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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25
commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Vista la direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001, che
modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e
fissa le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i
preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' quelle relative alle sostanze
pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza)
Decreta:
Art. 1
1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un
preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve
fornire gratuitamente al destinatario, che e' l'utilizzatore
professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o
magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o
anteriormente alla prima fornitura.
2. La scheda informativa in materia
di sicurezza contiene le informazioni di cui all'allegato qualora si
tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi
rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della
direttiva 1999/45/CE.
Art.
2
1. Chiunque sia
responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il
fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente,
su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda informativa in
materia di sicurezza che riporti informazioni conformi all'allegato alla
presente direttiva, se il preparato non e' classificato come pericoloso
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene
in concentrazione individuale \geq 1 % in peso per i preparati diversi da
quelli gassosi e \geq 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una
sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una
sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo
di lavoro.
Art. 3
1. La scheda informativa
di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante,
l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e
rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e
dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al
fornitore.
Art. 4
1. La scheda di cui
all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle
disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di
compilazione e dell'eventuale aggiornamento.
Art. 5
1. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore:
a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze
pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174;
b)
a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.
Roma, 7 settembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 17 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 153
Allegato
La scheda informativa di
sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societa/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
9. Proprieta' fisiche e chimiche
10. Stabilita' e reattivita'
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni
La responsabilita' della informazioni figuranti nelle suddette voci
incombe alla persona responsabile dell'immissione della
sostanza/preparato sul mercato.
Le informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla
redazione della scheda informativa in materia di sicurezza" di
seguito riportata.
Guida alla redazione
della scheda informativa in materia di sicurezza
L'obiettivo del presente
allegato e' di assicurare la completezza e correttezza del contenuto
delle voci di cui all'art. 1, comma 2, in modo che le relative schede
dati di sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di prendere
i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente.
Le informazioni devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.
25 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
In particolare la
scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul
luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare
l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal
loro uso.
Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e
concisa.
La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico
competente che deve tener conto delle esigenze specifiche degli
utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute.
Il responsabile
dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il
personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi
eventuali corsi d'aggiornamento.
Per i preparati non classificati come
pericolosi, ma per i quali e' richiesta una scheda dati di sicurezza ai
sensi dell'art. 14, punto 2.1, lettera b) della Direttiva 1999/45/CE del
31 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 200 del 30 luglio 1999) informazioni
adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.
In alcuni
casi, a causa della vasta gamma di proprieta' delle sostanze e dei
preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali.
Qualora in
altri casi le informazioni su talune proprieta' risultassero prive di
significato o fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni
dovranno essere chiaramente indicate per ciascuna voce.
Le informazioni
devono essere fornite per ogni singola proprieta' pericolosa.
Se si
afferma che un determinato rischio non e' pertinente, e' necessario
differenziare chiaramente fra i casi nei quali il compilatore non dispone
di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di
saggi effettuati.
Sulla prima pagina della scheda dati di sicurezza,
indicare la data di compilazione.
Quando la scheda e' revisionata, le
modifiche devono essere segnalate al destinatario.
Nota
- E' richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di
sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas
compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI del decreto del
Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, per
cui sono previste deroghe dall'etichettatura.
1. Identificazione della
sostanza/preparato e della societa/impresa
1.1. Identificazione della sostanza o preparato.
Il termine usato per l'identificazione deve essere identico a quello
riportato sull'etichetta ai sensi dell'allegato VI del decreto del
Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Possono
essere anche indicati, se disponibili, altri sistemi di identificazione.
1.2. Utilizzazione della sostanza/preparato.
Indicare gli usi previsti o raccomandati della sostanza o preparato nella
misura in cui sono noti. Quando gli usi possibili sono molti, e'
sufficiente indicare quelli piu' importanti o piu' comuni. Indicare
brevemente l'effettiva funzione del materiale, ad esempio ritardante di
fiamma, antiossidante ecc.
