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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 ed in particolare l'art. 1,
comma 8 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata
ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai
sensi del decreto-legge medesimo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n. 264;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007,
n. 57;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 26
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno
2008;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Strutture
trasferite
1. Ai sensi dell'art.
1, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, sono trasferiti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i
seguenti uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264:
a) Segretariato generale, di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;
b) Direzione generale degli affari generali e del personale, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2007, n. 264;
c) Direzione generale dell'universita', di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;
d) Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;
e) Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2007, n. 264;
f) Direzione generale della ricerca, di cui all'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264;
g) Direzione generale di sistemi informativi, di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.
2. E' trasferita al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca una posizione dirigenziale generale, operante presso
il Segretariato generale di cui al comma 1, lettera a), con incarico
attribuito ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. Sono, altresi', trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca i seguenti 43 uffici dirigenziali di livello non
generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1:
a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di
livello non generale:
1) Ufficio I - Supporto all'attivita' istituzionale del Ministro -
Assegnazione risorse ai centri di responsabilita';
2) Ufficio II - Rapporti con l'ANVUR;
3) Ufficio III - Comunicazione istituzionale e attivita' ispettive
del Ministero;
4) Ufficio IV - Flussi finanziari e bilancio;
b) presso la Direzione generale degli affari generali e del
personale cinque uffici dirigenziali di livello non generale:
1) Ufficio I - Fabbisogni finanziari;
2) Ufficio II - Reclutamento e formazione delle risorse umane;
3) Ufficio III - Stato giuridico del personale e contenzioso;
4) Ufficio IV - Affari generali, acquisti e risorse strumentali;
5) Ufficio V - Trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale;
c) presso la Direzione generale dell'universita' dieci uffici
dirigenziali di livello non generale:
1) Ufficio I - Statuti, regolamenti generali e organi accademici;
2) Ufficio II - Ordinamenti e regolamenti didattici;
3) Ufficio III - Finanziamento del sistema universitario;
4) Ufficio IV - Cooperazione interuniversitaria;
5) Ufficio V - Programmazione e valutazione del sistema
universitario;
6) Ufficio VI - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale e riconoscimenti giuridici;
7) Ufficio VII - Consiglio universitario nazionale;
8) Ufficio VIII - Formazione dei medici specialisti e rapporti con
il SSN;
9) Ufficio IX - Dottorati di ricerca e formazione post-lauream;
10) Ufficio X - Formazione degli insegnanti e apprendimento
permanente;
d) presso la Direzione generale dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica cinque uffici dirigenziali di livello non
generale:
1) Ufficio I - Affari economici e generali;
2) Ufficio II - Ordinamenti didattici;
3) Ufficio III - Statuti, organi accademici e personale;
4) Ufficio IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema;
5) Ufficio V - Ricerca, produzione artistica e formazione
finalizzata;
e) presso la Direzione generale degli studenti e del diritto allo
studio quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
1) Ufficio I - Formazione continua, tutorato e agevolazioni
economiche agli studenti;
2) Ufficio II - Condizione studentesca e accessi ai corsi
universitari a programmazione nazionale;
3) Ufficio III - Collegi e residenze universitarie;
4) Ufficio IV - Consiglio nazionale studenti universitari e
potenziamento attivita' sportiva universitaria;
f) presso la Direzione generale della ricerca dodici uffici
dirigenziali di livello non generale:
1) Ufficio I - Affari economici e generali;
2) Ufficio II - Promozione e programmazione della ricerca;
3) Ufficio III - Finanziamento, valutazione e vigilanza enti;
4) Ufficio IV - Incentivazione e valorizzazione della ricerca
pubblica;
5) Ufficio V - Programmi speciali di ricerca e diffusione della
cultura scientifica;
6) Ufficio VI - Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle
imprese;
7) Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree
sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali;
8) Ufficio VIII - Comunicazione e diffusione dei programmi e dei
risultati della ricerca;
9) Ufficio IX - Partecipazione italiana alle iniziative e agli
organismi comunitari;
10) Ufficio X - Partecipazione italiana ad iniziative e ad organismi
internazionali multinazionali;
11) Ufficio XI - Cooperazione scientifica bilaterale;
12) Ufficio XII - Ricerca aerospaziale;
g) presso la Direzione generale di sistemi informativi tre uffici
dirigenziali di livello non generale:
1) Ufficio I - Infrastrutture tecnologiche del Ministero;
2) Ufficio II - Censimento e ricognizione delle banche dati di
interesse del Ministero e diffusione dei mezzi informatici
nell'Amministrazione;
3) Ufficio III - Gestione banche dati del Ministero - Rilevazioni
statistiche.
4. Sono altresi' trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca gli organismi operanti presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN)
e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
Art. 2
Uffici di diretta
collaborazione
1. Ferma restando
l'unita' dei vertici di cui all'art. 1, comma 20 del decreto-legge
n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 sono
trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
Roma, 6 agosto 2008
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Registrato alla Corte
dei conti il 10 ottobre 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 327
Allegato 1
ELENCAZIONE DEGLI
UFFICI DI LIVELLO GENERALE E NON GENERALE DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
1) Dipartimento per
l'istruzione:
a) cinque uffici di livello dirigenziale non generale con compiti di
supporto;
b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e
consulenza;
c) quaranta posizioni dirigenziali non generali di funzione
tecnico-ispettiva.
1.1 Direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l'autonomia scolastica:
a) 10 uffici dirigenziali non generali.
1.2 Direzione generale per il personale scolastico:
a) dieci uffici dirigenziali non generali;
b) tre uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e
consulenza.
1.3 Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione:
a) dieci uffici dirigenziali non generali;
b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e
consulenza.
1.4 Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni:
a) sei uffici dirigenziali non generali.
2) Dipartimento per la programmazione:
a) 4 uffici dirigenziali non generali;
b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e
consulenza.
2.1 Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i
sistemi informativi a) nove uffici dirigenziali non generali.
2.2 Direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio:
a) nove uffici dirigenziali non generali.
2.3 Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti
e affari generali:
a) sette uffici dirigenziali non generali;
b) due uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e
consulenza.
2.4 Direzione generale per gli affari internazionali:
a) sei uffici dirigenziali non generali;
b) un ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e
consulenza.
3) Uffici scolastici regionali.
3.1 Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo:
a) otto uffici dirigenziali non generali;
b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.2 Ufficio scolastico regionale per la Basilicata:
a) cinque uffici dirigenziali non generali;
b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
3.3 Ufficio scolastico regionale per la Calabria:
a) undici uffici dirigenziali non generali;
b) diciassette posizioni dirigenziali non generali per
l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
3.4 Ufficio scolastico regionale per la Campania:
a) sedici uffici dirigenziali non generali;
b) trentadue posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.5 Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna:
a) diciotto uffici dirigenziali non generali;
b) ventiquattro posizioni dirigenziali non generali per
l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
3.6 Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia:
a) otto uffici dirigenziali non generali;
b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.7 Ufficio scolastico regionale per il Lazio:
a) quindici uffici dirigenziali non generali;
b) trentuno posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.8 Ufficio scolastico regionale per la Liguria:
a) otto uffici dirigenziali non generali;
b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.9 Ufficio scolastico regionale per la Lombardia:
a) ventidue uffici dirigenziali non generali;
b) trentadue posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.10 Ufficio scolastico regionale per le Marche:
a) otto uffici dirigenziali non generali;
b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.11 Ufficio scolastico regionale per il Molise:
a) cinque uffici dirigenziali non generali;
b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
3.12 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:
a) sedici uffici dirigenziali non generali;
b) ventitre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.13 Ufficio scolastico regionale per la Puglia:
a) tredici uffici dirigenziali non generali;
b) diciotto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.14 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna:
a) nove uffici dirigenziali non generali;
b) tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.15 Ufficio scolastico regionale per la Sicilia:
a) diciannove uffici dirigenziali non generali;
b) ventisei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.16 Ufficio scolastico regionale per la Toscana:
a) venti uffici dirigenziali non generali;
b) ventisei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
3.17 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria:
a) cinque uffici dirigenziali non generali;
b) otto posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive;
3.18 Ufficio scolastico regionale per il Veneto:
a) quattordici uffici dirigenziali non generali;
b) ventuno posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive.
4. Organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione
riordinati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 e Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
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