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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 gennaio
1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art.
3, individua le competenze degli enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,
all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione
della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento
che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n.
121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti
di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle
opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi
nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art.
1 della menzionata legge n. 443/2001;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare: l'art.
60, comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a
favore dei beni e delle attivita' culturali; l'art. 80, comma 21, che
prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con
particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio
sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato
che, sentita la Conferenza unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto
di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: l'art.
3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse
di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004; l'art. 4, comma 176, che autorizza
ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione
delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
l'art. 4, comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto
legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n.
191 - che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel
bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative
sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello
Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle
pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita'
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di
investimenti;
Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il quale - in attuazione dell'art. 13 della legge n.
166/2002 - tra l'altro sono stati individuati i soggetti autorizzati a
contrarre mutui o a effettuare altre operazioni finanziarie e definite le
modalita' di erogazione dei finanziamenti;
Vista la nota 24 maggio 2004, n. B3/0/164 con la quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema del suddetto «Piano»
ed il primo programma stralcio;
Vista la nota 26 luglio 2004, n. 1433/Uff.VIII, con la quale il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esprime il proprio
concerto; Vista la nota 26 ottobre 2004, n. 22559, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, quantifica le
risorse accantonate per gli interventi di cui all'art. 80, comma 21,
della legge n. 289/2002, specificando che il 10% dei limiti di impegno
recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla
legge n. 350/2003, e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004 ammonta a
complessivi 45,258 Meuro;
Visto il parere reso, nella seduta dell'11 novembre 2004, dalla
Conferenza unificata che si e' richiamata anche al parere espresso -
rispettivamente - dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
province autonome ed al documento formulato dall'Unione delle province
italiane e dall'ANCI;
Preso atto che, come precisato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella citata nota, il piano - predisposto d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - e' stato
concordato, per gli aspetti tecnici, anche con gli uffici del Servizio
sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile;
Preso atto altresi' che il citato Ministero, con il decreto n. 512/ES del
27 maggio 2003, ha istituito una Commissione tecnico-scientifica avente
funzioni di supporto tecnico per le attivita' di cui all'art. 80, comma
21, della legge n. 289/2002 e costituita da rappresentanti dei Ministeri
interessati, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del menzionato
Servizio sismico nazionale e da due componenti designati dal presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Preso atto che il «Piano straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici» non riporta l'elenco degli interventi da effettuare
per le finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002,
bensi' individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a
base regionale, da predisporre nei limiti delle disponibilita' e secondo
linee-guida prodotte dalla citata Commissione, definendo le modalita' di
ripartizione delle disponibilita' medesime tra le regioni sulla base del
rischio «potenziale»;
Preso atto, piu' specificatamente, che il Piano definisce a «vulnerabilita'
sismica medio-alta» gli edifici realizzati in zona sismica prima del
1979, e quindi in assenza di un quadro esaustivo di normativa tecnica
antisismica, e ne presuppone la catalogazione, a livello di singole
regioni, nelle tre zone «classificate sismiche» ai sensi dell'ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274
mirando altresi' a contemperare le esigenze connesse agli aspetti della
sicurezza strutturale con l'obiettivo piu' generale di un incremento del
livello di sicurezza complessivo delle costruzioni - anche con
riferimento agli aspetti igienici, impiantistici e tecnologici - e
pervenendo cosi' alla costruzione di un indicatore generale di «carenza»
che coniuga, con diverso peso, l'indicatore di «rischio sismico» e
l'indicatore di «sicurezza complessiva»;
Ritenuto che la metodologia proposta, pur se parzialmente diversa da
quella delineata nell'ordinanza 8 luglio 2004, n. 3362, del citato
Dipartimento della protezione civile per l'allocazione delle risorse di
cui all'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sia condivisibile
perche' consente di utilizzare, con tempestivita' e con successivi gradi
di approssimazione all'obiettivo finale, le disponibilita' esistenti per
la realizzazione degli interventi che le regioni interessate ritengano
caratterizzati da un piu' elevato grado di indifferibilita', mentre - in
considerazione, tra l'altro, della possibile rideterminazione delle zone
