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Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca (20/2/2002) | ||||
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Visto l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità; visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche, che coinvolgono aspetti della vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la solidarietà, l'ambiente, la protezione civile, l'ecologia; visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97; vista la direttiva del ministro della Pubblica istruzione 3 dicembre 1999, n. 292, recante linee di indirizzo per la presentazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di educazione alla salute da parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento di attività di formazione; visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999; visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dipendente del comparto Scuola sottoscritto il 31 agosto 1999; vista la direttiva 16 agosto 2000, n. 202, sul sistema di formazione continua del personale della scuola; visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 2 e 12 aprile 2001 con i quali sono state definite le classi delle lauree universitarie e delle lauree specialistiche dell'ordinamento didattico universitario; visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, nell'attribuire all'INAIL la tutela integrale dei lavoratori ed in particolare affida compiti di sostegno finanziario all'adozione di misure di prevenzione; l'anno duemiladue (2002) il mese di febbraio il giorno venti (20) tra il Ministero e l'INAIL premesso che le parti:
premesso che il Ministero:
premesso che l'INAIL:
si conviene e si stipula
quanto segue:
Modalità di attuazione
Art. 2 Impegni Il Ministero si impegna in particolare a :
L'INAIL si impegna in particolare a:
Articolo 3 Organismo per l'attuazione del protocollo La realizzazione del programma di collaborazione cui all'articolo 1 del presente atto attraverso la proposizione di un piano progettuale articolato, organico e sistematico di azioni e iniziative - ispirate anche a logiche di decentramento - da sottoporre agli Organi competenti, il coordinamento delle fasi di avanzamento dei progetti, il monitoraggio, la elaborazione di proposte di sviluppo, nonché la formulazione del progetto per l'attuazione della prima iniziativa attuativa dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato A), sono demandate ad apposito Organismo paritetico composto da tre rappresentanti del Ministero e da tre rappresentanti dell'INAIL, designati dalle parti; il suddetto Organismo paritetico sarà coadiuvato per l'elaborazione progettuale in termini analitici e nelle fasi attuative da appositi Gruppi di Progetto, espressione delle professionalità dell'INAIL e del Ministero, individuate dalle parti di volta in volta in considerazione delle caratteristiche e delle specificità dei singoli progetti, ed eventualmente integrati, tenuto conto di quanto specificato all'articolo 1, secondo comma; il coordinamento del Comitato paritetico e' affidato a un Sottosegretario di Stato, indicato dal Ministro. Art. 4 Profili gestionali I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa verranno curati, per il Ministero, dal Servizio per la Comunicazione, che assicurerà il necessario raccordo con altri Uffici centrali e periferici.
Durata Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale, e può essere modificato e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.
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