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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311
concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visti, in particolare,
i commi 28 e 29 della suddetta legge finanziaria, cosi' come modificati
dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito
dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con i quali e' stata autorizzata la
spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per
l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare
l'ambiente ed i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati
con decreto del Ministro dell'economia e finanze in coerenza con
apposito atto di indirizzo parlamentare;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come
modificata dall'art. 5-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, con la quale
l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2006 e 2007 dal citato
comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, e' stata rimodulata in
ragione di euro 130.000.000 per l'anno 2006, euro 120.000.000 per l'anno
2007 ed euro 96.050.000 per l'anno 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo
2006 (pubblicato sul S.O. n. 66 nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20
marzo 2006) con il quale, in particolare, sono stati individuati (elenco
1) i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006,
2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e
2007 con il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (elenco A);
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
con il quale e' stato previsto che le somme iscritte nel conto dei
residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in
vigore della predetta legge di conversione, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi
per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, con le
modalita' previste dalla stessa disposizione;
Considerato che, in relazione ai contributi recati dall'art. 1, commi 28
e 29, della legge n. 311/2004, sono risultate inutilizzate le somme di
euro 2.248.000,00 per l'anno 2006 e di euro 17.615.000,00 per l'anno
2007, entrambe iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato
per l'anno 2008 con riferimento al capitolo 7536 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma
1-bis, della legge n. 169/2008 le predette disponibilita' residuali,
pari a complessivi euro 19.863.000,00, sono state versate sul cap. 2368
- capo X dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario
2008; Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, si e' provveduto ad istituire il capitolo 7151 nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per l'anno finanziario 2009, con uno stanziamento di complessivi
euro 19.863.000,00 sia in termini di competenza che di cassa, in
conseguenza della riassegnazione delle somme come sopra versate
all'entrata del bilancio statale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, al riparto delle risorse in questione, con
l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la risoluzione parlamentare n. 8-00025, approvata in data 23
dicembre 2008 dalle Commissioni della Camera dei deputati V e VII
riunite, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini
dell'assegnazione della quota dei contributi gia' revocati di cui
all'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, individuata in
complessivi euro 12.539.000,00, alle priorita' puntualmente individuate
nell'elenco n. 1, destinando eventuali disponibilita' e residui,
derivanti anche da revoche, al fondo infrastrutture istituito presso la
protezione civile;
Vista la nota 28 gennaio 2009, con la quale il Presidente della V
Commissione bilancio della Camera dei deputati ha trasmesso il testo
della risoluzione parlamentare sopra richiamata, opportunamente
aggiornata con le modifiche resesi necessarie per correggere gli errori
materiali contenuti nel testo pubblicato in allegato al resoconto
sommario della medesima seduta;
Considerato che ad oggi non risulta, invece, ancora adottata l'analoga
risoluzione da parte delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, per l'attribuzione, per le medesime finalita',
dell'ulteriore quota dei contributi in questione, pari a complessivi
euro 7.324.000,00; Ritenuto necessario provvedere, per motivi di
urgenza, all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito
dalla legge 169/2008, sulla base, per il momento, delle priorita', degli
interventi e degli enti destinatari dei finanziamenti previsti dal
citato art. 2, comma 1-bis, come puntualmente individuati nella
risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008, nonche' a disciplinare, col
decreto medesimo, le modalita' da seguire da parte degli enti
beneficiari al fine di consentire al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di provvedere alla relativa erogazione;
Ritenuto, peraltro, che non si rende possibile attenersi a quanto
auspicato dalle Commissioni parlamentari nella predetta risoluzione del
23 dicembre 2008 in merito alla possibilita' di destinare le
disponibilita' e i residui, derivanti da revoche, al Fondo
infrastrutture istituito presso la protezione civile, in quanto tale
diversa destinazione non e' attuabile dal punto di vista delle norme di
contabilita' di Stato; Considerato che, per quanto concerne le modalita'
di attribuzione dei finanziamenti in argomento, ancorche' non
espressamente previste dalla predetta norma autorizzativa, possa farsi
utile riferimento a quelle individuate a suo tempo con decreto
ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo
2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1, commi 28
e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni ed a quelle analoghe di cui ai decreti ministeriali 8
luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 1° marzo 2006 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 56 dell'8 marzo 2006), avuto riguardo agli ulteriori
contributi statali recati, rispettivamente, dall'art. 2-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dall'art. 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto
indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente
dispositivo, in applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, la somma di euro 12.539.000,00 derivante dai
contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, risultati
inutilizzati nel corso degli anni 2006 e 2007, e' destinata al
finanziamento degli interventi ed a favore degli enti, come puntualmente
individuati dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre 2008 indicata in
epigrafe e riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante
del presente decreto, al fine di finanziare interventi per l'edilizia
scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi
Art. 2
1. Le quote di
finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti
pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca a fronte degli
adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le
modalita' ed i termini in essi indicati
Art. 3
1. Ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico
rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a
compilare, per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione
conforme all'allegato modello A) che fa parte integrante del presente
decreto.
2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente,
deve contenere la dichiarazione che il medesimo contributo, puntualmente
dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, ha
formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 31
luglio 2009 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del
contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il
sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 4
1. Ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto
pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono
tenuti a compilare un'attestazione conforme all'allegato modello B), che
fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita'
in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista
l'assegnazione, nonche' le modalita' di accredito del contributo; alla
stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, deve essere allegata idonea fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validita', del firmatario
Art. 5
1. Le attestazioni
previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca - Dipartimento per l'istruzione,
Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio per l'edilizia
scolastica (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) con raccomandata A.R.,
a pena di decadenza dal contributo, entro il termine perentorio del 30
settembre 2009
Art. 6
1. Il Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca, successivamente al ricevimento,
entro i termini fissati dal precedente art. 5, delle attestazioni
previste dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa
regolarita', provvede alla conseguente erogazione, a favore degli enti
individuati come beneficiari dalla risoluzione 8-00025 del 23 dicembre
2008 indicata in premessa e per gli importi e gli interventi in essa
contemplati, delle quote di finanziamento riportate nell'allegato elenco
1, a valere sulle disponibilita' al riguardo iscritte, per l'anno
finanziario 2009, sul capitolo 7151 dello stato di previsione del
Dicastero medesimo
Art. 7
1.Non si da' luogo
all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati
nell'allegato elenco 1 qualora i rispettivi enti beneficiari non
provvedano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico,
cosi' come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto,
dovranno intendersi revocate;
2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2009, il Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca trasmette alle competenti
Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo
dei contributi revocati, ai fini di una eventuale riassegnazione degli
stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito
atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto
interministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo
comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalita'
Art. 8
1. Gli enti che hanno
regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti
dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6,
e' stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate
nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun
intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al
precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal
legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata
attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei
contributi statali attribuiti, della contabilita' finale e dei risultati
ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei
lavori vistato dai competenti organi tecnici.
2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori alle reali
necessita' di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi
realizzati, la differenza dovra', dagli stessi, essere riversata al cap.
2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze
(Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Art. 9
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 aprile 2009
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini
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