metodo di cui al comma 1, lettera b), sono
valutate secondo il metodo di cui ai comma 1, lettera a).
5. Qualora si possa dimostrare mediante studi
epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente
validi, o sulla base delle valutazioni statistiche fornite
dai centri antiveleni o sulla base dei dati statistici dei
dati sulle malattie professionali, che gli effetti
tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli
rilevati applicando i metodi di cui al comma 1, il preparato
viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo.
6. Qualora si possa dimostrare che una valutazione
convenzionale porterebbe a sottovalutare o sopravvalutare il
pericolo tossicologico a causa di effetti quali,
rispettivamente, il potenziamento o l'antagonismo, la
classificazione tiene conto di tali effetti.
7. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per
ritenere che, una nuova valutazione del pericolo non porti a
modificare la classificazione, per i preparati di
composizione nota, ad eccezione di quelli contemplati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, classificati ai
sensi del comma 1, lettera b), si procede ad una nuova
valutazione mediante i metodi indicati aI comma 1, lettere
a) o b), allorché;
a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in
percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti
pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei
valori riportati nella tabella di cui all'Allegata X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o
aggiungendo uno o più componenti a prescindere dal fatto
che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le
definizioni di cui all'articolo 2. |
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Art. 6
Valutazione
dei pericoli per l'ambiente
1.
I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati
secondo una o più delle seguenti procedure:
a) metodo convenzionale descritto all'allegato II del
presente decreto;
b) determinazione delle proprietà pericolose per l'ambiente
necessarie per una classificazione adeguata ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri dell'allegato VI del
decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e
successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'
allegato V, parte C, del medesimo decreto, salvo se, nel
caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri
metodi, in base alle disposizioni degli allegati II e lll
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riconosciuti
a livello internazionale. Fatte salve le prove richieste da
quest'ultimo decreto, le condizioni di applicazione di
metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato
II del presente decreto.
2. Se è constatata una proprietà ecotossicologica secondo
uno dei metodi indicati al comma 1, lettera b), per ottenere
nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i
principi della buona pratica di laboratorio di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successivi
aggiornamenti.
3. Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo
entrambe le procedure di cui al comma l, per classificare il
preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi
di cui al comma l, lettera b).
4. Qualora non esistano vaIide ragioni scientifiche per
ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porti a
modificare la classificazione, per i preparati di
composizione nota, ad eccezione di quelli contemplati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, classificati ai
sensi del comma l, lettera b), si procede ad una nuova
valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere
a) o b), allorché:
a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in
percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti
pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei
valori riportati nella tabella di cui all'Allegato X;
b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o
aggiungendo una o più componenti a prescindere dal fatto
che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le
definizioni di cui all'articolo 2. |
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Art. 7
Obblighi
generali
1.
I preparati di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul
mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente
decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato
tiene a disposizione delle autorità competenti
a) i dati sulla composizione del preparato;
b) i dati utilizzati per la classificazione e
l'etichettatura del preparato; c) qualsiasi informazione
utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, compreso il certificato delle
prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i
criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del
Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi
aggiornamenti;
d) i dati utilizzati per la predisposizione della scheda
informativa in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo
13. |
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Art. 8
Imballaggio
1.
I preparati di cui all'articolo 1 sono immessi sul mercato
soltanto se i loro imballaggi soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono progettati e realizzati in modo tale a impedire
qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si
applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di
sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura
non devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, né
formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono
essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi
allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali
sollecitazioni dovute a manipolazione;
d) i recipienti muniti di un sistema che può essere
riapplicato devono essere progettati in modo che
l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza
fuoriuscite di contenuto.
2. I recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1,
offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:
a) una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli
la curiosità dei bambini o che sia tale da indurre in
errore il consumatore; oppure
b) una presentazione o una denominazione usata per prodotti
alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici.
3. I recipienti contenenti taluni preparati offerti o
venduti al dettaglio e di cui all'allegato lll devono essere
muniti di chiusura di sicurezza per bambini e recare
un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.
4 Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai
sistemi di sicurezza di cui al comma 3 sono indicate
nell'allegato IX del decreto del Ministro della sanità in
data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
5. L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), se è
conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci
pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna,
per mare o per via aerea. |
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Art. 9
Etichettatura
1.
I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato
solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le
condizioni del presente articolo e alle disposizioni
particolari di cui all'allegato IV parti A e B.
2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, sono immessi
sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio
risponde alle condizioni del comma 4. lettere a) e b), e
alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti
B e C.
3. Fatte salve le informazioni richieste a norma
dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo
17 marzo 1995, n.194, i prodotti fitosanitari sono immessi
sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle
prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura:
"Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire
le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni
scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) denominazione o nome commerciale dei preparato,
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono
del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito
nell'Unione europea;
c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che
hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle
corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati
nell'allegato Vll, parte A,
d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base
dei criteri di cui all'allegato Vll parte B; e) frasi di
rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto
all'allegato Vll parte C;
f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto
previsto dall'allegato VlI parte D;
g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del
contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al
pubblico.
5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente
infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli
contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e
contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare
le frasi R o S;
b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi
per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è
necessario indicare le frasi R, ma non è necessario
indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati
dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali
non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o
qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere
non pericoloso o che indica a sottovalutare i pericoli
inerenti tali preparati. |
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Art.10
Applicazione
dei requisiti per l'etichettatura
1.
Se le indicazioni prescritte dall'articolo 9 figurano su
un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o
più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la
lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in
posizione normale. L' etichetta deve contenere
esclusivamente le informazioni richieste dal presente
decreto e, se necessario, indicazioni complementari in
materia di salute o di sicurezza.
2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio
stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste,
secondo le modalità del comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o
dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono
essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di
pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma
dell'articolo 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la
loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per
consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche
riguardanti la presentazione ed il formato di queste
informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono
stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri
riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente
decreto si considerano soddisfatti:
a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più
imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è
provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e
l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una
etichettatura conforme al presente decreto;
b) nel caso di imballaggi unici:
1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto
di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
lettere a), b), c), f) e g); ai preparati classificati in
base all'articolo 6 sono altresì applicabili le
disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera e),
concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata
espressamente indicata sull'etichetta;
oppure
2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio,
ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono
soddisfatte, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni
specifiche secondo i criteri di cui all'allegato \/l decreto
del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi
aggiornamenti. |
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Art. 11
Deroghe
alle norme di etichettatura e di imballaggio
1.
Gli articoli 8,9 e 10 non si applicano agli esplosivi
immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto
pratico esplosioni o effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8,9 e 10 non si applicano a taluni preparati
pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, definiti
all'allegato Vl che non presentano, nella forma in cui sono
immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o
rischi per la salute o per l'ambiente.
3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono
altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura uniforme
a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, I'etichetta
può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non
inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve
misurare almeno un centimetro quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile
effettuare una etichettatura conforme alle modalità di cui
al comma 3, il Ministro della salute, con decreto da
adottare di concerto con il Ministro delle attività
produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve
corrispondere l'etichetta.
5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto
con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui
al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi che non sono
classificati come nocivi, estremamente infiammabili,
infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere
etichettati o possono essere etichettati in modo diverso,
quando contengano quantitativi talmente limitati da non
comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano
tali preparati che per terzi,
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi, classificati
conformemente all'articolo 6, possono non essere etichettati
o possono essere etichettati in modo diverso, quando
contengano quantitativi talmente limitati da non comportare
alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli
imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle
fattispecie di cui ai commi 5 e 6, sono etichettati in atro
modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano
l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia
motivo di temere un pericolo sia per le persone che
manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 5, 6 e 7, non è
consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo,
frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da
quelli stabiliti dal presente decreto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate
immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati
membri. |
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Art. 12
Vendita
a distanza
1.
In caso di utilizzo di una tecnica di comunicazione a
distanza, quale definita dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, ai fini della conclusione di un contratto
avente ad oggetto un preparato contemplato dal presente
decreto legislativo, il fornitore, fermo restando il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 185 del 1999, deve informare
l'acquirente del tipo di pericolo e delle precauzioni d'uso
indicate sull'etichetta del prodotto. |
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Art. 13
Scheda
informativa in materia di sicurezza
1.
Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare
le misure necessarie per la protezione della salute, della
sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro, il
responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato
pericoloso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve fornire
gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una
scheda informativa in materia di sicurezza su supporto
cartaceo ovvero, nei caso in cui il destinatario disponga
delI' apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su
supporto informatico.
2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il
responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato
deve fornire una scheda di sicurezza contenente informazioni
adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai
sensi degli articoli 4,5 e 6, ma che contengono in
concentrazione individuale uguale o maggiore all'1 per cento
in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale
o maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati
gassosi, almeno una sostanza che presenti pericoli per la
salute o per l'ambiente o una sostanza per la quale esistono
limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.
3. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua
italiana conformemente alle disposizioni del decreto del
Ministro della salute in data 7 settembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252
del 26 ottobre 2002, e successivi aggiornamenti.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un
preparato, allo scopo di compilare quanto disposto dai commi
1 e 2, nonché allo scopo di assicurare una corretta
applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, deve
ricevere informazioni adeguate nel rispetto dell'articolo 25
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivi
aggiornamenti. Qualora dette informazioni risultino carenti
o erronee, egli può chiedere un'integrazione o una
correzione della scheda informativa in materia di sicurezza
al responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza.
In caso non vengano fornite le informazioni richieste, il
responsabile dell'immissione sul mercato del preparato
informa gli organi deputati alla vigilanza di cui
all'articolo 17, i quali ove ritengano che la scheda
informativa in materia di sicurezza contenga informazioni
effettivamente carenti o erronee, adottano i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della tutela della salute
pubblica, cui il produttore della sostanza deve ottemperare
entro sessanta giorni, dandone formale comunicazione
scritta. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da un terzo a due
terzi.
5. Gli organi di vigilanza informano immediatamente e,
comunque entro cinque giorni, il Ministero della salute dei
provvedimenti di cui al comma 4.
6. Il responsabile dell'immissione sul mercato della
sostanza fornisce la scheda informativa in materia di
sicurezza, aggiornata ai sensi del comma 4, ai responsabili
dell' immissione sul mercato di un preparato che contenga
quella sostanza. |
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Art. 14
Riservatezza
delle informazioni
1.
Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può
essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza
mediante una denominazione che identifichi i principali
gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione
alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione
dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o
sulla scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette il carattere riservato della sua proprietà
intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei soli casi in
cui la sostanza è classificata esclusivamente come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita
la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una
o più delle altre proprietà di cui all' articolo 9, comma
4, lettera d); oppure
b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà
di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d), che presenta
solo effetti acuti letali.
2. Questa facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la
sostanza in questione sia soggetta ad un limite di
esposizione comunitario.
3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda
avvalersi dell' autorizzazione di cui ai comma 1, presenta
apposita domanda al Ministero della salute, redatta in
conformità a quanto disposto nell'Allegato V.
4. Il Ministero della salute può chiedere ulteriori
informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato
qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta
valutazione della richiesta.
5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al
richiedente, il quale, in caso di accoglimento della
domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno
degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto
sul mercato.
6. Le informazioni considerate riservate portate a
conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a
norrna dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52. |
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Art. 15
Organismo
incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati
pericolosi
1.
L'istituto superiore di sanità è l'organismo incaricato di
ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul
mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla
salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico,
compresa al composizione chimica, disciplinati dal presente
decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un
preparato pericoloso e i fabbricanti o le persone
responsabili della commercializzazione dei prodotti
autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come
pericolosi ai sensi del presente decreto devono inviare all'lstituto
Superiore di Sanità le informazioni di cui all'allegato Xl
secondo le modalità ivi riportate. Le informazioni così
raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.
3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui
al comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere
a richieste di carattere sanitario in vista di misure
preventive o curative e in particolare caso d'urgenza,
mediante consultazione dell'archivio preparati pericolosi da
parte dei centri antiveleni, riconosciuti idonei ad accedere
all'archivio, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato
XI.
4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le informazioni
contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono essere
fornite ad altri soggetti a cura dell'lstituto superiore di
sanità.
5. I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni
contenute nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a
mantenere la riservatezza delle stesse e a non utilizzare
quanto a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i
quali hanno avuto il diritto di accesso alle informazioni
medesime.
6. L'lstituto superiore di sanità ed i centri antiveleni
ritenuti idonei tengono una registrazione delle richieste di
informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio.
7. L'istituto superiore di sanità trasmette periodicamente,
e comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una
relazione al Ministero della salute in merito alla
consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte
dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche
connesse, evidenziando i dati epidemiologici anomali per
l'eventuale attivazione delle attività di vigilanza da
parte del Ministero della salute.
8. Qualora l'istituto superiore di sanità riscontri che per
un prodotto vi sono state ripetute richieste di
informazione, ne da immediata comunicazione al responsabile
dell' immissione sul mercato, nonché al Ministero della
salute. |
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Art. 16
Limitazione
della libera circolazione
1.Qualora
sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul
mercato in conformità al presente decreto costituisce un
rischio per la salute umana a per l'ambiente, il Ministero
della salute o il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in base alla loro sfera di competenza, possono,
con provvedimento d'urgenza, vietare temporaneamente o
sottoporre a condizioni particolari l'uso o la vendita del
preparato medesimo.
2. Delle disposizioni di cui al comma 1 viene data immediata
informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati
membri, precisando i motivi che giustificano le disposizioni
medesime. |
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Art. 17
Controllo
1.
All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente
decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si
applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28
e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. |
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Art. 18
Sanzioni
1.
Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui
al presente decreto, in violazione delle disposizioni in
tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli
8, 9 e 10, nonché in violazione delle disposizioni sulla
classificazione di cui all'articolo 3, è punito con
l'ammenda da euro centoquattro a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena
dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo preparati pericolosi in
confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della
violazione e la confezione originale non presenti segni di
alterazione.
4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12
in materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
settemilacinquecento.
5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13
e 15 in materia di scheda informativa e di informazioni sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecentottantadue a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre. |
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Art. 19
Disposizioni
transitorie
1.
Nelle materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva a
norma dell'articolo 117 della Costituzione, si provvede al
recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati
con provvedimento amministrativo del Ministro della salute,
previa comunicazione al Ministro delle attività produttive
ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri
discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento
è adottato di concerto con il Ministro delle attività
produttive, nonché, ove le modifiche riguardino aspetti
relativi a pericoli per l'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente
indicato dalle direttive che con essi si recepiscono,
possono prevedere un periodo massimo di tre mesi per lo
smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti
nel magazzino del produttore e di sei mesi per lo
smaltimento di quelle già immesse sul mercato alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purché
conformi alla previgente normativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per
lo smaltimento dei preparati pericolosi prodotti o immessi
sul mercato contenenti le sostanze di cui all'articolo 37,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. Con decreto del Ministro della salute si provvede alla
pubblicazione dell'elenco consolidato delle sostanze
chimiche pericolose di cui all'allegato I del decreto del
Ministro della salute in data 14 giugno 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, ogni
qualvolta una nuova direttiva prevede cancellazioni,
aggiunte o modifiche a tale elenco.
5. L'Allegato Xl è modificato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle attività
produttive. |
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Art. 20
Disposizioni
finali
1
. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto
dalla legge di procedura dello Stato di cui alla stessa
disposizione normativa, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di
legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento delle direttive 199/45/CEE e 2001/60/CE sino
alla data di entrata in vigore delta normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di
attuazione è adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
2. Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, ed il
decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223,
sono abrogati. Sono parimenti abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 8, ultimo periodo, del decreto-legge 25
novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1986, n.7.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei
preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e
dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse suI
mercato, purché conformi alla previgente normativa.
4. per i preparati che rientrano nell'ambito di applicazione
dei decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 194, e 25
febbraio 2000, n. 174. le disposizioni entrano in vigore il
30 luglio 2004. |
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Allegato
I
METODO DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE DI UN
PREPARATO A NORMA DELL'ARTICOLO 5
Introduzione
Occorre valutare tutti gli effetti per la salute derivanti
dall'uso delle sostanze contenute in un preparato. Questo
metodo convenzionale illustrato nelle parti A e B del
presente allegato è un metodo di calcolo applicabile a
tutti i preparati e che tiene conto di tutti i pericoli per
la salute delle sostanze presenti nel preparato. A tal fine,
gli effetti pericolosi per la salute sono stati così
suddivisi:
1. effetti acuti letali;
2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica
esposizione;
3. effetti gravi dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;
4. effetti corrosivi, irritanti;
5. effetti sensibilizzanti;
6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici
per la riproduzione.
Gli effetti sulla salute di un preparato sono valutati in
base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) secondo il
metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del
presente allegato, applicando limiti di concentrazione
individuali.
a) Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato
III del decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti siano attribuiti i limiti di
concentrazione necessari per applicare il metodo di
valutazione descritto nella parte A del presente allegato
devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.
b) Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato III
del decreto del Ministero della sanità dell'a11 aprile 2001
e successivi aggiornamenti o vi figurano senza i limiti di
concentrazione necessari per applicare il metodo di
valutazione descritto nella parte AS del presente allegato,
essi sono attribuiti secondo le disposizioni di cui alla
parte B del presente allegato.
La procedura di classificazione è illustrata nella parte A
del presente allegato.
La classificazione della sostanza o delle sostanze e la
risultante classificazione del preparato sono espresse
mediante:
Un simbolo e una o più frasi di rischio oppure
mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3),
anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta
di sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione. Pertanto è
importante considerare, oltre al simbolo, tutte le frasi di
rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in
questione.
La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi
per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione
espressi in percentuale perso/peso, esclusi i preparati
gassosi per i quali essi sono espressi in percentuale
volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della
sostanza.
Se non figurano nell'allegato III del decreto del Ministero
della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, i limiti di concentrazione da considerare per
l'applicazione di questo metodo convenzionale figurano nella
parte B del presente allegato.
PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per la salute
La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.
1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:
1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati
con il simbolo "T*" con l'indicazione di pericolo
"molto tossico" e con le frasi di rischio R26, R27
o R28.
1.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate molto tossiche che producano tali effetti in
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quelle fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti in merito alla o alle sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente
allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione;
1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate come
molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti
fissati al punto 1.1.1. lettera a) o lettera b) se:

Dove:
P* T è la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel
preparato,
L* T è il limite molto tossico
fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in
percentuale, in peso o in volume.
1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo
un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo
"T*" con l'indicazione di pericolo "molto
tossico" e con le frasi di rischio R39/via di
esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza
pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione
singola pari o superiore
a. a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b. oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
2. I preparati seguenti sono classificati tossici
2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati
con il simbolo "T" con l'indicazione di pericolo
"tossico" o con le frasi di rischio R23, R24 o
R25.
2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate molto tossiche o tossiche che producano tali
effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 2.1.1. a) o b) se:

Dove:
P+ T è la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel
preparato.
P* T è la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato.
LT è il limite tossico rispettivo specificato
per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in
percentuale, in peso o in volume.
2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo
un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo
"T*", l'indicazione di pericolo
"tossico" e con le frasi di rischio R39 / via di
esposizione.
I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata come "molto tossica" che producano
tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e
contrassegnati con il simbolo "T*", con
l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi
di rischio R48 / via di esposizione.
I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata come "molto tossica" che producano
tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e
contrassegnati con il simbolo "T*", con
l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi
di rischio R48 / via di esposizione.
3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:
3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati
con il simbolo "Xn" e l'indicazione di
pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20,
R21 o R22.
3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che
producano tali effetti in una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione
singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1. a) o b)
se:

Dove:
P+ T è la percentuale di peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel
preparato,
P T è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,
P Xn è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza nociva presente nel preparato,
L Xn è il limite nocivo rispettivo specificato
per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva,
espresso in percentuale, in peso o in volume;
3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se
ingeriti e contrassegnati con il simbolo Xn
l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase
di rischio R65;
i preparati classificati nocivi secondo i criteri
specificati nel punto 3.2.3. dell'allegato VI del decreto
del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti. Nell'applicare il metodo convenzionale
previsto dal precedente punto 3.1. non si tiene conto della
classificazione delle sostanze come R65;
3.3 a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo
un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "Xn",
l'indicazione del pericolo "nocivo" e con le frasi
di rischio R68/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata molto tossica, tossica o nociva che produca
tali effetti in una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e
contrassegnati con il simbolo..., l'indicazione di pericolo
"nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di
esposizione.