1.3. Identificazione della societa/impresa.
Identificare il responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunita'
della sostanza o preparato, sia che si tratti del fabbricante,
dell'importatore o del distributore. Indicare l'indirizzo completo e il
numero telefonico. Inoltre, se questa persona non risiede nello Stato
membro in cui la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato,
indicare possibilmente l'indirizzo e il numero telefonico del
responsabile nello Stato membro interessato.
1.4. Telefono di emergenza.
Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di
emergenza dell'impresa e/o del competente organo ufficiale (che puo'
essere l'organo responsabile di ricevere le informazioni sulla salute di
cui all'art. 17 della Direttiva 1999/45/CE.
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
Le informazioni devono permettere al destinatario di identificare
facilmente i pericoli connessi ai componenti del preparato. I pericoli
connessi al preparato stesso devono essere indicati nella sezione 3.
2.1. Non e' necessario fornire la composizione completa (natura degli
ingredienti e loro concentrazione) benche' possa essere utile una
descrizione generale dei componenti e relative concentrazioni)
2.2. Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della
Direttiva l999/45/CE devono essere indicate le seguenti sostanze,
unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione:
i) sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 se presenti in
concentrazioni uguali o superiori a quelle di cui alla tabella all'art.
3, paragrafo 3, della Direttiva 1999/45/CE (salvo il caso di limiti piu'
bassi fissati all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 28
aprile 1997, e successivi aggiornamenti, o agli allegati II, III o V alla
Direttiva 1999/45/CE;
ii) sostanze per cui siano stati fissati limiti comunitari
all'esposizione sul luogo di lavoro, non comprese al punto i).
2.3. Per un preparato non classificato come pericoloso ai sensi della
Direttiva 1999/45/CE deve essere indicata la presenza delle sostanze
seguenti, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione,
se presenti in concentrazione individuale \geq 1% in peso per preparati
non gassosi e \geq 0,2% in volume per preparati gassosi:
sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (1 );
sostanza per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo
di lavoro.
2.4. La classificazione (in base agli articoli 4 e 6 ovvero
all'allegato 1 al decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 delle
sostanze citate deve essere indicata, come pure i simboli e le frasi R)
assegnate, in funzione dei pericoli fisico-chimici, sanitari ed
ambientali.
Le frasi R) non devono essere riportate per esteso in questa sede:
e' sufficiente fare riferimento alla sezione 16, ove dovrebbe essere
riportato il testo completo di qualsiasi frase R pertinente.
2.5. Il nome e il numero Einecs o Elincs delle sostanze citate deve
essere riportato conformemente al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
5). Anche il numero CAS e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono
essere utili. Nel caso di sostanze elencate utilizzando un nome generico
conformemente all'art. 15 della Direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto
2.3 del presente allegato, non e' necessaria un'identificazione chimica
precisa.
2.6. Se, conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della Direttiva
1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identita' di
alcune sostanze deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro
natura chimica per garantire la sicurezza d'uso. Il nome utilizzato deve
essere lo stesso di quello in base alle procedure di cui sopra.
3. Identificazione dei pericoli
Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del
preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o alla Direttiva
1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza
o preparato presenta per l'uomo o per l'ambiente. Distinguere chiaramente
fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono
classificati come pericolosi ai sensi Direttiva 1999/45/CE. Descrivere i
piu' importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per
la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali
usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere
ragionevolmente previsti. Puo' essere necessario citare altri pericoli,
ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti
ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non
rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono
contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in
questione. Le informazioni riportare in etichetta devono essere fornite
nella sezione 15.
4. Interventi di primo soccorso
Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso. Specificare per
prima cosa se e' necessario l'immediato intervento di un medico. Le
informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da
parte della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il
primo soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le
istruzioni devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul
posto in caso di incidente, come pure l'eventuale possibilita' di effetti
ritardati successivamente all'esposizione.
