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Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Iniziative per il
sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'
1. Al
fine di sopperire alla indifferibile esigenza (( di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, )) di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di
potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di
incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di
elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno
dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, (( a
decorrere dall'anno 2003 )) e' ripartito tra gli atenei in base a
criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando
le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione
europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio
integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti
ai corsi di laurea specialistica, (( delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria )) e
ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle
attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di
ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione
interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma
nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e)
incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. ((
Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota
delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c). ))
3.
Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle
dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni.
4. (( Le risorse acquisite dalle
universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in
bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n.
168, )) sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di
servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi degli articoli 4
e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica): «Art. 4 - 1. E'
autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno
1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei
professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento
quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con
riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e
nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo e'
ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni
sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei
ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente
articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. 2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con
proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari
compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai
professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di
personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non
svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita'
o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai
professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in
conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu'
favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di
corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di
ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione
continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni,
esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per
l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e
l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque
svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno
accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica
predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita'
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del
rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di
organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicita'
delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per
l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse
finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo
inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4.
Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione
che le loro attivita' didattiche siano valutate positivamente nell'ambito
dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle
disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina
le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia
di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che
possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di
specifiche disposizioni da essi emanate.».
«Art. 5 - 1. E' autorizzata
la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di
lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei
all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo e' ripartito secondo
criteri determinati con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di
potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'. I medesimi
decreti prevedono altresi' le modalita' di controllo sistematico e di
verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del
termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca svolta dal
titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire
7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da
ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento
delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i
medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della
programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno
2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di
specializzazione per la formazione degli insegnanti.».
- Il testo
dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre
2002 n 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la
ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale) e' il seguente: «4-bis. All'art. 4, comma 1, primo periodo,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato"
sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e
innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante
programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita'
e della ricerca"».
- L'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341
(Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: «Art.
13. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento il
tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture
didattiche.
2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente
partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una
proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle
necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di
tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio
e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive
esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta
partecipazione alle attivita' universitarie.».
- Si riporta il testo
dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art.
1 - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e
finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche
per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica,
definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando
il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli
indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di
approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni,
e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2
del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di
durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei
contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi
generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui
realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed
attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite
intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di
particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi
aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono
finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto
provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi
di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con
esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano
in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro
competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro
trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati
delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di
quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel
rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree
disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna
amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o
finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio
finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».
- L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede: «Art.
51. - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che
il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a
consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di
inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno
peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno
finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9,
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio
nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della
materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998/2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di
lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno
precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio
1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le
modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. Le
spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita'
statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali
sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il
funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le
universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto
nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare
assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua,
il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per
le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non
si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la
spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente
comma.
5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dopo le parole: "a standard dei costi di produzione per
studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul
fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11
e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1
dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali
definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi
ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali e
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo,
esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le
universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli
enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito
delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni,
idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti,
possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo
svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere
rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato
di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare
corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per
ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i
corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli
assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli
assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche
prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di
cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'
l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai
commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art.
5.
8. (Omissis).
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio
decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica",
capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme
alle risorse ivi gia' disponibili, un fondo speciale per lo sviluppo
della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di
specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque
non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato
o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche
aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con
proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di
impiego del fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal
comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di
cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.».
- L'art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo) stabilisce: «Art. 4.
- 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Le
universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche'
le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi'
istituiti da consorzi di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al
comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per
attivita' di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con
decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento
di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le
universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con
soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed
attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di
dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del
merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla
meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare,
previa valutazione comparativa del merito.
In caso di parita' di merito
prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per
il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere
coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi
competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato
di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di
ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di
concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono,
in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.».
- L'art. 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) cosi' recita: «Art.
10-bis - 1. Retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo
unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47,
comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono
in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri
interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui
redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli
articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche
attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione
della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le
disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare
complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa
alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma
l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli
emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita'
commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile
alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo
del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'art.
88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- L'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca
nelle universita) prevede: «Art. 4. - 1. Sono esenti dall'imposta locale
sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai
sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni,
dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle
stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito
universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto
comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3
novembre 1982, n. 835.».
- L'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: «Art. 2. -
1-25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano
all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli
utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti
ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere
da b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il
contributo alla gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle
attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla
relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a
quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla
somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti
temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici
mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre
1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del
contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita'
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo
a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita'
espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato
risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di
riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo,
ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso
entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono
entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di
sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale
degli esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per
la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre
1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e
funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26
e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla
specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima
applicazione.
Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. 33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualita'
pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389,
con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle
peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei
seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b)
applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a
quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti
all'organo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 7,
comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica): «3. Le
somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio
finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio
successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle
lettere a), b) e c) del comma 2.».
Art. 1-bis
Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
(( 1. Per
i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle
ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso
il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di
studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli
studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti
formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e
sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d)
individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento
specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse
tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e
sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti
iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza
studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale,
il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere
presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere
periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui
al comma 1. ))
Art. 2
Disposizioni per
il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca
1. Il quarto
periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente: (( «13-bis. Per
l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche'
per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato
ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui
oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni
comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime
istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo
determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di
finanziamento ordinario delle universita». ))
Riferimenti normativi
- Il comma 13 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge, prevede: «13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione
nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per
le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le
regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.».
- Per completezza di informazione, si riporta il comma 27
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica): «27. Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, e all'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono
fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni
ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti
con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti
dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.».
Art. 3
Esami di Stato per
l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla
sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in
materia di abilitazione professionale
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, ((
di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione )) 9
settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (( sono indette, )) per l'anno 2003, (( senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso
formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione
anteriormente al 1° novembre 1993, (( nonche' una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo
professionale degli psicologi. 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle
sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006,
svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. 1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per
l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale
degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione
B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b)
settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di
«dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi
e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita», in luogo del titolo di «psicologo iunior»
previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali
che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1)
realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo
delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a
facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello
stress e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per
l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la
selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di
conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al
miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di
attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle
tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri
strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi
cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle
motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a
specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi
psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo
psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti
di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle
specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle
tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita':
1)
partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio
delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del
soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2)
attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e
integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit
neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi
diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico
familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi
psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica
dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5)
utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale,
dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
6)
elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,
adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8)
attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore. 1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e'
abrogato. ))
Riferimenti normativi
- Il decreto ministeriale 9
settembre 1957, reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni».
- Il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei».
- L'art. 53, comma 3,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti)
stabilisce: «3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a)
una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline
psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda
prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello
specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto
dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle
prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attivita'
svolta durante il praticantato, nonche' su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.».
- L'art. 50, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' il seguente: «3-1.
Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la
sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B
spetta il titolo professionale di psicologo junior.
4. L'iscrizione
all'albo professionale degli psicologi e' accompagnata rispettivamente
dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli
psicologi juniores". Nella sezione degli psicologi juniores viene
annotata la specifica attivita' professionale dell'iscritto in coerenza
con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure
professionali, individuate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'art. 52, comma
1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la
specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attivita' di
psicoterapeuta e' annotata nell'albo, come previsto dalla legge 18
febbraio 1989, n. 56.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, come modificato
dalla presente legge: «Art. 51 (Attivita' professionali). - 1. Formano
oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle
attivita' indicate nel comma 2, le attivita' che implicano l'uso di
metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita'
di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita';
b) le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi
juniores.
2. (Abrogato).».
Art. 3-bis
Disposizioni
concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il
Consiglio universitario nazionale
(( 1. Al fine di soddisfare
esigenze di continuita' operativa, soprattutto in considerazione degli
adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente
l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione
fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003.
L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti
ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per
l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi
componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU
sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti
a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al
numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti
del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro
che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si
iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico
successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e'
rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta
in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino
al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma
degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati
in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.». ))
Riferimenti normativi
- L'art. 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491 (Regolamento recante
istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma
dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)
prevede: «Art. 2. - 1. Il CNSU e' composto da ventotto componenti eletti
dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole
dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi
di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca.
L'elezione di tutti i componenti avviene con le
modalita' previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con
decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei
requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del
predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano
gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.
2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente
tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri.
Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.
3. Il presidente e
l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature
nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di
presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del
presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con
maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione prevale il
piu' anziano di eta'.
4. Con regolamento interno, da adottare entro due
mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le
modalita' di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno
sei adunanze nel corso dell'anno, nonche' sono stabiliti i termini
comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei
pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai
quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano
richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere
non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni
regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo
dal parere.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 lavori
sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.
6. In caso di
dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti ovvero per
altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo
il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per
il rinnovo.»
- Si riporta il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127: (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «95.
L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del
dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di
cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario
nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai
criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e'
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da
disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di
cui al presente comma determinano altresi'.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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