I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa
classificata tossica o nociva che produca tali effetti in
una concentrazione superiore singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:
4.1. e contrassegnati con il simbolo "C",
l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase
di rischio R35,
4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per
una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente
allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
4.1.1. a) o b) se:

Dove:
PC.R35 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
LC.R35 e il limite di corrosione R35 specificato
per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase
R35, espresso in percentuale in peso o in volume:
4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C"
l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase
di rischio R34,
4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
R34 per una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente
allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
4.2.1. I preparati contenenti più sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con il simbolo "C"
l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con la
frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 4.2.1. a) o b) se:

Dove:
PC.R35 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
PC.R34 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
LC.R34 è il limite rispettivo di corrosione R34
specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata
con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o
in volume.
5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:
5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e
sono contrassegnati con il simbolo ..., l'indicazione di
pericolo "irritante" e con la frase di rischio
R41,
5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in
una concentrazione singola pari o superiore
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente
allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R412 o classificate
corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una
concentrazione inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1.
a) o b) se:

Dove:
PC.R35 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
PC.R34 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
PXi.R41 è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41
presente nel preparato
LXi.R41 è il limite di irritazione R41
rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante
contrassegnate con la frase R41, espresso in percentuale, in
peso o in volume;
5.2. irritanti per gli occhi e contrassegnati con il simbolo
"Xi", con l'indicazione di pericolo
"irritante" e con la frase di rischio R35,
5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in
una concentrazione singola pari o superiore
5.2.2. a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente
allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
5.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 come
corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.2.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PC.R35 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
PC.R34 è la percentuale in peso o in volume di
ogni sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
PC.R41 è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41
presente nel preparato
PXi.R36 è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36
presente nel preparato
LXi.R36 è il limite di irritazione R36
rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in
percentuale in peso o in volume;
5.3. irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo
"Xi", con l'indicazione di pericolo
"irritante" e con la frase di rischio R38,
5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive o contrassegnate con le frasi R35 o
R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una
concentrazione singola pari o superiore
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente
allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o
irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.3.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PC.R35è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
presente nel preparato PC.R34 è la percentuale
in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato PC.R38
è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza
corrosiva contrassegnata con la frase R38 presente nel
preparato PXi.R38 è il limite di irritazione R38
rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in
peso o in volume;
5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con
il simbolo "Xi", con l'indicazione pericolo
"irritante" e con la frase di rischio R37,
5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate irritante contrassegnati con la frase R37 in
una concentrazione singola pari o superiore
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente
allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.4.1. lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PXi.R37 è la percentuale in peso o in volume di
ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37
presente nel preparato
LXi.R37 è il limite di irritazione R37
specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata
con la frase R37 espresso in percentuale in peso o in
volume.
5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o
R34 o irritanti e contrassegnata con la frase R37 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
5.4.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PC.R35 è la percentuale in volume di ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente
nel preparato
PC.R34 è la percentuale in volume di ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente
nel preparato
PXi.R37 è la percentuale in volume di ciascuna
sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente
nel preparato
LXi.R37 è il limite di irritazione R37
rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva
contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa
irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in
percentuale in peso o in volume.
6. I preparati seguenti sono classificati come
sensibilizzanti
6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi"
con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la
frase di rischio R43, i preparati contenenti almeno una
sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con
la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione
singola pari o superiore
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente
allegato (tabella V o VA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo
"Xn", con l'indicazione di pericolo
"nocivo" e con la frase di rischio R42, i
preparati contenenti almeno una sostanza classificata
sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che
produca tali effetti in una concentrazione singola pari o
superiore
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente
allegato (tabella V o VA) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, oppure vi
figurano senza limiti di concentrazione.
7. I preparati seguenti sono classificati cancerogeni:
7.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati dal simbolo
"T" e dalla frase R45 o R49 i preparati contenenti
almeno una sostanza che produca tali effetti classificata
cancerogena e contrassegnata con la frase R45 o R49 che
caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2
in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
8. I preparati seguenti sono classificati come mutageni:
8.1. di categoria 1 o 2 contrassegnati con il simbolo
"T" e la frase R46 i preparati contenenti almeno
una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena
e contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le
sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
8.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo "Xn"
e la frase R68
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali
effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase
R40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3
in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
9. I preparati seguenti sono classificati tossici per la
riproduzione
9.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo
"T" e la frase R60 (fertilità)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali
oggetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R60 che caratterizza le sostanze
tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una
concentrazione singola pari o superiore.
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
9.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo "Xn"
e la frase R62 (fertilità)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali
effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R62 che caratterizza le sostanze
tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
9.3. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo
"T" e la frase R61 (sviluppo)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali
effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R61 che caratterizza le sostanze
tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
9.4. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo "Xn"
e la frase R63 (sviluppo)
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali
effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R63 che caratterizza le sostanze
tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate.
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente
allegato (tabella VI o VI A) se la o le sostanze non
figurano nell'allegato III del decreto del Ministero della
sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,
oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
PARTE B
Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
dei pericoli per la salute
In relazione a ogni effetto pericooso per la salute, la
prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di
concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da
utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda
tabella (tabella da IA a VI A) definisce i limiti di
concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da
utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di
concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di
concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato
III del decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti.
1. Effetti acuti letali
1.1. Preparati non gassosi
I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi
in percentuale peso/peso determinano la classificazione del
preparato in funzione della concentrazine singola della o
delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la
classificazione.
Tabella
I
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| T* |
T |
Xn |
| T*
con R26, R27, R28 |
conc.>=
7% |
1%
conc. <=conc. < 7% |
0,1%
<= conc. < 1% |
| T
con R23, R24, R25 |
|
conc>=
25% |
3%
<= conc. <25% |
| Xn
con R20, R21, R22 |
|
|
conc.
>=25% |
Le frasi di
rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti
criteri:
L'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più
delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione
uasta;
In linea di massima si aplicano le frasi R valide per la o
le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla
classificazione più rigorosa.
1.2. Preparati gassosi
I limiti di concentrazione espressi in percentuale
volume/volume e riportati nella successiva tabella I A
determinano la classificazione del preparato gassoso in
funzione della concentrazione singola del o dei gas
presenti, dei quali è pure indicata la classificazone.
Tabella 1 A
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| T* |
T |
Xn |
| T*
con R26, R27, R28 |
conc.>=
1% |
0,2%
conc. <=conc. < 1% |
0,02%
<= conc. < 0,2% |
| T
con R23, R24, R25 |
|
conc>=5% |
0,5%
<= conc. <5% |
| Xn
con R20, R21, R22 |
|
|
conc.
>=5% |
Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i
seguenti criteri:
L'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più
delle frasi r summenzionate a seconda della classificazione
usata;
In linea di massima si applicano le frasi R valide per la o
le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla
classificazione più rigorosa.
2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica
esposizione
2.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti irreversibili non
letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione
- R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione
singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale
peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione
del preparato.
Tabella II
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| T* |
T |
Xn |
| T*
con R39/via di esposizione |
conc.>=
10% R39 (*) obbligatoria |
1%
conc. <=conc. < 10% 39 (*) obbligatoria |
0,1%
<= conc. < 1% R68 (*) obbligatoria |
| T
con R39/via di esposizione |
|
conc>=
10% R39 (*) obbligatoria |
1%
<= conc. <10% R68 )*) obbligatoria |
| Xn
con R68/via di esposizione |
|
|
conc.
>=10% R68 (*) obbligatoria |
(*) per specificare la via di somministrazione/esposizione
(via di esposizione), si devono indicare le frasi R
combinate quali figurano ai punti 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3.
della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti)
2.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti irreversibili non letali
dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione -
R68/via di esposizione) i singoli limiti di concentrazione
espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella
IIA determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella IIA
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| T* |
T |
Xn |
| T*
con R39/via di esposizione |
conc.>=
1% R39 (*) obbligatoria |
0,2%<=
conc. < R39 (*) obbligatoria |
0,02%
<= conc. < 0,2% R68 (*) obbligatoria |
| T
con R39/via di esposizione |
|
conc>=
5% R39 (*) obbligatoria |
0,5%
<= conc. <5% R68 (*) obbligatoria |
| Xn
con R68/via di esposizione |
|
|
conc.
>=5% R68 (*) obbligatoria |
(*) per specificare la via di somministrazione/esposizione
(via di esposizione), si devono indicare le frasi R
combinate quali figurano ai punti 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3.
della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti)
3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
3.1. Preparati non gassosi
per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione
ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di
concentrazione singola fissati nella tabella III, espressi
in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato.
Tabella III
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| T |
Xn |
| T
con R48/via di esposizione |
conc>=
10% R48 (*) obbligatoria |
%
<= conc. <10% R48 (*) obbligatoria |
| Xn
con R48/via di esposizione |
|
conc.
>=10% R48 (*) obbligatoria |
(*) per specificare la via di somministrazione/esposizione
(via di esposizione), si devono indicare le frasi R
combinate quali figurano ai punti 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3.
della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti)
3.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti gravi dop esposizione
ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione) i singoli
limiti di concentrazione espressi in percentuale
volume/volume fissati nella tabella IIIA determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella III
A
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| T |
Xn |
| T
con R48/via di esposizione |
conc>=
5% R48 (*) obbligatoria |
0,5%
<= conc. <5% R48 (*) obbligatoria |
| Xn
con R48/via di esposizione |
|
conc.
>=5% R48 (*) obbligatoria |
(*) per specificare la via di somministrazione/esposizione
(via di esposizione), si devono indicare le frasi R
combinate quali figurano ai punti 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3.
della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti)
4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni
oculari gravi
4.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34 - R35)
o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41) i limiti di
concentrazione singola specificati nella tabella IV,
espressi in percentuale peso/peso determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella IV
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| C
con R35 |
C
con R34 |
Xi
con R41 |
Xi
con R36, R37, R38 |
| C
con R35 |
conc.>=
10% R35 (*) obbligatoria |
5%
conc. <=conc. < 10% 34 (*) obbligatoria |
5% |
1%
<= conc. < 5% R36/38 (*) obbligatoria |
| C
con 34 |
|
conc>=
10% R34 (*) obbligatoria |
10% |
5%
<= conc. <10% R36/38 (*) obbligatoria |
| Xi
con R41 |
|
|
conc.