---- (1) Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del
preparato possa dimostrare che la divulazione nella scheda dati di
sicurezza dell'identita' chimica di una sostanza classificata
esclusivamente come:
irritante, con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante
in combinazione con una o piu' delle proprieta' di cui al punto 2.3.4,
dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE;
nociva, oppure nociva in combinazione con una o piu' delle proprieta' di
cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE che
presentano solo effetti letali acuti, minacci la riservatezza della sua
proprieta' intellettuale, il suddetto responsabile ha facolta',
conformemente alle disposizioni di cui alla parte B) dell'allegato VI
della direttiva 1999/45/CE di indicare tale sostanza con un nome che
identifica i piu' importanti gruppi chimici funzionali, oppure mediante
un nome alternativo.
Suddividere le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione,
cioe' inalazione, contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione,
utilizzando sottoparagrafi. Indicare se l'intervento professionale di un
medico e' necessario o consigliato. Per alcune sostanze o preparati puo'
esser importante sottolineare che specifici strumenti di soccorso
immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.
5. Misure antincendio
Indicare le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati
dalla sostanza o dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze,
specificando: idonei mezzi estinguenti; mezzi estinguenti che non devono
essere utilizzati per ragioni di sicurezza; speciali pericoli di
esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della
combustione o dai gas prodotti; speciali mezzi protettivi per il
personale antincendio.
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono esser
necessarie informazioni sugli elementi seguenti: precauzioni per le
persone, come:
eliminazione delle fonti di accensione, disponibilita' di sufficiente
protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri,
prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;
precauzioni ambientali, come:
tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondita',
terreno, possibile necessita' di dare l'allarme alla zona circostante;
metodi di bonifica, come:
impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante
universale, legante per acidi, farina fossile ecc.), riduzione dei
gas/fumi mediante acqua, diluizione.
Esaminare anche l'eventuale necessita' di indicazioni come:
"non usare mai ......, neutralizzare con ......".
Nota
- Se necessario vedi sezioni 8 e 13.
7. Manipolazione e immagazzinamento
Nota
- Le informazioni di cui alla presente sezione devono vertere sulla
protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure
organizzative e di lavoro conformemente all'art. 60-sexies del Titolo
VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25.
7.1. Manipolazione.
Specificare le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi
compresi provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e
generale, provvedimenti per impedire la dispersione nell'atmosfera, la
produzione di polveri e gli incendi, provvedimenti necessari per la
protezione dell'ambiente (ad esempio utilizzazione di filtri o depuratori
nell'impianto di ventilazione, impiego in zone ristrette, provvedimenti
per la raccolta e lo smaltimento di eventuali perdite, ecc.) come pure
qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o preparato (ad
esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate) fornendo se
possibile una breve descrizione.
7.2. Immagazzinamento.
Specificare le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o
contenitori compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali
incompatibili, condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e
umidita', luce, gas inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e
modalita' per la prevenzione dell'elettricita' statica. Se opportuno,
indicare eventuali limiti di quantita' in funzione delle condizioni di
magazzinaggio. In particolare, indicare eventuali requisiti speciali,
come tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della
sostanza o preparato.
7.3 Impieghi particolari.
Per prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni
dovrebbero vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli
impieghi previsti. Se appropriato, indicare norme specificamente
approvate a livello di industria o di settore.
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
8.1. Valori limite per l'esposizione.
Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i
valori limite in materia di esposizione professionale e/o i valori limite
biologici. I valori dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui
la sostanza o preparato viene messo sul mercato. Fornire informazioni
sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate. Per i
preparati, e' opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che
devono essere elencate nella scheda dati di sicurezza a norma della
sezione 2.
8.2. Controllo dell'esposizione
Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei
provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere
presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del
personale e dell'ambiente.
8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale.
Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di
lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'art.
60-quater del titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25,
che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici
appropriati, l'impiego di materiali e attrezzature adeguate,
l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e
infine l'impiego di misure di protezione individuali, come
l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale. Fornire pertanto
informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per consentire una
corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 60-quater del Titolo
VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25. Queste
informazioni devono avere carattere complementare a quelle gia' riportate
alla sezione 7.1. Qualora occorra una protezione personale, specificare
nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e
adeguata. Tenere conto del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e
successivi aggiornamenti e indicare le opportune norme CEN.
