Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate nel video
tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Cittadinanza e
Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi
dell'articolo 11 del ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni
di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»,
nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte
ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate
nella scuola dell'infanzia. (( 1-bis. Al fine di promuovere la
conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli
statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante: «Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59»:
«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1. Il Ministro
della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualita'
dell'istruzione, di una o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu'
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti
educativi, di una o piu' Regioni o enti locali, promuove, eventualmente
sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari
stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e
locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli
ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra sistemi formativi, i processi di continuita' e orientamento.
Riconosce altresi' progetti di iniziative innovative delle singole
istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali
disciplinati ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio
parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con
chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a
valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti
nuovi ((curricoli)) e nuove scansioni degli ordinamenti
degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere
riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per
l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate
anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'art. 2, commi 203 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni
nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di
corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse. 5. Sono fatte
salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le
specificita' ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai
sensi dell'art. 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.».
Art. 2
Valutazione del
comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
(( 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello
Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi
per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al
riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli
enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili
finanziari.))
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione
del comportamento e' ((effettuata mediante l'attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.)) 3. La votazione sul
comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione
della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al
comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento ((al voto inferiore a sei
decimi,)) nonche' eventuali modalita' applicative del presente
articolo
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni concerne il «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria». - Si
riportano i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»: «28. Fermo restando
quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo
economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005,
di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di
interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque
a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono
accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente
e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo
parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di
cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri
soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in
ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario
trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al
citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto
Art. 3
Valutazione sul
rendimento scolastico degli studenti
1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
((sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi
e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
(( 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita',
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
((nonche la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.))
(( 3. Nella scuola secondaria di primo grado,)) sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, ((con decisione assunta a
maggioranza dal consiglio di classe,)) un voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
(( 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:) ))
(( «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti
che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».))
(( 4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e' abrogato.))
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti,
((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della
disabilita' degli alunni,)) e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.».
Art. 4
Insegnante unico nella
scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di
((razionalizzazione)) di cui all'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nei regolamenti ((previsti dal comma 4 del
medesimo articolo 64)) e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche ((della scuola primaria))
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con
orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di
una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
(( 2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento
economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore
di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di
insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
(( 2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli
specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1
del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito
della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza
contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede,
per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle
risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da
reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del
comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei
limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1,
resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente
articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.))
(( 2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a
partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi
del ciclo scolastico.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria.»: «Art. 64 (Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/ docente, da realizzare
comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel
triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione
complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione
dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del
sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a)
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi
quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale
docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione
dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e
articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni
e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino
alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al
comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese
per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli
adempimenti di' cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 5. I dirigenti
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta
e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni
anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla
responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4
del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno
2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono
essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica
previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art.
8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali
inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete
scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano
alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro
per i' rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli
eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e
degli enti locali.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in
capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio
dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di
monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per
le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta
alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art.
1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una
quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata,
nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali
stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno
scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa
vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».
Art 5
Adozione dei libri di
testo
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti
organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l'editore ((si e' impegnato)) a mantenere invariato il
contenuto nel quinquennio, ((salvo che per la pubblicazione di
eventuali appendici di aggiornamento)) da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze,
l'adozione dei libri di testo avviene ((nella scuola primaria con
cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i
successivi sei anni.)) 11 dirigente scolastico vigila affinche'
le delibere ((dei competenti organi scolastici))
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto del
le disposizioni vigenti
Riferimenti normtivi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria: «Art. 15 (Costo dei libri
scolastici). - 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto
della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica
nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado,
tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti
organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in
tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda
dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio,
a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le
scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado
sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet,
e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni
relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente
abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni
tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto
e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a
stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on
line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria
di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e
dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.».
(( Art. 5-bis
Disposizioni in
materia di graduatorie ad esaurimento
1. Nei termini e con le modalita'
fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo
1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX
ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno
conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e
sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti
ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso
biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento
musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno
conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008
al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi
quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto
del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai
corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e'
disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 605 e 607 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o
piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei
parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la
responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili,
articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione
dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto
degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e
l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il
fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del
criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni,
uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni
2007/2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta
fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di
dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne
la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del
personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e'
predisposto per il personale docente. Analogo piano di assunzioni a
tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine
disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il
Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio
sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione
e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di
reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della
gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le
graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio
2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva
del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i
corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.
97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di
secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica
della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in
Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende
sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette
graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione
a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente
lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione
di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la
valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione
musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto
all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le
assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le
nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che
abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata
bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76
del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura
concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il
predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il
colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di
formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli
esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di
formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure
concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il
decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di
incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con
l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle
assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione
di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti
della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione,
a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari
settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di
piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio).». «607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di
cui all'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti
nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.
Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella,
e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente
periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e
requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.».
Art. 6
Valore abilitante della
laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
((e successive modificazioni,)) comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento ((nella
scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo
prescelto.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in
vigore del presente decreto
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre
1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici
universitari»: «Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. (Omissis).
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e'
preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,
rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in
relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini
dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna
e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini
dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o
istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno
funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i
ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze
sono disponibili.».