>=10% R41 (*) obbligatoria |
5%<=
conc.<10% R36 (*) obbligatoria |
| Xi
con R36, R37, R38 |
|
|
|
conc.
>=20% R36, R37, R38 sono obbligatorie in base
alla concentrazione se sono applicate alle
sostanze considerate |
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del
decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive
contrassegnate dalle frasi R35 o R34 devono essere
considerate come contrassegnate anche dalla frase R41.
Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con
R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una
classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze
possono contribuire alla classificazione del preparato come
irritante (R41) o irritante (R36).
N.B.: La semplice applicazione del metodo convenzionale a i
preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o
irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto
della classificazione del rischio, se non si tiene conto di
altri fattori pertinenti ( ad es. pH del preparato).
Pertanto per la classificazione di corrosività si tiene
conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5.
dell'allegato VI del decreto del Ministero della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti, e dell'articolo 5,
comma 8 del presente decreto.
4.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o
R36, R37, R38, R41) i singoli limiti di concentrazione
espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella
IV A determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella IV
A
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| C
con R35 |
C
con R34 |
Xi
con R41 |
Xi
con R36, R37, R38 |
| C
con R35 |
conc.>=
1% R35 obbligatoria |
0,2%
<= conc. < 1% R34 obbligatoria |
0,2%
(*) |
0,2%
<= conc. < 0,2% R36/37/38 obbligatoria |
| C
con 34 |
|
conc>=
5% R34 obbligatoria |
5% |
0,5%
<= conc. <5% R36/37/38 obbligatoria |
| Xi
con R41 |
|
|
conc.
>=5% R41 obbligatoria |
0,5%<=
conc.<5% R36 obbligatoria |
| Xi
con R36, R37, R38 |
|
|
|
conc.
>=5% R36, R37, R38 sono obbligatorie secondo il
caso |
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del
decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive
contrassegnate dalle frasi R35 o R34 devono essere
considerate come contrassegnate anche dalla frase R41.
Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con
R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una
classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze
possono contribuire alla classificazione del preparato come
irritante (R41) o irritante (R36).
N.B.: La semplice applicazione del metodo convenzionale a i
preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o
irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto
della classificazione del rischio, se non si tiene conto di
altri fattori pertinenti ( ad es. pH del preparato).
Pertanto per la classificazione di corrosività si tiene
conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5.
dell'allegato VI del decreto del Ministero della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti, e dell'articolo 5,
comma 8 del presente decreto.
5. Effetti sensibilizzanti
5.1. Preparati non gassosi
I preparati che producono tali effetti, sono classificati
con:
Il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può
prodursi in seguito ad inalazione;
Il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può
prodursi per contatto con la pelle.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella
V, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella V
|
Classificazione
della sostanza
|
Classificazione
del preparato
|
|
Sensibilizzazione
con R42
|
Sensibilizzazione
con R43
|
|
Sensibilizzazione
con R42
|
conc>=
1% R42 obbligatoria
|
|
|
Sensibilizzazione
con R43
|
|
conc.
>=1% R43 obbligatoria |
5.2.
Preparati gassosi
I preparati gassosi che producono tali effetti, sono
classificati sensibilizzanti con:
Il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto
può prodursi in seguito ad inalazione
Il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto
può prodursi tramite contatto con la pelle.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella
V A, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella V A
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato gassoso |
| Sensibilizzazione
con R42 |
Sensibilizzazione
con R43 |
| Sensibilizzazione
con R42 |
conc.
>= 0,2% R42 obbligatoria |
|
| Sensibilizzazione
con R42/43 |
|
conc.
>=0,2% R42/43 obbligatoria |
6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la
riproduzione
6.1. Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di
concentrazine specificati nella tabelle VI, espressi in
percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la
clasificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le
frasi di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie 1 e 2: Ti R45 o R49
Cancerogeno categoria 3: Xi R40
Mutageno categorie 1 e 2: Ti R46
Mutageno categoria 3: Xn R68
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 1 e 2: Ti
R60
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2: Ti
R61
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3: Xni
R62
Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3: Xni
R63
Tabella VI
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| Categorie
1 e 2 |
Categoria
3 |
| Sostanze
cancerogene di categoria 1 o 2 con R35 o R49 |
conc.
>= 0,1% cancerogeno R45, R49 obbligatoria
secondo il caso |
|
| Sostanze
cancerogene di categoria 3 con R40 |
|
conc.
>= 1% cancerogeno R40 obbligatoria |
| Sostanze
mutagene di categoria 1 o 2 con R46 |
conc.
>= 0,1% mutageno R46 obbligatoria |
|
| Sostanze
mutagene di categoria 3 con R68 |
|
conc.
>= 0,1% mutageno R68 obbligatoria |
| Sostanze
cancerogene di categoria 1 o 2 con R35 o R49 |
conc.
>= 0,1% cancerogeno R45, R49 obbligatoria
secondo il caso |
|
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2
con R60 (fertilità) |
conc.
>= 0,5% tossico per la riproduzione (fertilità)
R60 obbligatoria |
|
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 3 con
R62 (fertilità) |
|
conc.
>= 5% tossico per la riproduzione (fertilità)
R62 obbligatoria |
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2
con R61 (sviluppo) |
conc.
>= 0,5% tossico per la riproduzione (sviluppo)
R61 obbligatoria |
|
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 3 con
R63 (sviluppo) |
|
conc.
>= 5% tossico per la riproduzione (sviluppo)
R63 obbligatoria |
6.2.
Preparati gassosi
Per i gas che producono tali effetti, i limiti di
concentrazione espressi in percentuale volume/volume
specificati nella seguente tabella VI A determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato. Sono
attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie 1 e 2: Ti R45 o R49
Cancerogeno categoria 3: Xni R40
Mutageno categorie 1 e 2: Ti R46
Mutageno categoria 3: Xni R68
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 1 e 2:
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2: Ti
R61
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3: Xni
R62
Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3: Xni
R63
Tabella VI
A
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| Categorie
1 e 2 |
Categoria
3 |
| Sostanze
cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49 |
conc.
>= 0,1% cancerogeno R45, R49 obbligatoria
secondo il caso |
|
| Sostanze
cancerogene di categoria 3 con R40 |
|
conc.
>= 1% cancerogeno R40 obbligatoria |
| Sostanze
mutagene di categoria 1 o 2 con R46 |
conc.
>= 0,1% mutageno R46 obbligatoria |
|
| Sostanze
mutagene di categoria 3 con R68 |
|
conc.
>= 1% mutageno R68 obbligatoria |
| Sostanze
tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1
o 2 con R60 (fertilità) |
conc.
>= 0,2% tossico per la riproduzione (fertilità)
R60 obbligatoria |
|
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 3 con
R62 (fertilità) |
|
conc.
>= 1% tossico per la riproduzione (fertilità)
R62 obbligatoria |
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2
con R61 (sviluppo) |
conc.
>= 0,2% tossico per la riproduzione (sviluppo)
R61 obbligatoria |
|
| Sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 3 con
R63 (sviluppo) |
|
conc.
>= 1% tossico per la riproduzione (sviluppo)
R63 obbligatoria |
|
| |
|
Allegato
II
METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE DI UN
PREPARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 6
Introduzione
La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi
per l'ambiente è espressa mediante i limiti di
concentrazione espressi in percentuale peso/peso, salvo per
i preparati gassosi dove essi sono espressi in percentuale
volume/volume con riferimento alla classificazione della
sostanza.
La parte A illustra la procedura di calcolo ai sensi della
lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 6, e riporta le
frasi R da attribuire alla classificazione del preparato.
La parte B fornisce i limiti di concentrazione da utilizzare
nell'applicazione del metodo convenzionale e i pertinenti
simboli e frasi R per la classificazione.
A norma della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 5, i
rischi di un preparato per l'ambiente sono valutati secondo
il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del
presente allegato, applicando limiti di concentrazione
individuali.
a) Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato
III del decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti, siano attribuiti i limiti
di concentrazione necessari per applicare il metodo di
valutazione descritto nella parte A del presente allegato,
devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.
b) Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato III
del decreto del Ministero della sanità dell'a11 aprile 2001
e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza i limiti di
concentrazione necessari per applicare il metodo di
valutazione descritto nella parte A del presente allegato,
detti limiti sono attribuiti secondo i valori indicati nella
parte B del presente allegato.
La parte C illustra i metodi di verifica della valutazione
dei pericoli per l'ambiente acquatico.
PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente
a) Ambiente acquatico
1. Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per
l'ambiente acquatico
Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per
l'ambiente acquatico tiene conto di tutti i rischi che un
preparato può presentare per questo ambiente secondo le
specifiche seguenti:
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per
l'ambiente:
1. e sono contrassegnati con il simbolo "N",
l'indicazione di pericolo "pericoloso per
l'ambiente" e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-R53):
1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53 in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di
cui al punto 1.1.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PN.R50-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53 presente nel preparato
LN.R50-53 è il limite R50-53 fissato per
ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata
con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso;
2. e sono contrassegnati con il simbolo "N",
l'indicazione di pericolo "pericoloso per
l'ambiente" e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-53) a
meno che il preparato non sia già classificato si sensi del
precedente punto 1.1.;
2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con e frasi
R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti di cui al punto 1.2.1., lettera a) e lettera b) se:

Dove:
PN.R50-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53 presente nel preparato,
PN.R51-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53, presente nel preparato,
LN.R51-53 è il limite R51-53 rispettivo fissato
per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in
percentuale in peso;
3. e sono contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53
(R52-53) a meno che il preparato non sia già classificato
si sensi dei precedenti punti 1.1. o 1.2.;
3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53, R51-53 R52-53 per una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
3.2. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53, R51-53 R52-53 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 1.3.1. lettera a) o
lettera b) se:

Dove:
PN.R50-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R50-53 presente nel preparato,
PN.R51-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R51-53, presente nel preparato,
PR52-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
frasi R52-53, presente nel preparato
LR52-53 è il limite R52-53 rispettivo, fissato
per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con le frasi R50-53, R51-53 R52-53 espresso
in percentuale in peso;
4. e contrassegnati con il simbolo "N",
l'indicazione di pericolo "pericoloso per
l'ambiente" e la frase di rischio R50, a meno che il
preparato non sia già classificato ai sensi del precedente
punto 1.1.;
4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
per una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
ministero della Sanità dell'a11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 4.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PN.R50 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, presente nel preparato,
LN.R50 è il limite R50 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, espresso in percentuale in peso;
4.3. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
che non rispondono ai criteri di cui al punto 1.4.1. o
1.4.2. e contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi
R50-53 per le quali:

Dove:
PN.R50 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50, presente nel preparato,
PN.R50-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50-53 presente nel preparato, LN.R50 è il
limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, espresso in
percentuale in peso;
5. e sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno
che il preparato non sia già classificato ai sensi dei
precedenti punti 1.1., 1.2., 1.3. o 1.4.