8.2.1.1. Protezione respiratoria.
Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di dispositivo
di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati autonomi di
respirazione.
8.2.1.2. Protezione delle mani.
Specificare chiaramente il tipo di guanti
da utilizzare per la manipolazione della sostanza o del preparato, e in
particolare: il tipo del materiale; la durata limite del materiale
costitutivo, tenuto conto dell'entita' e della durata dell'esposizione.
Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani.
8.2.1.3. Protezione degli occhi.
Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli
occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi
facciali.
8.2.1.4. Protezione della pelle.
Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani,
specificare il tipo e la qualita' dell'equipaggiamento di protezione
richiesto, come:
grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi.
Se
necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle
nonche' specifiche misure a carattere igienico.
8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale.
Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro
di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la
protezione dell'ambiente.
9. Proprieta' fisiche e chimiche
Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo, fornire
tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in
particolare quelle di cui alla sezione 9.2.
9.1. Informazioni generali.
Aspetto Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore
della sostanza o del preparato cosi' come viene fornito. Odore Qualora
sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.
9.2. Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e
l'ambiente.
PH:
indicare il ph della sostanza o del preparato come fornito, o in
soluzione acquosa;
in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione.
Punto/intervallo di ebolizione;
Punto di infiammabilita'; Infiammabilita' (solidi, gas);
Proprieta' esplosive;
Proprieta' comburenti;
Pressione vapore;
Densita' relativa;
Solubilita';
idrosolubilita';
liposolubilita' (solvente - grasso da specificare);
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;
Viscosita';
Densita' di vapore;
Velocita' di evaporazione.
9.3.1. Altre informazioni.
Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come miscibilita',
conduttivita', punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile per il
decreto Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 126 e
successivi aggiornamenti) temperatura di autoaccensione, ecc.
Nota 1
- Le proprieta' di cui sopra devono essere determinate in conformita'
alle specifiche di cui alla parte A) dell'allegato V al decreto del
Ministro della sanita' 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, o
mediante qualsiasi altro metodo equivalente.
Nota 2
- Per i preparati, di norma devono essere fornite informazioni sulle
proprieta' del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi la non
sussistenza di un determinato rischio, e' necessario differenziare
chiaramente tra i casi in cui il responsabile della classificazione non
dispone di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei
saggi effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle
proprieta' di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si
riferiscono i dati.
10. Stabilita' e reattivita'
Descrivere la stabilita' della sostanza o
del preparato e la possibilita' che in determinate condizioni si
verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione
nell'ambiente.
10.1. Condizioni da evitare.
Elencare le condizioni come
temperatura, pressione, luce, urti, ecc., che possono provocare reazioni
pericolose e, se possibile, descriverle brevemente.
10.2. Materiali da
evitare.
Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o
qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione
pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.
10.3.
Prodotti di decomposizione pericolosi. Elencare le sostanze prodotte in
quantita' pericolose in seguito a decomposizione.
Nota
- Considerare in
particolare:
la necessita' e la presenza di stabilizzanti;
la
possibilita' di reazioni esotermiche pericolose;
le eventuali conseguenze
per la sicurezza di mutamenti dell'aspetto fisico della sostanza o
preparato;
gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito
a contatto con l'acqua;
la possibilita' di degradazione con formazione di
prodotti instabili.
11. Informazioni tossicologiche
Questa sezione verte
sulla necessita' di una descrizione concisa ma completa e comprensibile
dei vari effetti tossicologici che possono insorgere qualora
l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato. Riportare
gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione
alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche
scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione
(inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi),
unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche
fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportare gli eventuali effetti
immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo
termine, ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni,
mutageni, tossici per la riproduzione (tossicita' per lo sviluppo e la
fertilita). Tenendo conto delle informazioni gia' fornite alla sezione 2,
composizione/informazioni sugli ingredienti, puo' essere necessario fare
riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei
preparati.
