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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto
legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva
96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8,
comma 5;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983
sui limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 1983, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria ambiente,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli
articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991
concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio
1991, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante
atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione
dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
gennaio 1992, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 concernente le
norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli
articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dell'articolo 9, del decreto del Ministro dell'ambiente
20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994,
n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994
sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 15 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale
del 13 dicembre 1994, n. 290;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335,
recante il regolamento concernente la disciplina delle modalita' di
organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in
strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre
1997, n. 233;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163,
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n.
135;
Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai
valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come
modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa
ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il
monossido di carbonio;
Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio
reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle
singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati
membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica
l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva
99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per il
raggiungimento dei valori limite non e' richiesta;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
---->
vedere articoli da pag. 7 a pag. 21 del S.O. <----
Roma, 2 aprile 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse:
- L'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo). - 1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni
adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma
5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti: a) i valori limite e le
soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I; b) il
margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato
I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel
tempo; c) il termine entro il quale il valore limite deve essere
raggiunto; d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti
di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati: a) valori
limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del
comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno
dei fattori elencati nell'allegato II; b) valori limite e soglie
d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I,
individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III; c) valori
obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono
fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei
criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun
inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia
d'allarme: a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con
particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di
campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il
campionamento e l'analisi; b) i criteri riguardanti l'uso di altre
tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in particolare
la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la
modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di
riferimento per la modellizzazione; c) la soglia di valutazione
superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica
della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine
dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5; d) le modalita' per
l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli
registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle
soglie d'allarme; e) il formato per la comunicazione dei dati di cui
all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di
allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la
Commissione europea". - L'art. 8, comma 5, del citato decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma
3".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria ambiente,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, e' il seguente: "Art. 20. - 1.
La tabella A dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 28 marzo 1983, e' modificata, per quanto riguarda il
biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui
all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale".
- L'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e' il seguente: "Art. 21. - 1. Per i fini indicati nel
presente decreto, sono fissati i valori guida di qualita' dell'aria per
il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto
riportati nell'allegato II. - L'art. 22 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti
dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla
determinazione delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e
del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai
metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, e' aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per
la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale
particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla
determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati
dall'allegato IV". - L'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati
rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la
determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le
regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative,
misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni
sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'". - L'art. 3
del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati
ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti
delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per
il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di
emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento
progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2,
si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita'
dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a
redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base
dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad
individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere
interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento
atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono
stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita'
dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta
dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di
rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della
qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati
forniti dalle regioni; e) a predispone i criteri per l'inventario
nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla
base dei dati forniti dalle regioni".
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze
dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta
alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel
presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e' di
competenza delle regioni: a) la formulazione dei piani di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel
rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria; b) la fissazione di
valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra i valori limite e i
valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario
limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da
sviluppi urbani o industriali; c) la fissazione dei valori di qualita'
dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi
inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone
determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente; d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti,
sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle
linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In
assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il
piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti
salvi i poteri sostitutivi degli organi statali; e) la fissazione per
zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela
ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite
delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti
nelle linee guida, nonche' per talune categorie di impianti la
determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni; g) la predisposizione di
relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri
dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4,
lettera d)". - L'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241 e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu'
alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali: a) i livelli
di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine
di tolleranza; b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il
valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza. 2.
Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno
specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di
tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed
agglomerati di cui al comma 1, lettera a). 3. Nelle zone e negli
agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un
programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini
stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli
agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite,
le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in
questione. 4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al
pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno
le informazioni di cui all'allegato V. 5. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei
piani e dei programmi di cui al comma 3. 6. Allorche' il livello di un
inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite
aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da
uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le
regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le
autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione. 7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2
interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani". Nota
all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351 e' riportato nelle note alle premesse. Note all'art. 2: - L'art. 6
del decreto legislativo 1 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Le
regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente
secondo quanto stabilito dal presente articolo. 2. La misurazione,
effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3,
lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone: a) agglomerati; b) zone
in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il
valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c); c) altre zone dove tali livelli
superano il valore limite. 3. La misurazione puo' essere completata da
tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione
sulla qualita' dell'aria ambiente. 4. Allorche' il livello risulti,
durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di
valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
c), la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in
applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e
b). 5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in
applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e'
consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il
livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della
soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3,
lettera c). 6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli
inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi
dell'art. 4, comma 1. 7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento
continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la
rappresentativita' dei livelli rilevati. 8. La classificazione delle zone
e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e'
riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c). 9. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per
l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi,
reti e laboratori.
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il
seguente: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per: a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro; b)
inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute
umana o sull'ambiente nel suo complesso; c) livello: concentrazione
nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una
superficie in un dato periodo di tempo; d) valutazione: impiego di
metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un
inquinante nell'aria ambiente; e) valore limite: livello fissato in base
alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso,
tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non
superato; f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a
lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per
quanto possibile nel corso di un dato periodo; g) soglia di allarme:
livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di
esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente
intervenire a norma del presente decreto; h) margine di tolleranza: la
percentuale del valore limite nella cui misura tale valore puo' essere
superato alle condizioni stabilite dal presente decreto; i) zona: parte
del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto; l)
agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se
la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita'
di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria la
valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorita' competente; m) soglia di valutazione superiore: un livello
al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le
tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria
ambiente; n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del
quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o
di stima oggettiva al fine di valutare la qualita' dell'aria
ambiente".
Nota all'art. 3:
- La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' riportato nelle note alle premesse. Nota all'art. 4: - I
commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 sono
riportati nelle note alle premesse. Note all'art. 5: - L'art. 5 del
citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art.
5 (Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente). - 1. Entro
dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma
1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non
siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di
cui all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le
province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative,
utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa
vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la
qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le
zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive
tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". -
L'art. 12 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il
seguente:
"Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). - 1. Le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per
il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
secondo il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e):
a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1: 1) entro sei mesi dalla fine
di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite
oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento
si e' verificato, nonche' i valori registrati. La medesima comunicazione
deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite
per gli inquinanti per i quali non e' stato stabilito un margine di
tolleranza; 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di
ciascun superamento; 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante
il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i
programmi di cui all'art. 8, comma 3; 4) ogni tre anni a decorrere dalla
prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del
programma in corso di attuazione; b) entro sei mesi dalla fine di ciascun
anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1
e 2, e all'art. 9.
L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al
Ministero della sanita'. 2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla
Commissione europea: a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i
livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi
di cui al comma 1, lettera a), numero 3); c) ogni tre anni dalla prima
comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;
d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le
informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda
dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel
quadro della relazione settoriale di cui all'art. 4 della direttiva
91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e
la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente; e) i metodi utilizzati per la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente di cui all'art. 5. 3. Il
Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita',
comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati
di: a) approvare i dispositivi di misurazione; b) garantire la qualita'
delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando
il rispetto di tale qualita', in particolare mediante controlli
effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee
in materia di garanzia della qualita'; c) effettuare l'analisi dei metodi
di valutazione; d) coordinare sul territorio italiano i programmi di
garanzia della qualita' su scala comunitaria organizzati dalla
Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al
pubblico". Nota all'art. 9: - L'art. 9 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 2. Nota all'art. 10:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu'
alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali: a) i livelli
di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine
di tolleranza; b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il
valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno
specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di
tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed
agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i
termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori
limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli
organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni
di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere
superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del
caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo
avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede
alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea
coinvolti allo scopo di risolvere la situazione. 7. Qualora le zone di
cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene
individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i
rispettivi piani.". Note all'art. 11: - L'art. 11 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 11 (Informazione al pubblico). - 1. Lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla
qualita' dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione
del pubblico, nonche' degli organismi interessati. 2. Le informazioni di
cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.".
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento delle soglie
d'allarme).
- 1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita'
individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 garantiscono che siano
prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d).
Inoltre trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i dati relativi
ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al
Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione
europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.".
Nota all'art. 15:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Note all'art. 16:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 20: - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nella nota all'art. 2.
Nota all'art. 21: - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 22: - Il comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 e' riportato nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 23: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 24: - L'art. 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 5. Nota all'art. 27: - L'art. 6 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note
all'art. 2.
Nota all'art. 28: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 31: - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 32: - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 33: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 36: - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 37: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 38:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il
seguente: "Art. 14 (Disposizioni transitorie).
- 1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c),
restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in
vigore dei pertinenti decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in
vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli
obiettivi di qualita', i livelli per la protezione della salute e della
vegetazione, nonche' le disposizioni sull'informazione della popolazione
stabiliti: a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria
nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; b) dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di
qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti
attuativi; c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994
recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane,
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1994; d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di
inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13
luglio 1996; e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994
recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti
di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di
alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 ,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del
13 dicembre 1994. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le
regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al
Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite
dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli
inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualita' dell'aria
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base
della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione,
e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad
individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o
piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e
delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla
gestione di tali situazioni di rischio. 2. Nelle zone di cui al comma 1,
le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare
nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme. 3. I piani devono, a seconda dei
casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione
delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono
al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme". -
L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato
nella nota all'art. 10.
- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai
valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione
preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati
in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali
da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i
livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al
fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile
con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata".
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 9 del decreto del
Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, recante "Criteri per
l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della
qualita' dell'aria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 126 del 31 maggio 1991, e' il seguente: "Art. 9
(Commissione tecnico-scientifica piani di risanamento e tutela della
qualita' dell'aria).
- 1. Per l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria e' istituita con decreto del Ministro
dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanita' e
delle regioni. 2. La commissione e' presieduta dal direttore generale per
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero
dell'ambiente". - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, e' riportato nella nota all'art. 10.
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.
92 (supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 5 (Poteri
sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti
alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che
provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si
applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo'
adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il
provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e
alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in
materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
Nota all'art. 39:
- L'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163,
recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 dell'11 giugno 1999, come modificato dal decreto che qui si
pubblica, e' il seguente:
Allegati
---->
vedere allegati da pag. 22 a pag. 79 del S.O. <----
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