5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52
in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
ministero della Sanità dell'a11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
5.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 1.5.1., lettera a) o lettera b) se:

Dove:
PR52 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R52, presente nel preparato
LR52 è il limite R52 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R52, espresso in percentuale in peso;
6. e sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno
che il preparato non sia già classificato ai sensi dei
precedenti punti 1.1., 1.2. o 1.3.;
6.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52
in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
ministero della Sanità dell'a11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
6.2. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 1.6.1. a) o b) se:

Dove:
PR53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53, presente nel preparato,
LR53 è il limite R53 fissato per ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53 espresso in percentuale in peso;
6.3. . i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
non rispondenti ai criteri di cui al punto 1.6.2. e
contenenti una o più sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o
R52-53 per le quali:

Dove:
PR53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R53, presente nel preparato,
PN.R50-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R50-53, presente nel preparato,
PN.R51-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R51-53, presente nel preparato,
PR52-53 è la percentuale in peso di ciascuna
sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
frase R52-53, presente nel preparato,
LR53 è il limite R53 rispettivo fissato per
ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata
con la frase R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in
percentuale in peso.
b) ambiente non acquatico
1. STRATO DI OZONO
Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per
lo strato di ozono
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per
l'ambiente:
1. e contrassegnati con il simbolo "N"
l'indicazione di pericolo: "pericoloso per
l'ambiente" e la frase R59;
1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo
"N" e la frase di rischio R59 per una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
ministero della Sanità dell'a11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
2. e contrassegnati con la frase di rischio R59;
2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R59
per una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del
ministero della Sanità dell'a11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente
allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano
nell'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti oppure ivi
figurano senza limiti di concentrazione;
2. AMBIENTE TERRESTRE
Valutazione dei preparati pericolosi per l'ambiente
terrestre
La classificazione dei preparati con le frasi di rischio
seguenti avrà luogo dopo che saranno stati introdotti
nell'allegato VI del decreto del Ministero della sanità del
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti i criteri
particolareggiati per l'uso delle frasi.
R54 Tossico per la flora
R55 Tossico per la fauna
R56 Tossico per gli organismi del terreno
R57 Tossico per le api
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente
PARTE B
Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
dei pericoli per l'ambiente
I. Per l'ambiente acquatico
I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti,
espressi in percentuale peso/peso determinano la
classificazione del preparato in funzione della
concentrazione singola della o delle sostanze presenti,
delle quali è pure indicata la classificazione.
Tabella 1
Tossicità acquatica acuta e effetti negativi a lungo
termine
| Classificazione
della sostanza (gas) |
Classificazione
del preparato |
| N,
R50-53 |
N,
R51-53 |
R52-53 |
| N,
R50-53 |
Cn
>=25% |
2,5%<=Cn<25% |
0,25%
Cn <2,5 |
| N,
R51-53 |
|
Cn
<=25% |
2,5%
<= Cn<25% |
| R52-53 |
|
|
Cn
>=25% |
Tabella 2
Tossicità acquatica acuta
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| N,
R50 |
Cn
>=25% |
| N,
R50-53 |
Cn
>=25% |
Tabella 3
Tossicità acquatica
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| R52 |
Cn
>=25% |
Tabella 4
Effetti nocivi a lungo termine
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| R53 |
Cn
>=25% |
| N,
R50-53 |
Cn
>=25% |
| N,
R51-53 |
Cn
>=25% |
| R52-53 |
Cn
>=25% |
II. Per l'ambiente non acquatico
I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti,
espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi
in volume/volume determinano la classificazione del
preparato in funzione della concentrazine singola della o
delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la
classificazione.
Tabella 5
Pericoloso per lo strato di ozono
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| N
con R59 |
Cn
>=0,1% |
| Classificazione
della sostanza |
Classificazione
del preparato |
| R59 |
Cn
>=0,1% |
PARTE C
Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per
l'ambiente acquatico
La classificazione di un preparato è effettuata in genere
secondo il metodo convenzionale. Tuttavia, per determinare
la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in
certi casi effettuare prove sul preparato.
Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto
modificare la classificazione relativa alla tossicità
acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo
convenzionale.
Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di
effettuare queste prove, esse devono essere realizzate
rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati
nell'allegato V, parte C del Ministero della sanità del 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le
specie previste secondo i criteri dell'allegato VI del
decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti (alghe, dafnie e pesci) a meno che,
dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita
al preparato la classificazione più elevata di pericolo
relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che
non sia già disponibile un risultato delle prove prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
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Allegato
III
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI CONTENENTI
PREPARATI OFFERTI O VENDUTI AL PUBBLICO Art.8, comma3)
PARTE
A
Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza
per bambini
1. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati
offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto
tossici, tossici o corrosivi, secondo l'articolo 9 e nelle
condizioni previste all'articolo 6 della presente direttiva
devono essere muniti di sicurezza per bambini.
2. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati
che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e
classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3.
dell'allegato VI del decreto del Ministero della sanità del
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, ad eccezione dei
preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un
recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.
3. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una
delle sostanze di seguito enumerate e presente in
concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite
specifica.
| N. |
Identificazione
della sostanza |
Limite
di concentrazione |
| CAS
Reg n. |
Nome |
EINECS
n. |
| 1 |
67-56-1 |
Metanolo |
2006596 |
>=3% |
| 2 |
75-09-2 |
Diclorometano |
2008389 |
>=1% |
Che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti
di chiusura di sicurezza bambini.
PARTE B
Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto
I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati
offerti o venduti al dettaglio ed etichettati come molto
tossici , tossici, corrosivi, nocivi, estremamente
infiammabili o facilmente infiammabili secondo l'articolo 9
e nelle condizioni previste agli articoli 4 e 5 del presente
decreto, devono recare un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto.
Questa disposizione non si applica agli aerosol classificati
solo come estremamente infiammabili o facilmente
infiammabili.
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Allegato
IV
DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA DI
TALUNI PREPARATI
A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli
articoli 4,5 e 6
1. Preparati venduti al pubblico
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali
preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di
prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46
secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto del
Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti.
1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+),
tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile
fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso,
l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere
corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a
tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative
alla distruzione dell'imballaggio vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante
nebulizzazione
L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve
obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23
accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51
scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti
all'allegato VI del decreto del Ministero della sanità del
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla
frase R33: "pericolo di effetti cumulativi"
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata
dalla frase R33, l'etichetta del preparato deve riportare il
testo di questa frase R33, come indicato nell'allegato III
del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel
preparato in concentrazione pari o superiore all'1% a meno
che all'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, siano
indicati valori diversi.
4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla
frase R64: "Possibile rischio per i neonati nutriti con
latte materno"
Se un preparato contiene una sostanza caratterizzata dalla
frase tipo R64, l'etichetta del preparato deve riportare il
testo di questa frase R64, come indicato nell'allegato III
del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel
preparato in concentrazione pari o superiore all'1% a meno
che all'allegato III del decreto del Ministero della sanità
dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, siano
specificati valori diversi.
B. Altri preparati indipendentemente dalla loro
classificazione ai sensi degli articoli 4,5 e 6
1. Preparati contenenti piombo
1.1. Pitture e vernici
L'etichettatura dell'imballaggio di pitture e vernici, il
cui tenore di piombo totale determinato secondo la norma ISO
6503-1984 è superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo)
del peso totale del preparato, deve recare le seguenti
indicazioni:
"Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che
possono essere masticati o succhiati dai bambini"
Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml,
deve essere riportata la frase:
"Attenzione! Contiene piombo"
2. Preparati contenenti cianoacrilati
2.1. Colle
L'imballaggio contenente direttamente colle a base di
cianoacrilicato deve riportare le seguenti indicazioni:
"Cianoacrilicato
Pericolo.
Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti
all'imballaggio."
3. Preparati contenenti isocianati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti
isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc, tali
quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti
indicazioni:
"Contiene resine epossidiche.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."
4. Preparati contenenti resine apossidiche di peso
molecolare medio <=700
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti resine
epossidiche di peso molecolare medio <=700 deve riportare
le seguenti indicazioni:
"Contiene resine epossidiche.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante."
5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico
L'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1% di cloro
attivo deve riportare le seguenti indicazioni:
"Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)."
6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere
utilizzati per la brasatura e la saldatura
L'imballaggio di tali preparati deve recare in forma
leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:
"attenzione" Contiene cadmio.
Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza".
7. Preparati disponibili sotto forma di aerosol
Fatte salve le disposizioni del presente decreto, anche ai
preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le
disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2. e 2.3
dell'allegato al decreto del Ministero dell'industria,
Commercio e Artigianato, n.208 dell'8 maggio 1997.
8. Preparati contenenti sostanze non ancora completamente
testate
se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base
all'articolo 13, punto 8, del decreto legislativo n.52 del 3
febbraio 1997 reca la menzione "attenzione - sostanza
non ancora completamente sottoposta a test",
l'etichetta del preparato deve recare la menzione
"attenzione - questo preparato contiene una sostanza
non ancora completamente sottoposta a test", qualora
questa sostanza sia presente in concentrazione pari o
superiore all'1%.
9. Preparati non classificati come sensibilizzanti ma
contenenti almeno una sostanza sensibilizzante
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti almeno
una sostanza classificata come sensibilizzante presente in
concentrazione pari o superiore allo 0,1% o in
concentrazione pari o superiore a quella specificata in una
nota specifica dell'allegato III del decreto del Ministero
della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, deve recare l'indicazione:
"Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può
provocare una reazione allergica".
10. Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati liquidi che non
presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto
d'infiammabilità superiore a 65 C° e contengono un
idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente
infiammabili in concentrazione superiore al 5% deve recare,
se del caso, la seguente indicazione:
"Può diventare facilmente infiammabile durante
l'uso" o "Può diventare infiammabile durante
l'uso".
11. Preparati contenenti una sostanza a cui si applica la
frase R67: "L'inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini".
Quando un preparato contiene una o più sostanze
contraddistinte dalla frase R67, l'etichetta del preparato
deve contenere tale frase per esteso come stabilito
all'allegato III del decreto del Ministero della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti, quando la
concentrazione totale di queste sostanze presenti nel
preparato è uguale o superiore al 15% a meno che: il
preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26,
R68/20, R39/23 o R39/26, oppure il preparato sia in
confezione che non supera i 125ml.
12. Cementi e preparati di cemento
Gli imballaggi di cementi e preparati di cemento contenenti
più dello 0,0002% di cromo solubile (VI) sul peso totale
secco del cemento devono recare l'iscrizione seguente:
"Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione
allergica"
a meno che il preparato non sia già classificato ed
etichettato come sensibilizzante con la frase R43.
C. Per i preparati non classificati ai sensi degli
articoli 5,6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza
pericolosa
1. Preparati non destinati alla vendita al pubblico
L'etichetta dell'imballaggio dei preparati di cui al comma 2
dell'articolo 14 del presente decreto deve recare
l'indicazione seguente:
"Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per
gli utilizzatori professionali". |
| |
|
Allegato
V
RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' CHIMICA DI UNA SOSTANZA
articolo 14)
PARTE A
Informazioni che devono figurare nella richiesta di
riservatezza
Note introduttive:
A. L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile
dell'immissione sul mercato può avvalersi della
riservatezza.
B. per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative
alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è
sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni
preparati hanno:
Le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma
di concentrazione;
La stessa classificazione e la stessa etichettatura;
Gli stessi utilizzi
Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza
presente in tutti i preparati in questione, deve essere
utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta
di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni
previste nella richiesta qui di seguito senza dimenticare il
nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.
C. La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta
deve essere la stessa che figura nella rubrica 2
"Composizione/informazioni sugli ingredienti"
dell'allegato al decreto del Ministero della sanità del 4
aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che
fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per
garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.
D. nel presentare la richiesta di utilizzo di una
denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione
sul mercato deve tener conto della necessità di fornire
informazioni sufficienti a garantire che siano prese le
necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul
lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi
derivanti dalla manipolazione del preparato.
Richiesta di riservatezza
A norma dell'articolo 14 la richiesta di riservatezza deve
obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:
1. Norme e indirizzo completo (compreso il numero di
telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato
all'interno della comunità (produttore, importatore o
distributore).
2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i
è richiesta la riservatezza, e della denominazione
alternativa.
| Numero
CAS |
Numero
EINECS |
Nome
chimico secondo nomenclatura Internazionale e
classificazione (allegato I della direttiva
67/546/CEE del Consiglio o classificazione
provvisoria) |
Denominazione
alternativa |
a)
b)
c) |
|
|
|
N.B.: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna
aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che
dimostrano che la classificazine provvisoria è stata
effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e
disponibili relativi alle proprietà della sostanza.
3. Motivazione della riservatezza (probabilità -
plausibilità).
4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.
5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in
tutta la Comunità:
SI
NO
In caso negativo, precisare il nome o la denominazione
commerciale utilizzati negli altri Stati membri:
Austria
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Finlandia
Francia
Spagna
Svezia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel punto 2
dell'allegato al decreto del Ministero della Sanità del 4
aprile 1997, e successivi aggiornamenti.
7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'articolo
3 della presente direttiva.
8. Etichettatura del/i preparato/i a norma dell'articolo 9
della presente direttiva.
9. utilizzi previsti del/i preparato/i
10. Scheda/e dati di sicurezza a norma del decreto del
Ministero della sanità del 4 aprile 1997, e successivi
aggiornamenti.
PARTE B
Guida lessicale per stabilire le denominazioni effettive
(nomi generici)
1. Nota introduttiva
Questa guida lessicale è basata sulla procedura di
classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione
delle sostanze in famiglie) quale riportata nell'allegato
III del decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti.
Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle
basate sulla seguente guida. Tuttavia le denominazioni
scelte devono fornire in ciascun caso informazioni
sufficienti a garantire che il preparato possa essere
manipolato senza rischi e che possano essere prese le
necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro.
Le famiglie sono definite nel modo seguente:
sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune
l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro
proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome
dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come
all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento
chimico (da 001 a 103);
sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale
più caratteristico che determina le loro proprietà.
Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo
funzionale.
Queste famiglie sono numerate in base al numero
convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).
In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che
raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche
specifiche.
2. Determinazione del nome generico
Principi generali
La determinazione del nome generico secondo la seguente
procedura generale, in due tappe consecutive:
i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi
chimici presenti nella molecola;
ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli
elementi chimici più significativi.
I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in
considerazione sono i nomi delle famiglie e delle
sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco
non ha tuttavia carattere esclusivo.
3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in
sottofamiglie
Numero
della famiglia
Allegato III del DM 11/04/2001 e successivi
aggiornamenti |
Famiglie
/ Sottofamiglie |
| 001 |
Composti
dell'idrogeno
Idruri |
| 002 |
Composti
dell'elio |
| 003 |
Composti
del litio |
| 004 |
Composti
del berillio |
| 005 |
Compossti
del boro
Borani
Borati |
| 006 |
Composti
del carbone
Carbammati
Composti inorganici del carbone
Sali dell'acido cianidrico
urea e derivati |
| 007 |
Composti
dell'azoto
Composti di ammonio quaternario
Composti acidi dell'azoto
Nitrati
Nitriti |
| 008 |
Composti
dell'ossigeno |
| 009 |
Composti
del fluoro
Fluoruri inorganici |
| 010 |
Comopsti
del neon |
| 011 |
Composti
del sodio |
| 012 |
Composti
del magnesio
Derivati organometallici del magnesio |
| 013 |
Composti
dell'alluminio
Derivati organometallici dell'alluminio |
| 014 |
Composti
Siliconi
Silicati |
| 015 |
Composti
del fosforo
Composti acidi del fosforo
Composti del fosforo
Esteri fosforici
Fosfati
Fosfiti
Fosforamidi e derivati |
| 016 |
Composti
dello zolfo
composti acidi dello zolfo
Mercaptani
Solfati
Solfiti |
| 017 |
Composti
del cloro
Clorati
Periclorati |
| 018 |
Composti
dell'argon |
| 019 |
Composti
del potassio |
| 020 |
Composti
del calcio |
| 021 |
Composti
dello scandio |
| 022 |
Composti
del titanio |
| 023 |
Composti
del vanadio |
| 024 |
Composti
del cromo
composti del cromo IV (cromati) |
| 025 |
Composti
del manganese |
| 026 |
Composti
del ferro |
| 027 |
Composti
del cobalto |
| 028 |
Composti
del nichel |
| 029 |
Composti
del rame |
| 030 |
Composti
dello zinco
Derivati organometallici dello zinco |
| 031 |
Composti
del gallio |
| 032 |
Composti
del germanio |
| 033 |
Composti
dell'arsenico |
| 034 |
Composti
del selenio |
| 035 |
Composti
del bromo |
| 036 |
Composti
del cripton |
| 037 |
Composti
del rubinio |
| 038 |
Composti
dello stronzio |
| 039 |
Composti
dell'ittrio |
| 040 |
Composti
dello zirconio |
| 041 |
Composti
del niobio |
| 042 |
Composti
composti del molibdeno |
| 043 |
Composti
del tecnezio |
| 044 |
Composti
del rutenio |
| 045 |
Composti
del rodio |
| 046 |
Composti
del palladio |
| 047 |
Composti
dell'argento |
| 048 |
Composti
del cadmio |
| 049 |
Composti
dell'indio |
| 050 |
Composti
dello stgno
Derivati organometallici dello stagno |
| 051 |
Composti
dell'antimonio |
| 052 |
Composti
del tellurio |
| 053 |
Composti
dello iodio |
| 054 |
Composti
dello xeno |
| 055 |
Composti
del cesio |
| 056 |
Composti
del bario |
| 057 |
Composti
del lantanio |
| 058 |
Composti
del cerio |
| 059 |
Composti
del preseodimio |
| 060 |
Composti
del neodimio |
| 061 |
Composti
del promezio |
| 062 |
Composti
del samario |
| 063 |
Composti
dell'europio |
| 064 |
Composti
del gadolinio |
| 065 |
Composti
del terbio |
| 066 |
Composti
del disprosio |
| 067 |
Composti
dell'olmio |
| 068 |
Composti
dell'erbio |
| 069 |
Composti
del tulio |
| 070 |
Composti
dell'itterbio |
| 071 |
Composti
del lutezio |
| 072 |
Composti
dell'afnio |
| 073 |
Composti
del tantalio |
| 074 |
Composti
del tugsteno |
| 075 |
Composti
del renio |
| 076 |
Composti
dell'osmio |
| 077 |
Composti
dell'iridio |
| 078 |
Composti
del platino |
| 079 |
Composti
dell'oro |
| 080 |
Composti
del mercurio
Derivati organometallici del mercurio |
| 081 |
Composti
del tallio |
| 082 |
Composti
del piombo
Derivati organometallici del piombo |
| 083 |
Composti
del bismuto |
| 084 |
Composti
del potonio |
| 085 |
Composti
dell'astato |
| 086 |
Composti
del radon |
| 087 |
Composti
del francio |
| 088 |
Composti
del radio |
| 089 |
Composti
dell'attinio |
| 090 |
Composti
del torio |
| 091 |
Composti
del protoattinio |
| 092 |
Composti
dell'uranio |
| 093 |
Composti
del nettunio |
| 094 |
Composti
del plutonio |
| 095 |
Composti
dell'americio |
| 096 |
Composti
del curio |
| 097 |
Composti
del berkelio |
| 098 |
Composti
del californio |
| 099 |
Composti
dell'einstenio |
| 100 |
Composti
del fermio |
| 101 |
Composti
del mendelvio |
| 102 |
Composti
