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In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal
giudice del lavoro di Padova dott.ssa Balletti, concernente l'art. 52 del
C.C.N.L. 1998/2001 e 2002/2005, comparto scuola, sottoscritta in via di
ipotesi il 15 febbraio 2005, e vista la certificazione resa dalla Corte
dei conti il 21 luglio 2005, in data 26 luglio 2005 le parti
sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), e le
confederazioni sindacali: CGIL (firmato) CISL (firmato) UIL (firmato)
CONFSAL (firmato), e le organizzazioni sindacali: FLC/CGIL (firmato) CISL
Scuola (firmato) UIL Scuola (firmato) CONFSAL-SNALS (firmato).
Premesso che il tribunale civile di Padova - sezione lavoro - in
relazione alla causa di lavoro n. 1222/2003, con ordinanza del 26 gennaio
2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al
giudizio le parti firmatarie del C.C.N.L. debbano esprimersi sul «se la
definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il personale ATA,
sia applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento
dell'indennita' di lavoro notturno festivo di cui alla tabella
retributiva D2»; Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di
interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Le parti firmatarie dei relativi C.C.N.L. sottoscrivono il seguente
Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue: «Si premette
che l'art. 52 citato nell'ordinanza del giudice del lavoro di Padova
attiene al Contratto nazionale integrativo 31 agosto 1999 (C.C.N.I.) e
che, pertanto, trattandosi di Contratto integrativo e non di Contratto
nazionale (C.C.N.L.) le parti non ne sono legittimate
all'interpretazione, non essendo le medesime firmatarie del Contratto
integrativo.
Le parti stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del C.C.N.I.
trae a sua volta legittimazione e fondamento dalla previsione di cui
all'art. 33 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e unanimemente concordano che la
disciplina in esso prevista in via generale e demandata in dettaglio al
successivo C.C.N.I. (l'art. 52 in questione) concerne tanto il personale
ATA delle Istituzioni scolastiche che il personale educativo dei
convitti. Di cio' si rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto
dagli articoli 52, comma 1, lettera c) e 129 del vigente C.C.N.L. 24
luglio 2003, oltre che dalla tabella 7 dello stesso C.C.N.L..
A quanto sopra si aggiunge un'ulteriore considerazione.
La presenza di personale ATA impegnato in turni di notte trova
giustificazione proprio dalla presenza di alunni che dormono nel
convitto, alunni alla cui sorveglianza e assistenza e' preposto appunto
il personale educativo.
Non avrebbe, pertanto, senso riconoscere l'indennita' di turnazione
notturna e festiva al solo personale ATA che, nella fattispecie, svolge
un ruolo di supporto all'attivita' convittuale notturna in cui e'
impegnato anche il personale educativo. Non vi e' dubbio, infine, che
debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre
dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedi', come
esplicitamente indicato dall'art. 52, comma 1, lettera c), ultimo punto,
del C.C.N.L. 24 luglio 2003».
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