|
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n.7640
Ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a
Parigi del 13 gennaio 1993 - Chiarimenti in materia di importazione,
esportazione o comunque trasferimento dei composti chimici elencati nella
tabella 2(B) e nella tabella 3 - Dichiarazioni consuntive anno 2001.
(Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 5/2/2001) |
|
(CIRCOLARE n. 764037).
Ai Ministeri Alle camere di
commercio
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alle associazioni di categoria
A tutte le imprese interessate
Sono giunti a questa
Direzione generale alcuni quesiti in ordine agli adempimenti in materia
di importazione, esportazione o comunque trasferimento dei composti
chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 dell'annesso della
Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 ratificata con la legge del 18
novembre 1995, n. 496, cosi' come modificata dalla successiva legge del 4
aprile 1997, n. 3. Il Ministero delle attivita' produttive, avvalendosi
della facolta' esposta dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 93/1997, ha
modificato, con il decreto ministeriale del 16 agosto 2001, la soglia di
dichiarabilita' delle miscele contenenti composti appartenenti alla
tabella 2(B) ed alla tabella 3 esentando dall'obbligo di dichiarazione i
soggetti che trattino tali miscele con una quantita' di dette sostanze in
percentuale inferiore al 30 per cento (in precedenza la legge n. 93/1997
prevedeva una soglia del 15%).
Tale disposizione, anche sulla scorta di quanto in discussione presso il
segretariato della Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
(OPAC) a l'Aia in materia di armonizzazione delle dichiarazioni dei
flussi di sostanze chimiche tra Stati parte, deve intendersi nel senso
che non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione quei soggetti che
importino, esportino o comunque trasferiscano miscele di sostanze
chimiche nelle quali il singolo composto, appartenente alla tabella 2(B)
o alla tabella 3, sia presente in quantita' inferiore al 30% in peso.
Con l'occasione si ricorda che tutti i soggetti interessati dalla legge
n. 496/1995 devono presentare la dichiarazione consuntiva per l'anno 2001
entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio dell'anno successivo a
quello oggetto di dichiarazione (nel caso specifico il 1 marzo 2002).
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questa amministrazione in
unica copia, complete in ogni loro parte e firmate in tutte le pagine dal
legale rappresentante dell'azienda, entro e non oltre il termine previsto
mediante: raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. - Ufficio armi
chimiche, via Molise n. 19 - 00187 Roma, o, in alternativa, mediante fax
al numero: 06/47887850.
In caso di invio a mezzo fax l'impresa e' tenuta a custodire l'originale
con gli estremi della spedizione.
Per quanto riguarda le modalita' di compilazione delle dichiarazioni si
fa riferimento, per quanto non in contrasto con quanto illustrato in
precedenza, alla modulistica ed alle linee guida contenute nelle
circolari del 4 aprile 1997, n. 37877, del 30 luglio 1997 n. 358420, del
22 gennaio 1998, n. 775036, del 2 febbraio 1999, n. 775043.
La documentazione completa riguardante la legge n. 496/1995 e'
disponibile sul sito Internet all'indirizzo: http://www.minindustria.it/
voce: "indice degli argomenti"; titolo "Armi chimiche
- legge n. 496".
Roma, 18 gennaio 2002
Il direttore generale:
Visconti
|