del nobelio |
| 103 |
Composti
del laurenzio |
| 601 |
Idrocarburi
Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi aliciclici
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
| 602 |
Idrocarburi
alogenati (*)
Idrocarburi alifatici alogenati (*)
Idrocarburi aromatici alogenati (*)
Idrocarburi aliciclici alogenati (*)
(*) da precisare secondo la famiglia corrispondente
all'alogeno |
| 603 |
Alcoli
e derivati
Alcoli alifatici
Alcoli aromatici
Alcoli aliciclici
alcanolamine
Derivati epossidici
Eteri
glicoli eteri
Glicoli e polioli |
| 604 |
Fenoli
e derivati
Derivati alogenati (*) dei fenoli
(*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente
all'alogeno. |
| 605 |
Aldeidi
e derivati
aldeidi atifatiche
Aldeidi aromatiche
Aldeidi alicicliche
Acetali alifatici
Acetali aromatici
Acetali aliciclici |
| 606 |
Chetoni
e derivati
Chetoni alifatici
Chetoni aromatici(*)
Chetoni aliciclici
(*) |
| 607 |
Acidi
organici e derivati
Acidi alifatici
Acidi alifatici alogenati (*)
Acidi aromatici
Acidi aromatici alogenati (*) Acidi aliciclici
Acidi aliciclici alogenati (*) Anidridi di acido
alifaico
Anidridi di acido alifatico alogenato (*)
Anidridi di acido aromatico
Anidridi di acido aromatico alogenato (*)
Anidridi di acido aliciclico
Anidridi di acido aliciclico alogenato (*)
Sali di acido alifatico
Sali di acido alifatico alogenato (*) Sali di acido
arimatico
Sali di acido aromatico alogenato (*)
Sali di acido aliciclico
Sali di acido aliciclico alogenato (*)
Esteri di acido alifatico
sali di acido alifatico alogenato (*)
Esteri di acido aromatico
Esteri di acido aromatico alogenato (*)
Esteri di acido aliciclico
Esteri di acido aliciclico alogenato (*)
Acritati
Metacritati
Lattoni
Alogenuri d'acile
(*) da precisare secondo la famiglia corrispondente
all'alogeno. |
| 608 |
Nitriti
e derivati |
| 609 |
Nitrocomposti |
| 610 |
Composti
cloronitrati |
| 611 |
Azossicomposti
e azocomposti |
| 612 |
Derivati
amminici
Ammine alifatiche e derivati
Ammine alicicliche e derivati
Anilina e derivati
Benzidina e derivati |
| 613 |
Basi
eterocicliche e derivati
Benzimidazolo e derivati
Imidazolo e derivati
Piretrinoidi
Chinolina e derivati
Triazina e derivati
Triazolo e derivati |
| 614 |
Glucosidi
e alcaloidi
Alcaloidi e derivati
Glucosio e derivati |
| 615 |
Cianati
e isocianati
Cianati
Isocianati |
| 616 |
Ammidi
e derivati
Acetammide e drivati
Anilidi |
| 617 |
Perossidi
organici |
| 647 |
Enzimi |
| 648 |
Derivati
complessi del carbone
Estratto acido
Estratto alcalino
Olio di antracene
Residuo di estratto di olio di antracene
Frazione di olio di antracene
Olio carbolico
Residuo di estratto di olio carbolico
Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido
Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con
solvente liquido
Carbolio
Catrame di carbone
Residuo di estratto di catrame di carbone fossile
Coke (catrame di carbone) bassa tempertura, pece di
alta temperatura
Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura
coke (catrame di carbone), mista pece di carbone di
alta temperatura
Benzolo grezzo
Fenoli grezzi
Basi di catrame grezze
Basi distillate
Fenoli distillati
Distillati
Distillati (carbone), estrazione con solvente
liquido, primaria
Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con
solvente
Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata
di idrocraking di estrazine con solvente
Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone
a bassa temperatura, alcalino
Olio fresco
Combustibili diesel, estrazione del carbone con
solvente, di idrocracking idrogenati
Combustibili per aerei a reazione, estrazione del
carbone con solvente, d'idrocracking idrogenati
Benzina, estrazione del carbone con selvente, nafta
di idrocracking
Prodotti da trattamento termico
Olio di antracene pesante
Ridistillati di olio di antracene pesante
Olio leggero
Olio leggero lavato, altobollente
Olio leggero lavato, mediobollente
Olio leggero lavato, bassobollente
Ridistillati di olio leggero, altobollenti
Ridistillati di olio leggero, mediobollenti
Ridistillati di olio bollente, bassobollenti
Olio metilnaftalenico
Residuo di estratto di olio di metilnaftalene
Nafta (carbone) estrazione con solvente di
idrocracking
Olio naftalenico
Residuo di estratto di olio naftalenico
Olio nafulenico ridistillato
Pece
Ridistillati di pece
Residui peciosi trattati termicamente
Pece ossidata
Prodotti di pirolisi
Ridistillati
Residui (carbone) estrazione con solvente liquiso
Catrame, carbone bruno
Catrame, carbone bruno, bassa temperatura
Olio di catrame, altobollente
Olio di catrame, mediobollente
Olio lavaggio gas
Residuo estratto di olio lavaggio gas
Olio lavaggio ridistillato |
| 649 |
Derivati
complessi del petrolio
Petrolio grezzo
Gas di petrolio
Nafta di basso punto di ebollizione
Nafta modificata con basso punto di ebollizione
Nafta di cracking catalitico con basso punto di
ebollizione
Nafta di reforming catalitico con basso punto di
ebollizione
Nafta di cracking termico con basso punto di
ebollizione
Nafta di "hydrotreating" con basso punto
di ebollizione
Nafta con basso punto di ebollizione non specificata
Cherosene ottenuto per via diretta
Cherosene ottenuto per via diretta
Cherosene non specificato
Gasolio da cracking
Gasolio non specificato
Olio combustibile denzo
Grasso lubrificante
Olio base non raffinato o mediamente raffinato
Olio bue non specificato
Estratto aromatico distillato
Estratto aromatico distillato (trattato)
Olio di sedimento
Paraffina molle
Petrolato |
| 650 |
sostanze
diverse
Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e le
sottofamiglie summenzionate |
4. Applicazione pratica
dopo aver stabilito se la sostanza appartiene a una o più
famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome generico può
essere stabilito nel seguente modo:
4.1. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia
sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi
funzionali significativi, tale nome è scelto come nome
generico:
Esempi:
1,4 diidrossibenzene
famiglia 604: fenoli e derivati
nome generico: derivato di fenolo
Butanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia: alcoli alifatici
nome generico: alcole alifatico
2-isoropossietanolo
famiglia 603: alcoli e derivati
sottofamiglia:eteri di glicole
nome generico: etere di glicole
Metile acrilicato
famiglia 607: acidi organici e derivati
sottofamiglia: acrilati
nome generico: acrilato
4.2. Se in nome di una famiglia o di una sottofamiglia non
è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i
gruppi funzionali significativi, il nome generico è una
combinazione del nome di più famiglie o sottofamiglie:
Esempi:
Clorobenzene
Famiglia 602: idrocarburi alogenati
Sottofamiglia: idrocarburi aromatici alogenati
Famiglia 017: composti del cloro
Nome generico: idrocarburo aromatico clorurato
Acido 2,3,6 - triclorofenilacetico
Famiglia 607: acidi organici
Sottofamiglia: acidi aromatici alogenati
Famiglia 017: composti del cloro
Nome generico: acido aromatico clorurato
1 - cloro - 1 -nitropropano
famiglia 610: derivati cloronitrati
famiglia 601: idrocarburi
sottofamiglia: idrocarburi alifatici
nome generico: idrocarburo alifatico cloronitrato
Ditiopirofosfato di tetrapropile
Famiglia 015: composti del fosforo
Sottofamiglia: esteri fosforici
Famiglia 016: composti dello zolfo
Nome generico: estere tiotosforico
N.B.: per alcuni elementi in particolare dei metalli, in
nome della famiglia o della sottofamiglia può essere
precisato dalle parole "inorganici" o
"organici"
Esempi:
Cloruro di mercurio
Famiglia 056: composti del mercurio
Nome generico: composto inorganico del mercurio
Acetato di bario
Famiglia 056: composti del bario
Nome generico: composto organico del bario
Etile nitrito
Famiglia 007: composti dell'azoto
Sottofamiglia: nitriti
Nome generico: nitrito organico
Idrosolfito di sodio
Famiglia 016: composti dello zolfo
Nome generico: composto inorganico dello zolfo
I suddetti esempi riguardano sostanze ricavate dall'allegato
III del decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile
2001 e successivi aggiornamenti.
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Allegato
VI
PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 2
I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato VI del decreto
del Ministero della sanità del 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti. |
| |
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Allegato
VII
PARTE A
Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui
all'articolo 9, comma 4, lettera c)
Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile
dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti
condizioni:
1. per i preparati classificati T*, Ti, Xn
in base all'articolo 6 si devono prendere in considerazione
unicamente le sostanze T*, Ti, Xn
presenti in concentrazione pari o superiore al limite
rispettivo più basso (limite Xn ) fissato per
ciascuna di esse all'allegato I del decreto del Ministro
della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti o,
in mancanza, all'allegato II parte B, del presente decreto;
2. per i preparati classificati C, in base all'articolo 6,
si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze
C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più
basso (limite Xi ) fissato all'allegato I del
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti, o in mancanza, all'allegato II;
parte B, del presente decreto;
3.deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che
hanno portato a classificare il preparato in una o più
delle sottoindicate categorie di pericolo:
a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3
b) mutageno categoria 1, 2 o 3
c) tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1,2 o 3
d) molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non
letali dopo un'unica esposizione;
e) tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo
esposizione ripetuta o prolungata;
f) sensibilizzante
4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi
sostanza che abbia portato a classificare il preparato in
una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che
la sostanza non debba essere menzionata ai sensi delle
lettere a), b) e c):
a) esplosivo;
b) comburente;
c) estremamente infiammabile;
d) infiammabile;
e) irritante;
f) pericoloso per l'ambiente
5. in linea generale, un massimo di quattro nomi chimici è
sufficiente ad identificare le sostanze principalmente
responsabili dei pericoli rilevanti per la salute che hanno
portato alla classificazione ed alla scelta delle
corrispondenti frasi di rischio, in certi casi possono
risultare necessari più di quattro nomi chimici.
6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad
una delle denominazioni di cui all'allegato I del decreto
ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, o ad
una nomenclatura chimica riconosciuta a livello
internazionale, qualora la corrispondente denominazione non
figuri ancora in tale allegato.
PARTE B
Criteri per l'individuazione dei simboli di cui all'articolo
9, comma 4, lettera d)
Ai fini dell'etichettatura del preparato i simboli e le
indicazioni di pericolo che esso presenta devono essere
conformi alle indicazioni degli allegati II e VI del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti e sono apposti in base ai risultati della
valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati
I, II e III del presente decreto. I simboli devono essere
stampati in nero su sfondo giallo arancio. Qualora su un
preparato si debba apporre più di un simbolo di pericolo,
si seguono i criteri:
a) il simbolo t rende facoltativi i simboli C e X, salvo se
sia altrimenti previsto all'allegato III del decreto del
Ministro della sanità 11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti;
b) il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
c) il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
d) il simbolo Xn rende facoltativo il simbolo Xi
PARTE C
Criteri per l'individuazione delle frasi di rischio (frasi
R) di cui all'art.9 comma 4, lettera e)
Ai fini dell'etichettatura del preparato:
a) le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R)
devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III e
dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti e sono attribuite in
base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli
allegati I, II e III del presente decreto.
b) le frasi tipo "estremamente infiammabile" o
"facilmente infiammabile" possono essere omesse se
riprendono un'indicazione di pericolo utilizzata in
applicazione del comma 5.
c) in generale , non è necessario menzionare più di sei
frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi
combinate enumerate nell'allegato III del decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il
preparato appartiene simultaneamente a più categorie di
pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei
pericoli principali presentati dal preparato. in alcuni
casi, però, possono essere necessarie più di sei frasi R;
PARTE D
Criteri per l'individuazione dei consigli di prudenza di cui
all'art.9 comma 4, lettera f)
Ai fini dell'etichettatura del preparato:
a) le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi
S) devono essere conformi alle disposizioni contenute
nell'allegato IV del presente decreto e a quelle
dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti e sono attribuite in
base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli
allegati I, II e III del presente decreto.
b) in generale, non è necessario menzionare più di sei
frasi S per descrivere i consigli di prudenza più
opportuni; a tal fine le frasi combinate enumerate
nell'allegato IV decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti sono considerate
frasi uniche. In alcuni casi, però, possono essere
necessarie più di sei frasi S;
c) l'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza
relativi all'utilizzazione del preparato qualora si
materialmente impossibile apporti sull'etichetta o
sull'imballaggio stesso. |
| |
|
Allegato
IX
TEBELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA
4
| Categorie
di pericolo delle sostanze |
Concentrazione
da predere in considerazione per |
| Preparati
gassosi vol/vol% |
altri
preparati peso/peso% |
| Molto
tossico |
>=0,02 |
>=0,1 |
| Tossico |
>=0,02 |
>=
0,1 |
| Cancerogeno
categoria 1 o 2 |
>=0,02 |
>=
0,1 |
| Mutageno
categoria 1 o 2 |
>=0,02 |
>=
0,1 |
| tossico
per la riproduzione categoria 1 o 2 |
>=0,02 |
>=
0,1 |
| Nocivo |
>=0,2 |
>=
1 |
| Corrosivo |
>=0,02 |
>=
1 |
| Irritante |
>=0,2 |
>=
1 |
| Sensibilizzante |
>=0,2 |
>=1 |
| Cancerogeno
categoria 3 |
>=0,2 |
>=1 |
| Mutageno
categoria 3 |
>=0,2 |
>=1 |
| Tossico
per la riproduzione |
>=0,2 |
>=
1 |
| Pericoloso
per l'ambiente N |
|
>=
0,1 |
| Pericoloso
per l'ambiente Ozono |
>=0,1 |
>=
0,1 |
| Pericoloso
per l'ambiente |
|
>=
1 |
Tali concentrazioni sono prese in considerazione salvo se
l'allegato III del decreto del Ministro della sanità del 11
aprile 2001 e successivi aggiornamenti o gli allegati I,
parte B o II parte B del presente decreto prevedano valori
inferiori, e salvo se diversamente indicato nell'allegato IV
del presente decreto.
|
| |
|
Allegato
X
TABELLE DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5,
COMMA 7, LETTERA a), E 6, COMMA 4, LETTERA a)
| Intervallo
di concentrazione iniziale del componente |
Variazione
ammessa della concentrazione iniziale del
componente |
| <=2,5 |
+-30% |
| >2,5
<=10% |
+-20% |
| >10
<=25% |
+-10% |
| >25
<=100% |
+-5% |
|
| |
|
Allegato
XI
CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
15
Parte A
Disposizioni generali
1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori di
preparati pericolosi disciplinati dall'articolo 15, comma 1,
del presente decreto forniscono all'Istituto Superiore della
Sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:
a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;
b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di
telefono, telefax ed eventuali indirizzi di posta
elettronica del responsabile dell'immissione sul mercato
italiano;
c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del
preparato;
d) le caratteristiche chimico-fisiche;
e) le tipologie di impiego;
f) i tipi di imballaggio.
2. Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 relativi ai
preparati pericolosi immessi sul mercato prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, se non ancora comunicati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità
19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale n° 274 del 23 novembre
2000, devono essere forniti entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana.
3. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere
forniti su supporto elettronico utilizzando il programma
appositamente compilato, fornito dall'Istituto superiore di
sanità su disco ottico su richiesta degli interessati,
oppure scaricabile direttamente dal sito internet
dell'Istituto.
4. Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul
mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i
fabbricanti, gli importatori o i distributori devono fornire
le informazioni e i dati di cui al comma 1 entro trenta
giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.
5. I fabbricanti, gli importatori o i dstributori sono
inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità
della cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati
per i quali sono state fornite le informazioni e i dati di
cui al comma 1.
- nel caso di un preparato non pericoloso utilizzato come
materia prima, l'azienda utilizzatrice, se non i grado di
fornire all'ISS le informazioni di cui al presente decreto,
presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti,
il nome del prodotto e della ditta fornitrice, in maniera
che lo stesso ISS possa, all'occorrenza, stabilire contatti
con detto fornitore allo scopo di acquisire le informazioni
necessarie.
6. Indicazioni della data di cessata immissione sul mercato
di un prodotto.
Questa indicazione deve essere fornita, nell'ambito
dell'aggiornamento periodico, per permettere di eliminare
dalla banca dati, dopo un certo periodo di tempo dalla
segnalazione, i prodotti che non sono più disponibili sul
mercato; essi non vengono comunque cancellati, almeno per un
certo periodo, ma non inseriti in un archivio parallelo.
7. Tipologia d'uso del preparato
Allo scopo di identificare in modo univoco la tipologia
merceologica del preparato, viene accluso nel programma un
elenco di tipologie di impiego dei prodotti; il dichiarante
deve fare riferimento alle voci indicate o, quanto non si
riconoscesse in tali identificazioni, fornire una tipologia
d'uso sotto la voce "altri".
8. Elementi identificativi del preparato
Deve essere indicato lo stato fisico del preparato (solido,
liquido, gassoso, pastoso, aerosol, altro da specificare) e
quelle caratteristiche chimico fisiche di interesse, che
sono comunque facoltative e che possono essere fornite se
rilevanti ai fini del pronto intervento. Si raccomanda di
fornire il valore di pH se rilevante ai fini della
pericolosità per l'uomo.
9. Composizione del preparato
Si deve distinguere tra componenti classificati pericolosi e
componenti non classificati come pericolosi.
a) Per ogni componente pericoloso di deve fornire:
- il nome chimico, che è quello dell'Allegato III del
decreto del Ministero della sanità 11/04/2001 e successivi
aggiornamenti per le sostanze ufficialmente classificate e
un nome chimico internazionalmente riconosciuto per quelle
nonpresenti in tale allegato; per facilitare le operazioni
di indentificazione di tali componenti e al contempo
automatizzare al massimo le operazioni di inserimento dati,
il programma fornisce l'elenco aggiornato delle sostanze
presenti in detto Allegato III, riportate con una
nomenclatura di riferimento in lingua italiana;
- Il n. CAS o il n. CEE; questa informazione è necessaria
per identificare in modo univoco la sostanza; se non si
dispone di almeno uno di questi numeri si deve indicare, nel
campo relativo al n. CAS, n.d. (non disponibile);
- L'esatta percentuale di presenza del componente
(informazione facoltativa) o, obbligatoriamente,
l'intervallo di presenza secondo i seguenti valori:
0-1% 1-5% 5-10% 10-20% 20-30% 30-50% 50-75% 75-100%
Le sostanze devono essere citate, se classificate molto
tossiche, tossiche, cancerogene di categorie 1 e 2, mutagene
di categoria 1 e 2, tossiche per la riproduzione di
categoria 1 2, se presenti al dispora di 0,1% in peso e , se
classificate corrosive, nocive, sensibilizzanti, irritanti,
se presenti al di sopra dell'1%.
Per le sostanze classificate per rischi fisici
(infiammabilità, comburenza, esplosività) il limite è
fissato all'1%.
b) Per i componenti non pericolosi si può fornire, in
alternativa all'esatta denominazione chimica,
un'identificazione per famiglia di appartenenza che metta
comunque in evidenza i gruppi funzionali significativi,
secondo le indicazioni accluse al programma.
Per l'identificazione della presenza percentuale valgono gli
stessi criteri già definiti precedentemente per i
componenti pericolosi.
Il limite al di sopra del quale tali sostanze vanno citate
è stabilito al 5%.
10. Descrizione dell'imballaggio
Questa informazione è facoltativa e di massima deve essere
fornita per i prodotti che vengono venduti al dettaglio
quano la forma, il colore, il tipo di imballo possono
consentire di individuare la tipologia del prodotto anche in
assenza del nome commerciale.
Parte C
Dichiarazione delle benzine per autotrazione
Per quanto riguarda la dichiarazione delle benzine per
autotrazione, con piombo e senza piombo, è consentito di:
a) utilizzare la voce generica "benzina - miscela di
frazioni petrolifere C4-C11 con intervello di distillazione
25-220 °C" contenuta nell'Inventario Europeo EINECS
con il n. CAS 86290-81-5 e con il n. EINEVS 289-220-8;
b) dichiarare la presenza di benzene nell'intervallo 0-1%;
c) dichiarare la presenza di idrocarburi aromatici
nell'intervallo 30-50%;
d) dichiarare, per le benzine con piombo, la presenza
generica di piombo alchili nell'intervallo 0-1%.
Parte D
Criteri di qualità e riservatezza dei Centri Antiveleni (CAV)
- Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV
- attività 24 ore al giorno
- Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura
riconosciuta all'interno del Servizio Sanitario Nazionale
- Registrazione di tutti gli interventi effettuati
- Personale dedicato con adeguata idoneità professionale
- Accesso diretto alla consulenza telefonica per la
popolazione in generale
- Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete
- Linea telefonica in entrata dedicata al CAV, nonchè linea
telefonica per collegamento telematico
- Attività documentata per almeno un biennio in conformità
alla risoluzione CEE 90/C 329/03
- Assunzione di responsabilità formale sull'utilizzo delle
informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di
accesso personalizzate.
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