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Avvertenza: Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate
tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per il
reclutamento nelle universita' e per gli enti di ricerca
1. Le universita' statali
che, alla data del 31 dicembre di (( ciascun )) anno,
hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge (( 31 dicembre )) 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non
possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. (( Alle
stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei
ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1,
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17,
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 1-bis. Per i
fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31
dicembre 2009. ))
2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla
ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo
1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il primo periodo
del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad
assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori (( a tempo
determinato e indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi
dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ))
e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per
i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto
articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, (( l'autorizzazione di
spesa )) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno
2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno
2011 (( e di euro )) 141 milioni a decorrere dall'anno
2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda
sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e
da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari
eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al
numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio
relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita'
che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di
professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e'
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente
integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario,
da appartenenti a settori affini. (( Nell'ipotesi in cui il numero
dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai
settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari
necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. ))
Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che
almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore
disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile,
partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per
ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un
professore ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella
sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
all'universita' che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in
modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari
sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e
del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore (( della legge di conversione )) del presente
decreto.
Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117.
(( 6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di
votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una
commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari
designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le
operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima
adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di
sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei
singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione
non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. )) 7. Nelle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione
comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, (( illustrati e
discussi davanti alla commissione, )) e delle pubblicazioni dei
candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
avente natura non regolamentare, (( da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, )) sentito il Consiglio universitario nazionale. 8. Le
disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure
di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla
medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo
restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei
bandi gia' emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono
prive di effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia'
avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e
gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
(( 8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo
di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato
attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore
universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al
compimento del settantaduesimo anno di eta'.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e
per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui
termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia
ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una
data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di
assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme
del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di
possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei
candidati. ))
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite
le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica): «4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo
delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei
trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso
dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei
trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14
agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il
predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il
cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse
finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo
dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla
data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il
personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.». - Si
riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: «1. Gli effetti
dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31
dicembre 2007 dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008». - Si riporta il comma 1,
dell'art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008
ed in materia di concorsi per ricercatori universitari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: «1. Al fine di
garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori nelle universita' e
negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e
651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno
2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai
commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per
detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad
incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni
ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C
della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio». - Si riporta il comma 17, dell'art. 4-bis del
decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di
monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini) convertito
con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: «17. Per l'anno
2008 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e
651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire
l'assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca,
le risorse di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima legge,
limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto
delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il
reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento
aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita'
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei
limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite
di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1, comma 643, della
medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e' abrogato». - Si riporta il comma 650 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009». - Si riporta il primo
periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «13. Per il triennio 2009-2011, le
universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma
105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun
anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella
relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma
per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di
ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono
fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art.
1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle
risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650». - Si riporta
il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005): «105. A decorrere dall'anno 2005, le
universita' adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e
indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza
con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente». -
Si riporta il comma 14, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230
(Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari): «14. Per svolgere attivita' di ricerca e di
didattica integrativa le universita', previo espletamento di procedure
disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, possono
instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di
contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in
Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del
diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una
elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite
dalle universita'. I contratti hanno durata massima triennale e possono
essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento
economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali
ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna universita' nei
limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto conto dei criteri
generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero
l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto
stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attivita'
svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo
preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano
la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio
nell'offerta formativa delle universita', il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del numero dei
professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei
contratti di cui al presente comma». - Si riporta il comma 648 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «648. Al fine di consentire il
reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma
647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare
alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno
2008». - Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali
delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente,
ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art.
65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n.
394». - Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
«Art. 2. (Procedure per la nomina in ruolo). - 1. I regolamenti di cui
all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in
ruolo, devono in ogni caso prevedere: a) l'indizione da parte delle
singole universita' di specifici bandi per posti di ricercatore, di
professore associato, di professore ordinario, distinti per settore
scientifico-disciplinare; b) la valutazione comparativa dei candidati,
da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo
nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, in settori affini, nonche': 1) nel caso di procedure per la
copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la
facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato,
ovvero da un professore associato se la medesima facolta' ha nominato un
professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I predetti
componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso
l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini; 2) nel caso di procedure per la copertura
di posti di professore associato, da due professori associati e da due
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il
bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 3) nel caso di procedure
per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori
ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti
dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; c) lo
svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei
con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione e
che prevedano l'indicazione di una sola preferenza; d) la possibilita'
che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al
numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione
comparativa; e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base
ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche
prevedendone forme differenziate, nonche' le modalita' di individuazione
e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa
l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a: 1) posti di
ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una orale; 2) posti di professore
associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione
dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche e
i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e
stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica
competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze
motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto
campo; 3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova
didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato; sono altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi
prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri,
nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in
campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo
tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; f)
l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita' formale degli
atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a
ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di
due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a
professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando
per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di
procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure relative
a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di
accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di
facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in
caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di
altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche; 2) non nominare in ruolo, previa delibera
motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a
maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La
motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e
didattiche. In tal caso l'universita', decorso il periodo di sessanta
giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto
previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una nuova
procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci
decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera
senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del
presente numero, essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla
lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in
entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento
della regolarita' formale degli atti relativi alla valutazione
comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto; g) la
possibilita', nel caso di procedure relative a professori associati e
ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato
in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del
termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di
valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari,
salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo
alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre
anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della
regolarita' formale degli atti della commissione che li ha proposti; h)
i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le
relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi
motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la
commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici
per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica; i) il divieto, per i
professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di
far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso
settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure
di valutazione comparativa; l) il numero massimo di domande di
partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione
comparativa in un periodo determinato; m) il divieto, per i professori
ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualita' di
candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello». -
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2000, n. 109». - Si riporta il comma 1, dell'art. 16 del decreto
legislativo. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «1. E' in facolta' dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di
permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti.
In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione
dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento». - Si riporta il
comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: «1 Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti
pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) omissis;
b) omissis;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando
una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «c) alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando
una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale».
(( Art. 1-bis
Disposizioni in
materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita'
1. Il comma 9
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai
seguenti: «9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di professore
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che
ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni
universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita'
italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto
per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina
previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle
relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi'
procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante
chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina,
previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la
chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale
anzianita' di servizio e di valutazioni di merito. 9-bis. Dalle
disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico
della finanza pubblica». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 9, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n.
230, cosi' come modificato dalla presente legge: «9. Nell'ambito delle
relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere
alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione
accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del
programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di
ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati
scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tal fini le universita' formulano specifiche proposte al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio
universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di
chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da
tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio
decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio
sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazione di
merito. 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare
nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 2
Misure per la qualita'
del sistema universitario
1. A decorrere dall'anno
2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle
attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7
per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi,
e' ripartita prendendo in considerazione: a) la qualita' dell'offerta
formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualita' della
ricerca scientifica; c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle
sedi didattiche.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, (( entro il 31 marzo 2009, )) sentiti il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. (( In sede
di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1
e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del
medesimo comma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «Art. 5. (Universita').
- 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico
del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle
strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della
quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui
all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno
1977, n. 394; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio
statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in
infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi
compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la programmazione
dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il
finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni,
relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie
per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale
non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli
incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base,
da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato
per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di
riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di
produzione per studente, al minore valore percentuale della quota
relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il
finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della
ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali. 4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di
riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5.
Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario
e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 6. Le universita'
possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per
l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita'
specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno
1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1,
lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta
e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di
pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a
regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo.
Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla
riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle
diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli
standard europei. 9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed
economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le
competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme
vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita'
di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto,
provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di
pubblicita'. 10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di
personale di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati, da quelli
recati in aumento nel piano di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia'
assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per cento di
quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni,
sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente
con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle universita', sulla
base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e
al decongestionamento dei mega-atenei. 11. Gli organici nazionali del
personale docente e non docente delle universita' sono costituiti dalla
somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei. 12. Le modifiche
degli organici sono deliberate dalle universita' secondo i rispettivi
ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi
rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari
contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle
sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore
delle universita', della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed
altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. 14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000. 15. Il 20 per cento degli introiti derivanti
dalle tasse di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in
base a convenzioni da stipularsi con le singole universita',
stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le universita' possono inoltre
stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di
cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per
almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge
2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non
puo' superare il quadruplo della tassa minima. 16. Le universita'
stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di
mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai
contributi universitari. 17. Sono mantenute per l'anno accademico
1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le
tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge
18 dicembre 1951, n. 1551. 18. I criteri generali per la determinazione
del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del
nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2
dicembre 1991, n. 390. 19. L'importo della tassa minima di cui al comma
14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e'
aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti
disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari.
Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I
criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita' sulla base
dei principi di uniformita' definiti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, nonche' sulla base delle convenzioni e degli accordi
internazionali gia' sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle
condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione
patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del
personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di
legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte
dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con
l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui
singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla
Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del
rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non
oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei
mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di
valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su
indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con
apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di
valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale
e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei
risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita'
di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo
e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della
successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata
dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai
sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n.
168 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La
relazione e' altresi' trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia'
assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed
amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi
quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate
le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli
Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato
«Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale
e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli
osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986,
n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , non ancora assegnati, e dai posti
assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano
nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono
assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e
i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n.
23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al
31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi
concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti
previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante
organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 26. Per il
triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per
ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli
stanziamenti previsti per ciascun anno. 27. Sono fatti salvi i contratti
previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono
fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso
istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti
da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche'
quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 28. Le
modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto
interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
- Si riporta il comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008): «428. Ai fini del concorso dello
Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale
docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle
universita', nonche' in vista degli interventi da adottare in materia di
diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative
necessarie inerenti il sistema delle universita', nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito
un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno
2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro
per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'art. 3, commi
140 e 146, della presente legge. Tale somma e' destinata ad aumentare il
Fondo di finanziamento ordinario per le universita' (FFO), per far
fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua,
ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate
autonomamente dagli atenei.».
Art. 3
Disposizioni per il
diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la
mobilita' degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio,
il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione
degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e'
integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli
delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art.
16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009
di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, (( per 65 milioni di
euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al
comma 2, )) si fa fronte con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale
scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del
programma di competenza dello stesso Ministero.
(( 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274. - Si riporta il testo
dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli
studi universitari): «Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in
possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende
ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di
statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo
il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima
dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del
beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla
interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna
attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente
al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione
degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la
concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie
sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla
base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia
le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono
disciplinare: a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto; b) le penali a
carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo
nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle
regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per
gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e'
ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo'
essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le
finalita' di cui al presente articolo».
- Si riporta l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003): «Art. 61 (Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). 1. A decorrere
dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque
evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1,
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art.
73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita',
sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del
Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione
degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma
1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti
nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al
presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni
di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del
loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni
di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30
giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi
effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di
valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da
svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative
all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive
per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative
imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata
alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per
gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche,
nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata
alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui
al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche'
alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. .... 12. .... 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori
ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti
nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di
penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il
totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle
misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE)
n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui
decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative
istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che
provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento
secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora
l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti
effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.». - Si riporta il comma 1, quinto periodo,
dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), convertito, con
modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come modificato dalla
presente legge: «Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la
durata di tre anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea
triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di
laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento
della laurea stessa.».
(( Art. 3-bis
Anagrafe nazionale
dei professori ordinari e associati e dei ricercatori
1. A decorrere
dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori
ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e'
aggiornata con periodicita' annuale. ))
(( Art. 3-ter
Valutazione dell'attivita'
di ricerca
1. Gli scatti
biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1°
gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita'
accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione
scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni
sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e
sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio
precedente comporta la diminuzione della meta' dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente
triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate
secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione
alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica): «Art. 36. (Progressione economica del ruolo
dei professori universitari). - La progressione economica nel ruolo dei
professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori
ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni
contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori
appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina
ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6
per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello
Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al
conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per
cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la
possibilita' dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore
progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio
pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi
all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di
stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla
seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di
posizione al professore della prima fascia. La misura del trattamento
economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a
favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di
impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati
nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa
data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla
base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza
per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli,
sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti
dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data
dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico
corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu'
favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del
dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei
principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei
Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime
di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio
in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente
decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di
primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di
qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con
stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente
di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione
stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in
godimento.». «Art. 38 (Progressione economica del ruolo dei
ricercatori). ― La progressione economica dei ricercatori universitari
confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari
ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi
scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni
punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Al ricercatore
universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento
del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori
confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e
gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati
nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di
effettiva assunzione in servizio agli effetti economici. Al personale
provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe
iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti
biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a
quello in godimento.».
(( Art. 3-quater
Pubblicita' delle
attivita' di ricerca delle universita'
1. Con periodicita'
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo
all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di
amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente
i risultati delle attivita' di ricerca, di formazione e di trasferimento
tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e
privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e
trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai
fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma
428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per il
testo del comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si
veda la nota all'art. 2
(( Art. 3-quinquies
Definizione degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica
1. Attraverso
appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori
artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni
individua gli insegnamenti da attivare. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508). «Art. 9. (Obiettivi e attivita'
formative qualificanti dei corsi). - 1. Con decreto del Ministro,
sentito il CNAM, e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi
necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita' formative
raggruppate nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative relative
alla formazione di base; b) attivita' formative caratterizzanti la
scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono: a)
attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla
verifica della conoscenza della lingua straniera; b) attivita' formative
ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonche' abilita'
informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui,
in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; c) attivita'
formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a
quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita'
di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei
crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente,
comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.».
Art. 4
Norma di copertura
finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a
71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero
per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo
60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle
connesse all'istruzione ed all'universita'
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 2, dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133: «2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni
di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5
per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche'
quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali.».
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge. Avvertenza: Si omette la riproduzione
dell'Elenco 1, di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10
novembre 2008, in quanto non modificato in sede di conversione |