Art 7
Modifica del comma 433
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di
accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al
concorso per l'accesso alle ((scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia,)) di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono
partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui
al primo periodo, che ((superano ))il concorso ivi
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che
conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale,
ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita'
didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato.».
(( Art. 7-bis
Provvedimenti per la
sicurezza delle scuole
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,
formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non
inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia'
assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica,
le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2, comma 4, della legge
8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a finanziamenti per i
quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1°
gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti
provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei
contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati,
quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione
territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con
le stesse modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza
delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio
sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle
scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica
istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa e' disposta
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11
gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere
nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita', qualora i
lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione
ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilita' di eseguire le
opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un
soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per
assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici
scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di
particolare critica sotto il profilo della sicurezza sismica. Il
soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono
individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto
attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori
sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro
conpetente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «21.
Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi
straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi
calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono
sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano
straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004.». - Si riporta il
testo dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante:
«Provvedimenti urgenti per la finanza locale», convertito, con
modificazione, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488: «Art. 11 (Edilizia
scolastica). - 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art.
2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai
comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e
1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988,
da destinare:
a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli
anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie
di belle arti; b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire,
rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti
finalita': 1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo
scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche
mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture
polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola
secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le
mille unita', con esclusione degli indirizzi particolarmente
specializzati, per i quali e' da prevedere un bacino di utenza piu'
ampio di quello distrettuale o interdistrettuale; 2) completamento delle
opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto
1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico
assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal
progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore del presente decreto; 3) con riferimento ai criteri
di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione
di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di
musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e
dell'incremento della popolazione scolastica (19); 4) adeguamento alle
norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di
edifici in stato di particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali
destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale
uso. 3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del
bilancio dello Stato.
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal
fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i
progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune
a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e
delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si
possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino
al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della
pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo
definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli
impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da
stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali
interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi. 5.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati
gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale
formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i
sovrintendenti scolastici regionali. 6. Il programma relativo all'anno
1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 7. Le regioni trasmetteranno al Ministero
della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i
programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e
dei sovrintendenti scolastici regionali. 8. In caso di mancata
trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della
pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo
sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del
sovrintendente scolastico regionale. 9. I programmi relativi agli anni
1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della
pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso
inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al
precedente comma 8. 10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta
di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e
prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto
ministeriale di cui al comma 5. 11. Le quote dei finanziamenti non
concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei
due esercizi successivi». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1991, n. 430, recante: «Interventi per l'edilizia scolastica
e universitaria e per l'arredamento scolastico: «Art. 1 (Finanziamento
per opere di edilizia scolastica). - 1. In attesa di un'organica
disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di
opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del
presente articolo. 2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto
disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come
sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, e'
autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed
alle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, che siano
proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare
complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma 4.
L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in
applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e
modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una
diversa destinazione dei fondi. 4. Il finanziamento per l'edilizia
scolastica di cui al comma 2 e' finalizzato: a) per non meno di due
terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per
l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene
ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione
di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici stessi; b) per la
parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla
riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il
parere del provveditore. 5. La ripartizione dei finanziamenti per gli
interventi di cui al comma 4, si attua con le modalita' previste nei
commi da 6 a 14. 6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della
pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno
finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi
compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei
artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 7.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con
proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede,
nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi
finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di
quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, e successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle
somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione
degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere
da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato
dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei
sovrintendenti scolastici. 9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione
dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti
interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del
progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che
provvede alla concessione dei mutui. 10. Gli enti locali devono
provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla
comunicazione della concessione del mutuo. 11. Decorso inutilmente il
termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario
del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti
locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro
della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno
finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al
comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta
giorni successivi, il commissario del Governo. 12. Decorsi inutilmente i
termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della
richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove
la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad
acta e' nominato dal commissario del Governo. 13. Per gli interventi di
cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei
artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui al
comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 14. Il 5 per cento
dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 e' destinato agli
interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprieta' delle
istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica. I relativi
piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici
regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle
opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche. 15. Per
l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 200
miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno
dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle
province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di
investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)». - Si
riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n.
431, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica»: «Art. 2
(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia
scolastica). 1.-3. (Omissis.). 4. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200
miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia
scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale,
di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di
necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento
funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro
della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri
delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli
oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio
dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato
affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della
concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario
ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di
trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario di
Governo». - Si riporta il testo dell'art. 134 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture, in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163: «Art. 134 (Recesso). (art. 122, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865,
all. F). 1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle
opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 3. L'esercizio del
diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo. 4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla
stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia'
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 3. 5. La stazione appaltante puo' trattenere
le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto. 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri
i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato
d'ufficio e a sue spese». - Si riporta il testo del comma 625, dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007): «625. Per l'attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento
delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e'
destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti
enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la
regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di
cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per
l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo
termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre
2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato
«patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione,
regione ed enti locali della medesima regione». - Si riporta il testo
dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
recante: «Norme per l'edilizia scolastica»: «5. Entro centottanta giorni
dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle
regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla
richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti,
dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi,
alla regione». «7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla
comunicazione della concessione del mutuo». «9. I termini di cui ai
commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti
territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza,
provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla legislazione
vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente
in via sostitutiva il commissario del Governo».
Art. 8
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. (( 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge |