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LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del
28 gennaio 2009;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 8, comma
6;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 4 che,
riservando l'attivita' programmatoria in materia di edilizia scolastica
alle regioni, ha previsto, al riguardo, l'assegnazione di finanziamenti
aggiuntivi dello Stato ai competenti enti locali attraverso l'attuazione
di piani triennali regionali, formulati sulla base delle richieste
avanzate dagli enti medesimi, prioritariamente destinati alla messa in
sicurezza delle scuole, l'ultimo dei quali, tuttora in corso,
interamente dedicato a tale finalita' ed integralmente compartecipato
con le amministrazioni territoriali interessate;
Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
previsto l'attivazione, nell'ambito del Programma delle infrastrutture
strategiche formulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di
un Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole con
particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, a
fronte del quale sono stati, al momento, finanziati due Piani stralcio;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in
particolare il comma 1 che ha disposto il consolidamento, a regime,
dell'assegnazione al Piano predetto di una percentuale non inferiore al
5% delle risorse complessivamente assegnate al su indicato Programma
delle infrastrutture strategiche nel quale esso si inserisce;
Visti, altresi', i successivi commi dell'art. 7-bis citato, che hanno
previsto la revoca e la riassegnazione di risorse precedentemente
attribuite alle Amministrazioni territoriali per l'attivazione di opere
di edilizia scolastica e non compiutamente utilizzate, l'introduzione di
particolari modalita' operative per lo snellimento delle procedure e
l'accelerazione del completamento delle opere, nonche' l'immediata messa
in sicurezza di non meno di 100 edifici scolastici caratterizzati da
particolare criticita' sotto il profilo della sicurezza sismica;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 18 luglio 2008, che ha previsto uno sviluppo di investimenti di
circa 300 milioni di euro per l'attivazione di opere di edilizia
scolastica per l'anno 2008, integralmente destinati alla messa a norma
degli istituti scolastici;
Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 13 novembre
2008, con la quale si e' proceduto, con apposita ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, alla ripartizione del fondo di
cui all'art. 32-bis della legge n. 326/2003, implementato di 20 milioni
di euro annui per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici
scolastici di cui all'art. 2, comma 276, della legge n. 244/2008;
Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e l'INAIL, relativo
all'attuazione di un apposito piano di finanziamento per un importo
complessivo di 100 milioni di euro per l'adeguamento a norma delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ed, in particolare, gli
articoli 18 e 20;
Preso atto dello stato di avanzamento delle attivita' di competenza
delle regioni e degli enti locali e delle intervenute sollecitazioni da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
per la tempestiva conclusione delle stesse, finalizzate al definitivo
completamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, prevista
dall'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Considerato che recenti incidenti verificatesi all'interno delle
strutture scolastiche presenti sul territorio nazionale hanno
evidenziato una significativa vulnerabilita', anche di carattere non
strutturale, del patrimonio edilizio scolastico presente sul territorio
citato e conseguenti situazioni di pericolo per l'incolumita' degli
alunni e del personale scolastico;
Considerato che le circostanze su accennate ed i connessi rischi di
incidenti impongono di procedere con immediatezza ad interventi di
verifica delle condizioni di vulnerabilita' di elementi non strutturali
e di impianti, al fine di provvedere tempestivamente alla relativa
eventuale riattazione (ad esempio, attraverso l'eliminazione dei
controsoffitti pesanti o la sostituzione degli stessi con controsoffitti
leggeri e pertanto non pericolosi in caso di caduta);
Considerato, altresi', che tali situazioni di rischio, dovute, a titolo
di esempio, alla presenza di oggetti, impianti, apparecchiature, arredi,
rivestimenti, infissi eccessivamente pesanti e mal posizionati o
