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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 gennaio
1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art.
3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che,
all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione
della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento
che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n.
121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti
di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle
opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi
nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n.
189;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80,
comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con
particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio
sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato
che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto
di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24
dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3, comma 91, che destina
al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici»
un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma
1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio
2004;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del
combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3,
comma 91, della legge n. 350/2003 ha approvato il primo programma
stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che riguarda 738
edifici scolastici ed ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro;
Considerato che la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 ottobre
2005, ha raggiunto l'intesa istituzionale prevista dalla delibera n.
102/2004 per definire le procedure di attuazione della delibera medesima,
richiamandosi al disposto dell'art. 8, comma 6, della legge 6 giugno
2003, n. 131, e qualificando il piano straordinario in questione quale
piano di opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale, nonche' adottando un documento recante
disposizioni piu' particolareggiate per dare esecuzione all'intesa;
Considerato che nell'occasione la Conferenza unificata ha raccomandato di
procedere ad una modifica della delibera stessa in modo da stabilire che
anche le economie di gara, cosi' come gia' previsto per quelle maturate
nelle fasi successive di realizzazione degli interventi inclusi nel
Programma, rimangano nella disponibilita' degli Enti beneficiari sino al
completamento dei lavori e che gli importi residui vengano versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, a cura di
questo Comitato, ad analoghi interventi relativi alle medesime regioni;
Ritenuto che la suddetta modifica sia conforme alla disciplina contenuta
nell'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che - in merito agli
interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche -
prevede che le somme non utilizzate dagli Enti attuatori vengano versate
all'entrata del bilancio dello Stato alla fine della fase realizzativa
delle opere, per la successiva riassegnazione ad interventi dello stesso
genere;
Considerato che l'intesa summenzionata ha introdotto penetranti
poteri di controllo e coordinamento sull'uso delle risorse statali,
assegnate al Programma in questione in base alla legge n. 289/2002, da
parte sia del Ministero di settore che delle Regioni interessate,
individuate quali responsabili dell'attuazione del Programma;
Rilevato che, a seguito della segnalazione di alcune imprecisioni o
inesattezze nella redazione dell'allegato alla citata delibera da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti
interessati, si rende necessario apportare alcune modifiche all'elenco
degli interventi di cui al suddetto programma;
Delibera:
1. Modifiche al testo
della delibera n. 102/2004
1.1. Il punto 3 della
delibera 20 dicembre 2004, n. 102, e' sostituito come segue: «Il
soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre
operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e'
il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o Comune)
competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche
la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento
con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota e' da
intendere quale misura massima del finanziamento dell'intervento
considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n.
166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Le economie
conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei lavori, le
economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di effettuazione
delle operazioni finanziarie richiamate dal suddetto art. 13 e le
economie maturate nelle fasi successive di realizzazione degli interventi
inclusi nel Piano restano finalizzate alla realizzazione dell'intervento
sino al completamento del medesimo. Gli importi residui non utilizzati
dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno
destinati, a cura di questo Comitato, ad altri interventi rispondenti
alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da
inserire nei successivi programmi stralcio e relativi alle medesime
Regioni. In caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento le
suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura
proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera».
1.2. Il punto 4 della delibera n. 102/2004 e' sostituito dal seguente: «L'istituto
finanziatore provvedera' ad erogare all'Ente beneficiario, entro la quota
di limite di impegno assegnata, l'importo di spettanza su richiesta
dell'Ente stesso, corredata dalla comunicazione della Regione
territorialmente competente prevista, per le diverse fasi, nell'intesa
citata nelle premesse. L'istituto finanziatore comunica le intervenute
erogazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alla
Regione ai fini dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002».
1.3. Il punto 6 della citata delibera e' integrato con il seguente
periodo: «Gli importi derivanti dai predetti definanziamenti, al pari
delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra
sostituito, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e saranno
destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi stralcio
afferenti le stesse Regioni».
1.4. In considerazione dei ritardi registrati nell'attuazione del
programma stralcio in questione, la prima relazione sullo stato di
attuazione sara' sottoposta a questo Comitato entro il 30 giugno 2006.
Resta confermata la periodicita' semestrale delle successive relazioni.
2. Modifiche
all'allegato alla delibera n. 102/2004
2.1. Regione Abruzzo. Per l'intervento n. 83 il soggetto aggiudicatore e'
il Comune di L'Aquila, del quale Coppitto - in cui e' localizzato
l'intervento medesimo - e' una frazione.
2.2. Regione Calabria. La dizione di alcuni Comuni beneficiari e'
rettificata come appresso:
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Vedere tabelle a pag. 31 <----
2.3. Regione
Emilia-Romagna. L'intervento n. 25 interessante il Comune di Argenta
(Ferrara) e relativo al «Liceo Scientifico via Matteotti» e' sostituito
con l'intervento, di pari importo, concernente la «Scuola Media Aleotti
via XVIII Aprile». Sono poi apportate rettifiche alla denominazione di
alcuni edifici scolastici secondo il prospetto che segue:
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Vedere tabelle a pag. 31 <----
2.4. Regione Lombardia:
L'elenco degli interventi concernenti la predetta Regione, di cui
all'allegato alla delibera n. 102/2004, e' sostituito con il seguente:
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Vedere tabelle a pag. 32 <----
2.5. Regione Marche: La
denominazione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come appresso:
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Vedere tabelle a pag. 32 <----
Sono inoltre apportate
rettifiche alla denominazione di alcuni edifici scolastici secondo il
prospetto che segue:
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Vedere tabelle a pag. 32 <----
Roma, 2 dicembre 2005
Il presidente delegato Tremonti
Il segretario del CIPE Molgora
Registrato alla Corte dei
conti il 15 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 102
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