MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2001
Corresponsione delle tariffe in euro per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose.

(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25/1/2002)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 24;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 24 settembre 1999, concernente tariffe per l'istruttoria sulle notifiche relative a nuove sostanze chimiche pericolose;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Considerato che per le prestazioni poste in essere dal 1 gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dal 1 gennaio 2002, le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' di cui alle premesse, devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato dall'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato del predetto decreto.
2. Il pagamento e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 10088011 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
3. Nel versamento e' indicata la causale contenente nome ed indirizzo del richiedente nonche' l'oggetto della richiesta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Allegato

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'UNITA' DI NOTIFICA RELATIVAMENTE
ALLA  VERIFICA DELLE NOTIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO
   LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1997, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Esame fascicolo di base comprendente la documentazione      |
inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A|
- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)               |5.164,57
---------------------------------------------------------------------
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione  |
inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte A|
- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)               |7.746,85
---------------------------------------------------------------------
Informazioni e prove complementari richieste per            |
quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra 10|
e 100 tonnellate all'anno (allegato VIII, livello 1 -       |
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)                 |2.582,28
---------------------------------------------------------------------
Informazioni e prove complementari richieste per            |
quantitativi di sostanze immesse sul mercato compresi tra   |
100 e 1000 tonnellate all'anno (allegato VIII, livello 1 -  |
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)                 |5.164,57
---------------------------------------------------------------------
Informazioni e prove complementari richieste per            |
quantitativi di sostanze immesse sul mercato superiori a    |
1000 tonnellate all'anno (allegato VIII, parte B - decreto  |
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)                         |7.746,85
---------------------------------------------------------------------
Esame fascicolo di base comprendente la documentazione      |
inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte B|
- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)               |1.549,37
---------------------------------------------------------------------
Esame fascicolo di base non comprendente la documentazione  |
inerente alla valutazione del rischio (allegato VII, parte B|
- decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 529)              |2.582,28
---------------------------------------------------------------------
Esame fascicolo di base (allegato VII, parte C - decreto    |
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)                         |  516,46
---------------------------------------------------------------------
Esame fascicolo di base (allegato VII, parte D - decreto    |
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52)                         |1.549,37
---------------------------------------------------------------------
Ricerca e sviluppo                                          |1.032,91
---------------------------------------------------------------------
Notifiche successive                                        |  516,46

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 novembre 2001
Corresponsione delle tariffe in euro per le verifiche relative alla buona pratica di laboratorio.

(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25/1/2002)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 che attua le direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 1993 che fissa le somme relative alle tariffe che devono essere versate dai richiedenti per le prestazioni fornite dal Ministero della sanita' per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo sopraccitato;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; Considerato che le prestazioni poste in essere dal 1 gennaio 2002 gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dal 1 gennaio 2002 le somme relative alle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 1993 devono essere corrisposte in euro secondo quanto riportato nell'allegato al presente decreto, che sostituisce l'allegato 1 del decreto 7 gennaio 1993.
2. Il pagamento e' effettuato a cura dei richiedenti sul c/c postale n. 10088011 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
3. Nel versamento e' indicata la causale contenente nome ed indirizzo del richiedente nonche' l'oggetto della richiesta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Allegato


                       Settori                    Tariffe (euro)
                         --                            --

Centri di saggio

1. Esame della comunicazione e relativa
documentazione del centro di saggio a
effettuare ricerche secondo i principi
di B.P.L.; verifiche presso il centro
di saggio con:


      fino a 2 ispettori ....                      2.065,83
      fino a 4 ispettori....                       3.098,74
      più di 4 ispettori....                       4.131,66


2. Esame della comunicazione e relativa
documentazione di ogni successiva
variazione significativa di quanto già
esaminato e verificato al punto 1....              1.032,91


3. Rilascio di certificazione di conformità           51,65
    
  
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