ancorati alle strutture, si rivelano ancora piu' gravi e bisognose di
interventi urgenti nelle zone del Paese soggette al rischio sismico, in
quanto anche un movimento tellurico di limitata intensita', e non
pregiudizievole per le strutture, potrebbe determinare il crollo di
elementi non strutturali in condizioni di instabilita' e precarieta';
Ritenuta urgente e non piu' procrastinabile la messa in atto di
interventi di verifica dell'esistenza di eventuali situazioni di
pericolo all'interno degli edifici scolastici, a tutela della pubblica
incolumita';
Tenuto conto che le vigenti disposizioni ed, in particolare, l'art. 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23 attribuiscono agli enti locali
l'onere della realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e
straordinaria, compresa la messa a norma ed in sicurezza, degli immobili
adibiti all'uso scolastico con relative pertinenze ed impiantistica ed,
in particolare, ai comuni con riferimento alle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado ed alle province limitatamente a
tutti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed ai
convitti ed alle istituzioni educative statali;
Tenuto altresi' conto che compete alle regioni la programmazione e
pianificazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, ivi
compresi quelli realizzati con il concorso dello Stato e degli enti
locali attraverso finanziamenti aggiuntivi;
Considerato che, in coerenza con gli interventi e le attivita'
sopraindicate e nell'ambito della sperimentata collaborazione tra i
livelli istituzionali a diverso titolo competenti, si rende necessario,
per far fronte alle emergenze piu' sopra richiamate, intraprendere
un'azione sistematica di ricognizione e valutazione della presenza di
situazioni di pericolo per coloro che operano negli edifici scolastici,
da realizzare attraverso apposite squadre tecniche, incaricate di
effettuare in tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado,
sopralluoghi finalizzati all'individuazione di situazioni di rischio
connesse alla vulnerabilita' degli impianti e degli elementi non
strutturali;
Vista la proposta d'intesa tra Governo, regioni e province autonome ed
enti locali pervenuta alla Segreteria della Conferenza Unificata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota
prot. 141 del 22 gennaio 2009 e dalla predetta Segreteria diramata, con
nota del 23 gennaio 2009, con la contestuale convocazione di una
riunione tecnica tenutasi il 26 gennaio 2009, nel corso della quale e'
stato concordato un testo definitivo;
Vista la nota della Segreteria della Conferenza Unificata con la quale
e' stato diramato, in data 27 gennaio 2009, il predetto testo
concordato, per l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
Unificata;
Considerato che a seguito all'incontro politico tenuto il 27 gennaio
2009 sono state apportate delle modifiche al richiamato testo, che sono
state trasmesse dalla Segreteria della Conferenza Unificata, con nota
del 28 gennaio 2009;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle
regioni e delle province autonome e degli enti locali, con la richiesta
al Governo di impegnarsi a riferire in Conferenza Unificata
sull'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi che saranno
attuati e sull'elenco delle priorita' che saranno individuate;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, le autonomie locali nei termini di seguito riportati:
Per le finalita' indicate in premessa, entro dieci giorni dalla
pubblicazione della presente Intesa sono istituiti, presso ciascuna
regione e provincia autonoma, che ne hanno il coordinamento, appositi
gruppi di lavoro, composti da rappresentanti dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, dell'Ufficio scolastico regionale,
dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, con il compito di costituire, nei
successivi quindici giorni, squadre tecniche incaricate
dell'effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del rispettivo territorio, diretti
all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilita'
di impianti ed elementi di carattere non strutturale, programmandone le
attivita' anche sul piano temporale.
Ciascuna squadra tecnica sara' composta da due unita', di cui una
appartenente ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche e
l'altra, in relazione agli ambiti territoriali e le tipologie di
istituti, in servizio presso province, comuni e, ove necessario regioni
ed in possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnica.
