MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2002
Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/4/2001)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 recante "Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1

1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999.

Art. 2

1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, e' aggiunta la seguente nota R: "Nota R. La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 \mu m".

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108

Allegato
            Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

=====================================================================
          Sostanze           |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note
=====================================================================
4 - cloroanilina ....        |612-137-00-9 |203-401-0| 106-47-8 |
---------------------------------------------------------------------
Fibre ceramiche refrattarie; |             |         |          |
fibre per scopi speciali,    |             |         |          |
escluse quelle espressamente |             |         |          |
indicate nell'allegato 1     |             |         |          |
della direttiva 67/548/CEE:  |             |         |          |
(fibre artificiali vetrose   |             |         |          |
(silicati) che presentano    |             |         |          |
un'orientazione casuale e un |             |         |          |
tenore di ossidi alcalini e  |             |         |          |
ossidi alcalino-terrosi (Na  |             |         |          |
in base 2 0 + K in base 2 O +|             |         |          |
CaO + MgO + BaO) inferiore o |             |         |          |
pari al 18% in peso) ....    |650-017-00-8 |         |          | R

    Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

=====================================================================
          Sostanze           |Numero indice|Numero CE|Numero CAS|Note
=====================================================================
6-(2-cloroetil)-             |             |         |          |
6(2-metossietossi)-          |             |         |          |
2,5,7,10-tetraossa-          |             |         |          |
6-silaundecano;              |             |         |          |
etacelasis ....              |014-014-00-X |253-704-7|37894-46-5|
  
     
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
              

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi