|
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento politiche
fiscali - Roma
Alla Confcommercio - Roma
All'ASSIC - Milano
Alla Confesercenti - Roma
Alla Federchimica - Milano
All'Assodistillatori - Roma
E' stata constatata una proliferazione di
offerte al dettaglio di
prodotti detergenti a base di alcole etilico per uso domestico,
formulati e presentati con modalita' suscettibili di ingenerare
confusione nel consumatore rispetto alle usuali confezioni di alcole
denaturato con denaturante generale.
In particolare, si tratta di prodotti presentati in confezioni e
con etichette del tutto simili a quelle utilizzate per l'acole
etilico denaturato con denaturante generale. Il consumatore e'
facilmente tratto in inganno, in quanto solo con un attento esame
delle indicazioni riportate in etichetta consente all'acquirente di
percepire la effettiva diversita'.
Il rischio di confusione tra le due diverse categorie di prodotti,
sia per il consumatore che per il distributore, e' reso ancora piu'
evidente dal fatto che questi alcoli con detergenti vengono
presentati con una colorazione rosa identica al caratteristico colore
dell'alcole denaturato con denaturante generale.
Al riguardo si ritiene utile precisare che il decreto 9 luglio
1996, n. 524 "Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da
accisa", all'art. 1, comma 1, stabilisce che il denaturante generale
e' costituito dalle seguenti sostanze preventivamente sciolte in due
litri di metiletilchetone:
a) tiofene: grammi 125;
b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.
Il citato decreto n. 524/1996, all'art. 2, comma 4, stabilisce che
l'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti detergenti
per uso domestico deve essere denaturato con l'aggiunta ad ogni
ettanidro di alcole delle seguenti sostanze:
a) 4.000 grammi di isopropanolo;
b) 500 grammi di metiletilchetone;
c) 2 grammi di bitrex.
Da quanto sopra emerge che:
il colorante (C.I. Reactive Red 24) puo' essere utilizzato
soltanto per il denaturante generale;
l'alcole impiegato nella fabbricazione di prodotti detergenti per
uso domestico e degli altri prodotti elencati all'art. 2, comma 4,
del decreto n. 524/1996 deve essere denaturato con le sostanze
denaturanti ivi indicate tra le quali non compaiono i coloranti.
Pertanto, i predetti prodotti indicati all'art. 2, comma 4, del
decreto n. 524/1996 che contengono coloranti rossi o simili, non sono
conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa e sono tali da
confondere i consumatori in particolare quando sono esposti per la
vendita accanto a quelli di cui all'art. 1 del citato decreto n.
524/1996.
La confusione e' ancor piu' evidente quando nella designazione del
prodotto si fa riferimento all'alcool con caratteri grandi e questo
risulta utilizzato in quantita' minime.
L'esigenza di trasparenza commerciale va in ogni caso assicurata
non solo per evitare illecita concorrenza tra le aziende ma
soprattutto per evitare di confondere il consumatore nell'acquisto
dei prodotti in parola.
Quanto sopra premesso, l'alcool etilico nei prodotti in parola deve
essere almeno il 90%.
I prodotti suddetti, pertanto, che contengono alcool etilico in
misura inferiore al 90% non possono riportare in rilievo
l'indicazione dell'alcool stesso ne' possono essere colorati con
coloranti rosa o assimilabili alla colorazione ottenibile col
processo di denaturazione previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto
n. 524/1996.
Gli organi di vigilanza sono invitati ad intervenire perche' venga
assicurata lealta' commerciale e garantita la tutela degli interessi
dei consumatori.
Si invita, altresi', in particolare, la grande distribuzione
organizzata a non porre in vendita prodotti che non sono conformi ai
principi sopraevidenziati.
Roma, 12 ottobre 2001
Il direttore generale: Visconti
|