Le squadre saranno coadiuvate, nel corso dei singoli sopralluoghi, dal
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'istituzione
scolastica interessata. Qualora entro quaranta giorni dalla data di
pubblicazione della presente Intesa non siano stati ancora istituiti i
Gruppi di lavoro, le squadre tecniche, ovvero intraprese le attivita' di
monitoraggio, il Prefetto territorialmente competente provvedera' ad
assicurarne, l'istituzione e/o l'avvio; la prosecuzione delle attivita'
susseguenti all'eventuale intervento prefettizio continuera',
successivamente, ad essere garantita dal Gruppo di lavoro regionale. A
conclusione di ogni sopralluogo sara' redatto un verbale predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato A), che indichi, tra l'altro, gli
eventuali interventi gia' effettuati, le situazioni di criticita'
riscontrate negli elementi non strutturali e le misure necessarie per
rimuoverle, con una prima stima di massima dei relativi costi. Ove nel
corso del sopralluogo emerga la possibilita' dell'adozione di
provvedimenti di chiusura anche parziale dell'edificio, necessari per
consentirne l'immediata messa in sicurezza, la squadra segnala, con
urgenza, all'ente locale direttamente obbligato ed al Gruppo di lavoro
regionale, nonche' al Prefetto della provincia nella quale l'istituzione
scolastica e' ubicata, la necessita' di attivare gli specifici
interventi. Allo scopo di favorire e sostenere le attivita' di cui
sopra, saranno resi disponibili da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca le informazioni, gli elementi ed i dati
al momento contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
A tal fine la banca dati, come allestita a fronte delle comunicazioni e
degli aggiornamenti da parte delle competenti regioni, sara'
consultabile on line da ciascun Gruppo di lavoro regionale
territorialmente competente, al quale, per tale finalita', saranno
tempestivamente fornite le opportune istruzioni ed i necessari codici
d'accesso. La materiale disponibilita' ed esaustivita' della predetta
banca dati non potra', in ogni caso, assumersi come presupposto
necessario per il concreto avvio delle azioni definite dalla presente
Intesa. Sulla base dei dati dell'Anagrafe citata, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca redigera' una prima
lista delle priorita' per i sopralluoghi basata sui seguenti indicatori:
vetusta', zona sismica, tipologia edilizia, stato di manutenzione,
completezza delle certificazioni rilevanti, presenza di elementi non
strutturali potenzialmente pericolosi. I sopralluoghi dovranno essere
effettuati su tutti gli edifici delle scuole pubbliche, di ogni ordine e
grado, ricadenti nel territorio di competenza dei singoli Gruppi di
lavoro regionali, assicurando priorita' a quelli gia' individuati nella
precitata lista ed a quelli per i quali siano state evidenziate
situazioni di pericolo a seguito di eventuali segnalazioni provenienti
dai dirigenti scolastici e dai responsabili del servizio di prevenzione
e protezione.
Qualora l'ente locale competente sia gia' in possesso delle informazioni
aggiornate richieste dalla presente Intesa potra' trasmetterle
direttamente al Gruppo di lavoro regionale, utilizzando comunque il
modello riportato nell'allegato A. Nell'intento di fornire linee guida
da seguire nell'effettuazione dei sopralluoghi, il predetto allegato A
alla presente Intesa riporta un elenco sintetico delle indicazioni utili
e delle situazioni da esaminare, fermo restando che ogni altra evidente
situazione non ricompresa in tale elenco, ma ritenuta in grado di
determinare condizioni di rischio per gli utenti, andra' comunque
riportata nel verbale. I verbali, come sopra definiti e puntualmente
sottoscritti dai relativi compilatori, dovranno essere inoltrati ai
provveditorati interregionali alle opere pubbliche territorialmente
competenti, che provvederanno ad acquisirli ed a renderli disponibili,
secondo modalita' definite dal tavolo di monitoraggio di cui all'ultimo
capoverso, al Gruppo di lavoro regionale. Il predetto Gruppo provvedera'
a diffonderle alle amministrazioni interessate, le quali, nell'ambito
delle rispettive competenze, ne terranno conto anche ai fini della
programmazione dei relativi interventi. Le informazioni acquisite sulla
base delle rilevazioni attivate saranno utilizzate per l'integrazione e
l'aggiornamento, per ogni immobile adibito all'uso scolastico, dei dati
gia' contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui
all'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Le attivita' oggetto della presente Intesa dovranno essere concluse
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa.
Al fine di favorire il pieno raggiungimento delle finalita' sottese
all'iniziativa, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segreteria della Conferenza Unificata, un tavolo di
monitoraggio e valutazione delle attivita', composto da rappresentanti
delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni centrali
interessate.
Roma, 28 gennaio 2009
Il presidente: Fitto Il
segretario: Siniscalchi
Allegato A
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