sismiche evocata nella ordinanza per ultimo citata, della astrattezza dei
criteri informatori e della molteplicita' di voci considerate per la
costruzione dell'indicatore di «carenza» - l'effettiva dimensione
finanziaria del Piano e il fabbisogno prioritario potranno essere
definiti solo in prosieguo;
Rilevato che il programma stralcio e' stato predisposto dalla suddetta
Commissione sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni che - con
esclusione delle regioni Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta -
erano state invitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con nota 23 dicembre 2003, n. 2130, a segnalare gli edifici scolastici da
sottoporre ad interventi di adeguamento strutturale in ordine di
priorita' e entro un limite di importo complessivo assegnato alle regioni
in proporzione al numero di edifici scolastici situati nelle zone di 1ª
e 2ª categoria sismica;
Rilevato che, in sede di Conferenza unificata, le regioni Emilia Romagna,
Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto hanno chiesto la rimodulazione
della parte di programma stralcio di rispettiva competenza, nel limite
delle risorse assegnate;
Rilevato che il programma stralcio attua la metodologia del Piano con un
approccio particolarmente pragmatico, mirando a rimuovere le situazioni a
piu' rilevante rischio sismico e, in tale ottica, attribuendo un peso
percentualmente maggiore - rispetto al piano - alla 1ª delle categorie
sismiche considerate, nonche' indicando le tipologie di interventi da
ammettere a finanziamento;
Rilevato che le risorse rivenienti dall'applicazione del combinato
disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3,
comma 91, della legge n. 350/2003 rappresentano un canale straordinario
di finanziamento dell'edilizia scolastica;
Rilevato che sulle quote gia' accantonate, a valere sui limiti di impegno
previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e non ancora assegnati al 1°
gennaio 2004, deve essere applicata la riserva per i beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, come
sottolineato nella riunione preparatoria dell'odierna seduta, e che la
quota complessiva disponibile resta quindi cosi' determinata:
(importi in Meuro)
=====================================================================
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Totale
=====================================================================
Quota accantonata | 1,926| 0,282| 19,051| 24,000| 45,258
Riduzione 3% | 0,058| 0,008| 0,572| 0,720| 1,358
Quota disponibile | 1,868| 0,274| 18,479| 23,280| 43,900
Rilevato che detta quota
consentirebbe di attivare, al tasso di interesse praticato dalla Cassa
depositi e prestiti alla data della citata comunicazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un volume di investimenti pari a 474,894
Meuro; Rilevato che, nell'ambito della Conferenza unificata, le regioni
hanno chiesto che modalita' e procedure di attuazione degli interventi
previsti per la realizzazione del piano straordinario vengano ricondotte
nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 23/1996 o che siano
definite in seno alla Conferenza stessa mediante apposita «Intesa»,
sollecitando in particolare di «essere riconosciute quali soggetti
legittimati alla richiesta di erogazione dei mutui di cui all'art. 13,
comma 1, della legge n. 166/2002», mentre l'Unione delle province
italiane e l'ANCI hanno chiesto l'inserimento di rappresentanti degli
enti locali negli organismi tecnico-politici che dovranno procedere
all'elaborazione dei successivi programmi; Rilevato che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 11 novembre 2004, n.
B3/0/257, solleva talune perplessita' in merito alla diretta
applicabilita' delle disposizioni di cui alla legge n. 23/1996, ma
rappresenta la propria disponibilita' a individuare, tramite apposita
Intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza unificata, una
soluzione che contemperi la corretta attuazione della «legge obiettivo»
e le procedure di cui alla richiamata legge n. 23/1996;
Udite le relazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Delibera:
1. Ai sensi del combinato
dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91,
della legge n. 350/2003 e' approvato - con le modifiche richieste dalle
regioni Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto - il
primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
che e' allegato alla presente delibera della quale forma parte
integrante. Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un
costo complessivo di 193.883.695,00 euro, e' articolato negli interventi
dettagliati in tabelle distinte per regioni, che riportano l'indicazione
della provincia e del comune, la denominazione dell'edificio scolastico e
l'importo preventivato per l'adeguamento sismico.
Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di
Regione:
(importi in euro)
=====================================================================
Regione | inter|venti | Valori % (*)
=====================================================================
Abruzzo | 83| 11.400.000| 5,88
Basilicata | 8| 7.577.000| 3,91
Calabria | 250| 35.135.000| 18,12
Campania | 73| 35.487.000| 18,30
Emilia Romagna | 54| 6.443.000| 3,32
Friuli Venezia Giulia | 4| 6.077.777| 3,14
Lazio | 35| 14.000.000| 7,22
Liguria | 4| 1.211.000| 0,63
Lombardia | 2| 853.968| 0,44
Marche | 27| 9.826.000| 5,07
Molise | 8| 3.576.000| 1,84
Piemonte | 1| 1.053.727| 0,54
Puglia | 14| 4.156.000| 2,14
Sicilia | 72| 32.461.000| 16,74
Toscana | 75| 14.648.000| 7,56
Umbria | 11| 6.732.000| 3,47
Veneto | 17| 3.247.000| 1,68
Totale | 738| 193.883.695| 100,00
(*) L'importo complessivo
risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%
2. L'onere relativo al primo programma stralcio di cui al precedente
punto 1 viene imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274 Meuro
accantonate - rispettivamente - sul secondo e sul terzo limite di impegno
di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di
18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla
norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal
2005.
3. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre
operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e'
il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'ente (provincia o comune)
competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento. Ai
fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la
quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con
la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota e' da intendere,
come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento
considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n.
166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Entro tale tetto la
quota definitivamente assegnata al soggetto aggiudicatore sara'
quantificata, dandone comunicazione alla segreteria di questo comitato,
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'esito
della gara di aggiudicazione dei lavori o, nei casi previsti dalla legge,
delle altre forme di affidamento dei lavori stessi: a tal fine il
soggetto aggiudicatore trasmettera', entro trenta giorni
dall'aggiudicazione definitiva o dalla data di definizione delle diverse
forme di affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico. Le economie
relative saranno riprogrammate, nel rispetto delle competenze dei vari
soggetti istituzionali, per altri interventi della medesima regione
rispondenti alle finalita' previste dall'art. 80, comma 21, della legge
n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio: in caso di
coesistenza di piu' fonti di finanziamento dette economie saranno
imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al
finanziamento dell'opera. Anche le economie conseguite in sede di
accensione di mutui o di effettuazione delle altre operazioni finanziarie
richiamate dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e le economie realizzate
nelle fasi successive o derivanti dai definanziamenti di cui al
successivo punto 7 saranno riprogrammate, per altri interventi
riconducibili alle finalita' della norma in questione, nell'ambito della
stessa regione in cui le economie stesse sono maturate. Qualora gli
interventi oggetto della riprogrammazione siano di competenza di enti
diversi dai soggetti titolari degli interventi, come sopra individuati, i
medesimi soggetti titolari provvederanno a riversare le somme
corrispondenti alle «economie» realizzate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (relativo
agli interventi ex art. 13, comma, della legge n. 166/2002). Eventuali
scostamenti di segno opposto, fermo restando il costo dell'intervento
indicato nell'allegato, verranno recuperati a carico della quota da
assegnare alla regione per la predisposizione del successivo programma.
4. L'Istituto finanziatore provvedera' ad erogare all'ente beneficiario,
entro la quota di limite di impegno come sopra definitivamente assegnata,
l'importo di spettanza su richiesta della regione territorialmente
competente. 5. Le ulteriori modalita' attuative del primo programma
stralcio approvato con la presente delibera, ivi incluse le modalita' per
la fissazione del termine massimo per effettuare la consegna, verranno
definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire - come
auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata
nota dell'11 novembre 2004 - all'adozione di una soluzione che contemperi
la corretta attuazione della legge n. 443/2001 (cui e' riconducibile il
piano straordinario in questione) e le procedure di cui alla legge n.
23/1996. In relazione all'intesa che verra' raggiunta in tale sede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dell'economia e delle finanze adotteranno i provvedimenti conseguenti,
eventualmente anche a modifica e/o integrazione del decreto
interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.
6. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori,
come sopra fissato, l'intervento verra' definanziato su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Raccomanda
alle regioni che, anche in relazione ai ristretti tempi a disposizione,
hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di
valutare, in funzione di eventuali priorita' emerse nel frattempo ovvero
solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione degli
altri enti interessati, l'opportunita' di concentrare le risorse loro
assegnate sugli interventi piu' urgenti di risanamento strutturale, dando
- in tal caso - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca.
Invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto
chiamato - tra l'altro a svolgere le attivita' di supporto a questo
comitato ai fini della vigilanza sull'esecuzione dei progetti approvati
ai sensi della legge n. 443/2001, a relazionare, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare
tempestivamente eventuali criticita', proponendo le misure atte a
superarle: la prima relazione sara' presentata entro il 31 dicembre 2005
e le successive relazioni avranno periodicita' semestrale; I predetti
Ministeri a sottoporre a questo comitato, ultimato l'iter di rito, altro
programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti
attivabile, al tasso di interesse che al momento sara' praticato dalla
cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno,
pari complessivamente a 26.584.601,64 euro.
Roma, 20 dicembre 2004
Il Presidente delegato
Siniscalco Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrato alla Corte dei
conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 105.
ALLEGATO
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Vedere immagini da pag. 28 a pag. 45 <----
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