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Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO
1
Finalità
1. La
presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l’adeguamento e
lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici
esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del
sistema scolastico ligure.
2. L’azione della Regione è finalizzata in particolare a garantire:
-
l’adeguamento
degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
-
la
riqualificazione del patrimonio esistente;
-
l’adeguamento
dell’edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di
riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica
ed alla sperimentazione, nonché al soddisfacimento del fabbisogno
dell’utenza;
-
la
promozione di concorsi di progettazione di opere aventi particolare
rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilità ambientale e del
risparmio energetico.
ARTICOLO
2
Funzioni
della Regione
1. Sono di
competenza della Regione:
-
la
programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli
interventi di edilizia scolastica;
-
la
definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la
progettazione e realizzazione degli interventi;
-
la
definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la
conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio
di edilizia scolastica;
-
la
promozione di forme di parternariato istituzionale e/o di
pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.
ARTICOLO
3
Programmi
di intervento
1. La
Giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani
annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul
territorio.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la
concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale
in materia di edilizia scolastica.
3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei
vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:
-
di
adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza,
di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;
-
su
edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche
degli andamenti demografici;
-
di
recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da
destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi
inseriti nell’ambito di programmi complessi di riqualificazione
urbana;
-
di
promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o
recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare
riguardo all’uso dei materiali non nocivi, all’adozione di scelte
volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti
energetiche rinnovabili ed alternative.
4. Le
risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento
degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole
dell’obbligo.
5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come
definiti dalle norme vigenti.
ARTICOLO
4
Finanza
di progetto
1. La
Regione promuove l’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e
di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate
alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e,
comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione
e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.
ARTICOLO
5
Norma
finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
-
prelevamento,
ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15,
di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla
U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2003;
-
iscrizione
di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all’U.P.B. 7.203
“Edilizia scolastica” dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno finanziario 2004.
2. Agli
oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO
6
Norma
transitoria
1. In fase
di prima applicazione le risorse a bilancio regionale per il corrente
esercizio sono destinate alla realizzazione di interventi compresi nel
vigente Piano Generale Triennale di edilizia scolastica, relativo agli
anni 2003/2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6
febbraio 2004 n. 5, che siano rivolti a dare risoluzione al problema
della carenza di aule.
2. Prioritariamente le risorse sono attribuite agli interventi realizzati
nei Comuni che sono compresi, in ordine alla classe di appartenenza,
negli elenchi dei territori montani ai sensi della legge regionale 13
agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n.
97 "Nuove disposizioni per le zone montane") che non abbiano
ricevuto precedenti finanziamenti in materia di edilizia scolastica negli
ultimi cinque anni.
3. Il limite massimo del finanziamento per ciascun progetto è di euro
500.000,00.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 4 novembre 2004
IL PRESIDENTE
SANDRO BIASOTTI
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