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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente
attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 recante "Recepimento
delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e
97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del
27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999 concernente
il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche
alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1
1. Le sostanze riportate
nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti
29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del
Ministro della sanita' 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal
decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999.
Art. 2
1. Nella premessa
dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 1, e' aggiunta la seguente nota R: "Nota R. La
classificazione "cancerogeno" non e' necessaria per le fibre il
cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due
errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 \mu m".
Art. 3
Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003. Il presente
decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108
Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2
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Sostanze |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note
=====================================================================
4 - cloroanilina .... |612-137-00-9 |203-401-0| 106-47-8 |
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Fibre ceramiche refrattarie; | | | |
fibre per scopi speciali, | | | |
escluse quelle espressamente | | | |
indicate nell'allegato 1 | | | |
della direttiva 67/548/CEE: | | | |
(fibre artificiali vetrose | | | |
(silicati) che presentano | | | |
un'orientazione casuale e un | | | |
tenore di ossidi alcalini e | | | |
ossidi alcalino-terrosi (Na | | | |
in base 2 0 + K in base 2 O +| | | |
CaO + MgO + BaO) inferiore o | | | |
pari al 18% in peso) .... |650-017-00-8 | | | R
Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2
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Sostanze |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note
=====================================================================
6-(2-cloroetil)- | | | |
6(2-metossietossi)- | | | |
2,5,7,10-tetraossa- | | | |
6-silaundecano; | | | |
etacelasis .... |014-014-00-X |253-704-7|37894-46-5|
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