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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare interventi in
materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento
interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in
materia di rimborsi IVA, nonche' di modificare la classificazione dei
combustibili derivati dai rifiuti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza, in
considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari
della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei
conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del
gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di
ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la
riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di aumentare le
poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione
dell'euro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche
agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCISE
Art. 1.
Oli emulsionati
1. Le aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno
2002.
Art. 2.
Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno
2002.
Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 4.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno 2002.
Art. 5.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e
fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione
prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti: a) agli
enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti
autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge
28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente
rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei
limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine
del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di
gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono,
altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del
beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31
agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal
regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5. Nell'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente
modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola: "purche'"
sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui"; b) le parole:
"il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15
per cento".
Art. 6.
Soppressione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti
1. E' soppressa l'imposta
di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce
"IMPOSIZIONI DIVERSE". 2. L'articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 62
(Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC
2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota
prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle
preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza
comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella
fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per
l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica
si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a
tali impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e
25. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre
sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma
4.".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
ottobre 2002.
Art. 7.
Istituzione di un
contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale
1. A decorrere dal 1
ottobre 2002, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di
trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di
basi lubrificanti, nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli
impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di
incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione
delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per
1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di
risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si
applica: a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999),
di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale,
su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su
quelli introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti
(codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e
merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli
minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC
2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice
NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da
soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche
di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi
in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si
considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi
alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di
carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche
impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e': a) il fabbricante, per i
prodotti ottenuti in territorio nazionale; b) l'acquirente, per i
prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di
provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o
trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica: a) per i prodotti
nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o
consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del
ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato
membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di
un'impresa, arte o professione; c) per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, all'atto dell'importazione.
6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' all'attivita'
di rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita'
produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita'
di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti
menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a
subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi
dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella
lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella
produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse
legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto. 9. Per la
violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica,
salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro. 10. I
funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di
finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli
nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad
essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 11. Al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"1-bis) il combustibile derivato da rifiuti"; b) nell'articolo
33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
articoli
dall'8 al 18 omissis
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