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IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane
Visto il punto 5 della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 che ammette ad aliquote ridotte di accisa la benzina e gli oli da
gas utilizzati per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
Visto l'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che fissa
il trattamento fiscale agevolativo per il gasolio utilizzato per il
riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
Visto l'art. 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, il quale dispone che le
aliquote ridotte di accisa ed il trattamento fiscale agevolativo sopra
indicati si applicano alla benzina ed agli oli da gas, previa
denaturazione da effettuare secondo le modalita' stabilite dall'art. 4
del citato regolamento;
Visto l'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento n. 454, il quale
prevede per gli oli minerali agevolati, utilizzati per usi agricoli,
l'adozione di idonee formule di denaturazione;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961, nel quale
sono indicate le sostanze adulteranti e coloranti da aggiungere agli oli
minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca,
dei motopescherecci e delle macchine agricole;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985, con il
quale viene sostituita la sostanza adulterante "difenilammina"
con la sostanza denominata "tracciante RS";
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con il
quale viene sostituita la sostanza adulterante "furfurolo" con
la sostanza denominata "marcante A", che si identifica con
quella denominata "Solvent yellow 124" prevista nella decisione
della Commissione europea del 13 luglio 2001 come marcatore europeo;
Visti gli articoli 1 e 3 della predetta decisione della Commissione delle
Comunita' europee che fissano l'obbligo per gli Stati membri di adottare
come marcatore fiscale comune per il gasolio ed il petrolio lampante la
sostanza denominata "Solvent yellow 124" e ne fissano l'obbligo
di adozione a decorrere dal 1 agosto 2002;
Ritenuto, pertanto, che l'obbligo sancito dalla suddetta decisione
risulta gia' rispettato in base al disposto dell'art. 1 del decreto
ministeriale 19 maggio 1992;
Considerata la necessita' di attestare formalmente, in via ricognitiva,
tale rispetto; Adotta la seguente determinazione:
Art. 1
Formule di denaturazione
1. La benzina senza
piombo, colorata con le sostanze di cui al decreto ministeriale 6 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997, per
essere ammessa all'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della
tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
continua ad essere denaturata con la formula vigente sulla base del
decreto ministeriale 19 maggio 1992, aggiungendo, per ogni 100 kg di
prodotto, le seguenti sostanze:
a) grammi 3 di "violetto alizarina A base" e grammi 13 di
toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art, 1,
comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente
differente denominazione commerciale, ma proprieta' fisiche e chimiche,
tonalita' e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione
finanziaria;
b) grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta
solvente da petrolio;
c) grammi 3 di "tracciante RS".
2. Gli oli da gas o gasolio, per essere ammessi alle aliquote ridotte
previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e all'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, continuano ad essere denaturati con la formula vigente
sulla base dcl decreto ministeriale 19 maggio 1992, con l'aggiunta, per
ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze
a) grammi 5 di "verde alizarina G base" e grammi 13 di toluolo
o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art. 1, comma
2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente
differente denominazione commerciale, ma proprieta' fisiche e chimiche,
tonalita' e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione
finanziaria;
b) grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta
solvente da petrolio;
c) grammi 3 di "tracciante RS".
La presente determinazione
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2002 Il
direttore: Guaiana
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