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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87
e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed
in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito
decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di
alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in
materia di occupazione e del mercato del lavoro; Visto il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di
promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega
prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto
disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza»,
come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel
sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando
la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di
apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con
la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9,
comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e
valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati,
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche
e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi
in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: -
Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione: «Art.
76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» «Art. 117. La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta
alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita'
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre
regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 4
della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare i corsi del
secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalita' di
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese,
con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge stessa,
un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita'
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con
imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda
degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti
d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano
piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il
corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e
del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalita' del personale docente.».
- La legge 20 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30 reca: «Delega al Governo in materia
di occupazione e del mercato del lavoro».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reca: «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art.
21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli
istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle
competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni
per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le
deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta'
delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno
un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di
gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia'
in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di
destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria,
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con
possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere
delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri
per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole.
Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo
e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La
stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i
finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione
perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui
capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite
dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive
per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per
queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della
flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della
lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello
nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di
cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta'
di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi
e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione
della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative
di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica,
percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico
di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di
belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali
istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca
e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse
incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il
Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per
la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del
riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in
attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E'
abrogato il comma 9, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione
di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del
settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale
e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera
p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della
qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita'
previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in
sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al
Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5
dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - La legge 24 giugno
1997, n. 196 reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione». -
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276: «Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione).
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici
anni. 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a
tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione
della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 3. Il contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'art. 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita'
di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard
generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».
Art. 2
Finalita' dell
`alternanza
1. Nell'ambito del sistema
dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa
rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei
giovani, persegue le seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei
processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
Art. 3
Realizzazione dei
percorsi in alternanza
1. Ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le
istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano,
nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito
delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a
titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei
percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto
il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione
dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e'
istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la
valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il
Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina
con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
(INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni
del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione
dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse,
al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono
possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con
particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei
confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi
produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le
diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2; e) il modello di certificazione per la
spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo,
regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti
nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela
della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286: «Art. 2 (Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione
del sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini di cui all'art. 1
l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le
disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale,
regolamentare e finanziaria. 3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito
denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con
periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali
l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo
restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e'
riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali.».
Art. 4
Organizzazione dei
percorsi in alternanza
1. I percorsi in
alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano
sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte
integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento
stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino
lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in
relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli
obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla
base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel
progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o
formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia
anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del
piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli
studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.
Art. 5
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in
alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle
competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o
formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale
personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor
interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o
formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli
documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida
degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la
collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto
svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce
l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o
formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello
studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei
predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale
docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione
svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Art. 6
Valutazione,
certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in
alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte
dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o
formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo
esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e
certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai
fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali
passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi
di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai
disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di'
riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei
percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Note
all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le
note al preambolo.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a)
della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 3 (Valutazione degli
apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».
Art. 7
Percorsi integrati
1. Le istituzioni
scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni,
nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la
frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di
corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i
due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi.
Art. 8
Disposizioni particolari
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Nota
all'art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione».
Art. 9
Risorse
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema
dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005
e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla
legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Nell'ambito delle risorse di cui al
comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la
valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2,
e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro. 3. Per la realizzazione
degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella
programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione
professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
Note
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui
all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire
400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi
per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17
maggio 1999, n. 144: «4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002;».
Art. 10
Coordinamento delle
competenze
1. Con appositi accordi in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle
rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse
comune nella realizzazione dell'alternanza.
Nota
all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo
e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.».
Art. 11
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della
legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo
1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria
superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione
di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del
sistema di formazione professionale. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15
aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Nota
all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 2 (Sistema educativo di
istruzione e di formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
d) - f) (omissis);
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale;
in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico,
classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attivita' didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita'
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi;
i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
l'ammissione al quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore;».
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