12. Informazioni ecologiche
Descrivere i possibili effetti,
comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o del
preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile,
indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad esempio CL50 pesci
\geq 1 mg/l). Descrivere le caratteristiche piu' importanti che possono
provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del
preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello
stesso tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti
dalla degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono
comprendere:
12.1. Ecotossicita'.
Questa sezione deve comprendere i dati
pertinenti disponibili sulla tossicita' acquatica, acuta e cronica, per
pesci, alghe, dafnie e altre piante acquatiche. Ove possibile, fornire
dati sulla tossicita' per micro e macro organismi del terreno e per altri
organismi di interesse ambientale, come uccelli, api e piante. Qualora la
sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori sull'attivita' di
microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento
degli scarichi.
12.2. Mobilita'.
Questa sezione interessa il potenziale
della sostanza o di determinati componenti di un preparato (1 ), qualora
dispersi nell'ambiente, di contaminare le falde idriche o altri elementi
lontano dal sito di dispersione. I dati pertinenti possono comprendere:
la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali;
la tensione
di superficie;
l'assorbimento/il desorbimento.
Per le altre proprieta'
fisico-chimiche, vedi sezione 9.
12.3. Persistenza e degradabilita'.
Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate
componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze
ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come
ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i
tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata
la possibilita' che la sostanza o determinati componenti di un preparato
(1 ) si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi.
---- (1 ) Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati
in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse, quindi, vanno riportate,
ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che
debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle
norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.
12.4. Potenziale di
bioaccumulo. Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un
preparato (1 ) di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena
alimentare, con riferimento ai valori Kow e BCF.
12.5. Altri effetti
avversi. Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro
effetto avverso all'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione
dell'ozono, il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o
potenziale contributo al riscaldamento globale. Osservazioni Assicurarsi
che le informazioni significative per l'ambiente vengano fornite nelle
diverse sezioni della scheda dati di sicurezza, particolarmente le
informazioni in materia di rilascio controllato, provvedimenti in caso di
rilascio accidentale, trasporto e smaltimento di cui alle sezioni 6, 7,
13, 14 e 15.
13. Osservazioni sullo smaltimento
Se lo smaltimento della
sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile
utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui
citati con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro
manipolazione. Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della
sostanza o preparato nonche' degli eventuali imballaggi contaminati
(incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.).
Nota
- Indicare eventuali
disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In assenza di tali
disposizioni, ricordare agli utenti che possono essere in vigore
disposizioni nazionali o regionali.
14. Informazioni sul trasporto
Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve
essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto
o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda.
Ove
pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di trasporto per
ciascuno dei regolamenti modali:
IMDG (via mare), ADR (su strada, decreto
del Ministro dei trasporti 4 novembre 1996, RID (per ferrovia, decreto
legislativo del 13 gennaio 1999, n. 41, ICAO/IATA (via aria).
Tali
informazioni possono comprendere fra l'altro:
numero UN;
classe;
denominazione corretta per la spedizione;
gruppo di imballaggio;
inquinante marino;
altre informazioni applicabili.
15. Informazioni sulla
normativa
Riportare le informazioni in materia di salute, sicurezza e
ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e della Direttiva 1999/45/. Se la
sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza e'
oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla
protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad esempio, restrizioni e
commercializzazione ed impiego ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successivi aggiornamenti) tali
disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si dovrebbe
ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di
eventuali ulteriori disposizioni nazionali pertinenti.
16. Altre
informazioni
Indicare qualsiasi altra informazione di rilievo per la
salute e la sicurezza degli utilizzatori e la protezione dell'ambiente,
ad esempio: elenco delle pertinenti frasi R).
Riportare il testo
integrale di eventuali frasi R) di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda
dati di sicurezza;
avvertenze di formazione professionale; eventuali
restrizioni consigliate (ossia raccomandazioni non obbligatorie del
fornitore);
ulteriori informazioni (documentazione di riferimento e/o
punti di contatto tecnico);
fonte dei dati utilizzati per la compilazione
della scheda dati di sicurezza;
in caso di revisione di una scheda dati
di sicurezza, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, eliminate o
modificate (a meno che queste informazioni non siano state fornite
altrove). Home
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