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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la
legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»
e che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,
all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione
della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21
dicembre 2001, n. 121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato
limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione
delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per
interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed ha previsto che, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti
autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80,
comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la
predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle
zone soggette a rischio sismico, e che ha disposto la sottoposizione di
detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, e'
chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art.
3, comma 91, che ha destinato al «Piano straordinario di messa in
sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10%
delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che
risultavano disponibili al 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successe
modifiche e integrazioni, e visti in particolare: la parte II, titolo
III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi»; l'art. 256 che ha abrogato il decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche e
integrazioni, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha
modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e
Ministero dei trasporti; Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102
(Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ha
approvato un primo programma stralcio di importo pari a euro 193.883.695
e la cui attuazione ha formato oggetto di un'intesa istituzionale
raggiunta dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n.
117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della
menzionata Intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera
sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i
profili regolatori, e' stato previsto che le «economie» realizzate nelle
varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione
dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite
indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il
finanziamento dai vari Enti beneficiari;
Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
104/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma
stralcio per un costo complessivo di euro 295.199.000 e ha definanziato
alcuni interventi inclusi nel primo programma stralcio, per complessivi
euro 14.932.419, prevedendo l'utilizzo delle relative disponibilita' per
la realizzazione di 32 interventi localizzati nelle medesime regioni
nelle quali le disponibilita' si sono realizzate; Considerato che, in
attuazione delle indicazioni di cui alle richiamate delibere, i
Ministeri interessati hanno riferito sullo stato di attuazione del 1°
Programma stralcio, rispettivamente al 31 dicembre 2006 ed al 30 luglio
2007, con relazioni di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta
del 28 settembre 2007;
Considerato che con la nota 19 dicembre 2007, prot. n. 29675, il
Ministero delle infrastrutture ha sottolineato come nel corso di detta
attivita' sia emersa la necessita' di modificare alcune previsioni
programmatiche ed ha trasmesso la proposta di «programma stralcio di
rimodulazione» del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, conseguentemente predisposta e sulla quale il
Ministero della pubblica istruzione ha formalizzato il proprio assenso
con nota 12 febbraio 2008, n. AOODGPER 2378;
Considerato che, nella seduta del 14 febbraio 2008 e ai sensi dell'art.
80, comma 21, della legge n. 289/2002, la Conferenza unificata ha
raggiunto l'intesa sul citato «programma stralcio di rimodulazione»,
come integrato con le modifiche richieste dalla regione Campania;
Considerato che il programma prevede, in accoglimento di proposte
avanzate dalle regioni interessate, il definanziamento integrale di 54
interventi in 10 regioni e il parziale definanziamento di altri 17
interventi, relativi ad alcune di dette regioni, per un totale di di
13.947.063,47 euro - cui correla un limite di impegno complessivo di
1.250.210,31 euro - e riprogramma, sulla base di criteri indicati dal
Ministero delle infrastrutture, quasi integralmente dette risorse
(13.938.483,47 euro) per altri 39 interventi siti nelle medesime regioni
ed aventi un «costo nominale» di norma coincidente con l'importo
definanziato;
Considerato che, come specificato nell'odierna seduta, le quote dei
limiti di impegno liberatesi sviluppano, al tasso attualmente praticato
dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti leggermente
inferiore a quello considerato nel programma all'esame;
Ritenuto di dettare clausole atte a garantire la copertura integrale
degli interventi previsti qualora - in sede di accensione dei relativi
mutui - pervenga un differenziale tra l'importo considerato nel
programma e quello effettivamente realizzato;
Su proposta del Ministero delle infrastrutture, sulla quale e' stata
acquisita, come esposto, la prevista intesa del Ministero della pubblica
istruzione;
Delibera: 1. Definanziamenti
1.1. Sono integralmente definanziati gli interventi di cui all'allegato
1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
1.2. Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto a
ciascuna voce, gli interventi di cui all'allegato 2: la quota di limite
di impegno da considerare conseguentemente disponibile e' stata
calcolata operando, sulla quota originaria, una riduzione proporzionale
alla riduzione del costo dell'intervento.
1.3. Si riporta qui di seguito il prospetto complessivo dei
finanziamenti come sopra disposti e delle quote dei limiti di impegno
conseguentemente liberatesi:
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Vedere tabella a pag. 16 <----
2. Riprogrammazioni.
2.1. Le quote di limite di impegno recuperate a seguito dei
definanziamenti di cui al precedente punto sono riprogrammate come al
prospetto riportato nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante
della presente delibera ed i cui contenuti vengono come appresso
sintetizzati: ---->
Vedere tabella a pag. 16 <----
2.2. II soggetto abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le altre
operazioni finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della legge n.
166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente
(Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento
ammesso a finanziamento. Ai fini indicati si riporta nel citato allegato
3 anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun
intervento, da intendere, come esposto, quale misura massima del
finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate
dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n.
350/2003.
2.3. Fermo restando che il limite massimo di costo da considerare in
questa sede non puo' superare l'importo indicato nel menzionato allegato
3, si applicano le seguenti disposizioni per l'ipotesi di incapienza del
contributo: qualora il costo dell'intervento, come quantificato nel
progetto preliminare, superi il volume di investimenti attivato con la
quota di limite d'impegno attribuita all'intervento stesso, l'Ente
beneficiario provvedera' ad identificare un lotto funzionale
finanziabile con le disponibilita' ovvero a reperire altra fonte per la
necessaria integrazione della copertura finanziaria; in caso contrario
l'intervento si intende automaticamente definanziato e la Regione
interessata provvedera' a finanziare, con il complesso delle
disponibilita' recuperate a seguito dei definanziamenti, gli interventi
prioritari nell'ambito di quelli cosi' stralciati, dando immediata
comunicazione degli esiti della selezione al Ministero delle
infrastrutture ed al Ministero della pubblica istruzione.
2.4. Per l'utilizzo delle economie e per gli altri aspetti procedurali
connessi all'erogazione delle risorse e all'eventuale mancato rispetto
del termine massimo stabilito per la consegna dei lavori si applicano le
direttive di cui alla menzionata delibera n. 102/2004, come modificata
dalla delibera n. 157/2005.
2.5. II Ministero delle infrastrutture provvedera' in appositi
prospetti, da trasmettere alla Segreteria di questo Comitato entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale, a specificare - anche per i definanziamenti
parziali, al pari di quanto effettuato per i definanziamenti integrali -
l'annualita' su cui e' stata imputata la quota di limite d'impegno che
ora viene parzialmente revocata nonche' l'annualita' su cui vengono
imputate le quote attribuite in sede di riprogrammazione, come al citato
allegato 3. Lo stesso Ministero provvedera', altresi', a dare
comunicazione a ciascun Ente beneficiario dell'anno di riferimento per
le assegnazioni a suo favore.
3. Rettifiche. Sono approvate le rettifiche dell'allegato 4 della
delibera n. 143/2006 specificate nel prospetto allegato sub 4 e che
forma anch'esso parte integrante della presente delibera.
Roma, 21 febbraio 2008
Il presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 5
dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia
e finanze, foglio n. 243
Avvertenza: In questa Gazzetta Ufficiale, nella rubrica «Estratti sunti
e comunicati», e' pubblicato un comunicato relativo alla presente
delibera
Allegato 1
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Vedere allegato da pag. 18 a pag. 21 <----
Allegato 2
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Vedere allegato alle pagg. 22-23 <----
Allegato 3
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Vedere allegato alle pagg. 24-25 <----
Allegato 4
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Vedere allegato a pag. 26 <---- |