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DECRETO-LEGGE
1 settembre 2008, n. 137 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1/9/2008) |
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Testo in vigore dal: 1-9-2008 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Emana Art. 1 Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione
del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo
di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica
e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Art. 2 Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri
e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e
di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene
valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione
alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori della propria sede. Art. 3 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 1. Dall'anno
scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno. Art. 4 Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di
contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che
le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola. Art. 5 Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti Art. 6 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 1.
L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle
attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha
valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente,
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Art. 7 Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.». Art. 8 Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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