|
VISTA la
legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre
1990, n.341;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare
l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare
l'articolo 1, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno
2000 concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
declaratoria dei contenuti dei settori
scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati
decreti ministeriali;
VISTE le direttive dell'Unione Europea 77/452/CEE,
77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive
modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei
diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari per le attività di
infermiere e di ostetrica/o;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
concernente l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTI i decreti del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667,
668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745,
746 del 26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69,
70, 136 del 17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520
dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del 29.03.2001,
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del predetto
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione
dei percorsi della formazione universitaria per le
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro
della disciplina generale degli studi universitari recata
dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000;
VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione
dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state
individuate e classificate le figure professionali sanitarie
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
CONSIDERATA la necessità di assicurare l'omogeneità
dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità
alle prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in
particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio
2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio
2001;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione
II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanità
con nota
del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei
Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del
Senato della Repubblica, reso l'8 marzo 2001;
DECRETA:
Art. 1
1. Il
presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei
corsi di laurea per le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi
del presente provvedimento e con le modalità previste
dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono
finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili
professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della
sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di
laurea corrispondente a quella della figura professionale di
cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato
ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n.
502/1992.
4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle
disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data
di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente
decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati
dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con
eventuali riformulazioni determinate con i decreti del
Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni.
Art. 2
1. I corsi di
laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono
istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia
con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo
formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai
predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle
Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private accreditate a norma del decreto ministeriale 24
settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono
stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le
università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo
dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e
attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le
quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e
Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento
didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 3
1. Le
competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli
insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo
sanitario, e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n.
509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le
figure professionali e i relativi profili individuati dal
Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati
negli allegati al presente decreto devono acquisire le
competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai
decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modificazioni.
Art. 4
1. I
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il
numero stesso non sia specificato nell'allegato.
2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti,
qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti
disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato
specificato il numero minimo dei relativi crediti, i
regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun
corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti
ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso
stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di
crediti. È comunque riservato all'ambito specifico
corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato
il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei
crediti.
3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra
le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari
caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il
rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle
attività formative e delle direttive comunitarie concernenti
le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la
frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo
studio personale o ad altre attività formative di tipo
individuale non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 5
1. I crediti
formativi universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per
studente.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti
formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione
delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere
pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive
dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30
ore di lavoro per studente.
Art. 6
1. Ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei
corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente
decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio
professionale.
2. La prova finale:
a) consiste nella redazione di un elaborato e nella
dimostrazione di abilità pratiche;
b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a
livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della Sanità;
c) la Commissione per la prova finale è composta da non meno
di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su
proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende
almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove
esistente, ovvero dalle Associazioni professionali
individuate con apposito decreto del Ministro della sanità
sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le
date delle sedute sono comunicate ai Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
della sanità che possono inviare esperti, come loro
rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata
designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il
potere sostitutivo.
Art. 7
1. Le
università rilasciano i titoli di laurea con la
denominazione del corso e della classe di appartenenza.
Art. 8
1. Le
università assicurano la conclusione dei corsi di diploma
universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai
corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì
la facoltà per i medesimi studenti di optare per
l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto.
Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di
crediti formativi universitari le attività formative svolte
in conformità agli ordinamenti didattici vigenti
2. Con successivo provvedimento, adottato ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i
criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea,
afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli
esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
della medesima legge, in possesso dei requisiti ivi
previsti.
3. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e
istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
ministeriale n. 509/1999.
Il presente
decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 2
aprile 2001 |