|
|
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
- Dipartimento politiche di mercato
- Direzione generale politiche agroalimentari P.A.G.R.
III Al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca
Ai signori assessori dell'agricoltura
Ai signori sindaci dei comuni interessati
Agli organismi di controllo regionali ai fornitori riconosciuti
Agli istituti scolastici o enti riconosciuti
All'Ispettorato centrale della repressione frodi
Al comando Carabinieri politiche agricole
Alle organizzazioni di categoria
Alle organizzazioni di categoria |
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Reg. (CE) n. 1255/1999 del 17
maggio 1999. Reg. (CE) n. 1670/2000 del 20 luglio 2000. Reg. (CE) n
2707/2000 dell'11 dicembre 2000. Reg. (CE) n. 1663/95. Reg. (CE) n.
816/2004 del 29 aprile 2004.
Provvedimento di autorizzazione M.R.A.A.F. 30 dicembre 1993.
Circolare MIPAF n. 1, prot. n. C/430 del 14 febbraio 2001.
Circolare MIPAF n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004.
Circolare MIPAF n. 9 prot. n. C/1625 del 27 luglio 2004.
Circolare AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001.
Circolare AGEA n. 17 del 18 febbraio 2003. 2.
PREMESSA
Con Reg. (CE) n. 816/2004, in
vigore dal 1° maggio 2004, sono state modificate e integrate talune
disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 2707/2000, relativo alla
concessione di un aiuto per la cessione di latte e di taluni prodotti
lattiero-caseari agli allievi delle scuole. In attuazione del predetto
regolamento, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha emanato
la circolare n. 3, prot. n. C/1003 del 3 giugno 2004 ed ha in corso di
emanazione un'altra circolare con la quale verranno stabiliti, in
particolare, i nuovi prezzi massimi per l'anno scolastico 2004/2005, e
altre disposizioni applicative della normativa in materia vigente. Con la
presente circolare si forniscono, a modifica e integrazione di quanto
stabilito con le circolari AGEA n. 835 del 19 febbraio 2001 e n. 17 del 18
febbraio 2003, le conseguenti disposizioni operative, per consentire la
corretta attuazione della procedura di applicazione della misura in
questione in conformita' a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1663/95,
soprattutto per quanto concerne la configurazione del sistema di controllo
di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, che dovra', pertanto,
essere adeguato alle disposizioni del predetto Reg. (CE) n. 1663/95.
3. NUOVI ADEMPIMENTI DEI
RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO
A partire dall'anno scolastico
2004/2005, i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento (Comuni,
Istituti o altri enti) sono tenuti ad indicare, nell'apposito modello di
domanda di cui all'allegato 1/A e 1/B e con riferimento a ciascuna scuola
per cui viene richiesto l'aiuto, il numero degli allievi iscritti, nonche'
il numero totale dei giorni di scuola ad esclusione dei giorni di vacanza
estiva, riferiti al calendario scolastico stabilito dalla regione di
appartenenza e approvato dalla autorita' didattica competente. I soggetti
che abbiano gia' presentato, con riferimento all'anno scolastico
suindicato, le domande di riconoscimento, sono tenuti ad integrarle,
inviando all'AGEA una comunicazione indicante gli elementi mancanti, come
sopra descritti. Come previsto nella suddetta circolare n. 835, punto 4,
si conferma che il riconoscimento e' valido per ogni anno scolastico, per
cui la relativa domanda va rinnovata annualmente.
4. CLASSIFICAZIONE DEI
PRODOTTI AMMESSI ALL'INTERVENTO E RELATIVI IMPORTI UNITARI DELL'AIUTO
Il citato Reg. (CE) n.
816/2004 ha ampliato lo spettro delle varieta' dei prodotti ammessi
all'intervento, modificandone anche la classificazione numerica delle
categorie precedentemente fissate, e ha stabilito, con riferimento al
periodo compreso tra l'anno scolastico 2004/05 e l'anno 2007, i relativi
importi unitari dell'aiuto. Il prospetto che segue reca il dettaglio delle
modifiche introdotte.
A
- Per il periodo dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, sono confermati
gli importi degli aiuti vigenti per l'anno 2004.
B - Importi dal 1° luglio 2004 C - Importi dal 1° luglio 2005
al 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006
CAT. I (ex Cat. | | |
I) |Latte intero |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
|Latte intero al | |
" " " |cacao |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
|Yogurt di latte | |
" " " |intero |Euro/Kg. 0,2169 |Euro/Kg. 0,2016
---------------------------------------------------------------------
CAT. V (ex Cat. |Latte parz. | |
III) |scremato |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
|Latte parz. | |
" " " |scremato al cacao |Euro/Kg. 0,1647;|Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
|Yogurt di latte | |
" " " |parz. scremato |Euro/Kg. 0,1647 |Euro/Kg. 0,1539
---------------------------------------------------------------------
CAT. VIII (ex |Formaggi freschi | |
Cat. VI) |al 40% di grassi |Euro/Kg. 0,6507 |Euro/Kg. 0,6348
---------------------------------------------------------------------
CAT. IX (ex Cat. |Altri formaggi al | |
VII) |45% di grassi |Euro/Kg. 1,6593 |Euro/Kg. 1,6187
---------------------------------------------------------------------
CAT. X (ex. Cat. | | |
VIII) |Grana Padano |Euro/Kg. 1,8437 |Euro/Kg. 1,7986
---------------------------------------------------------------------
CAT. XI (ex .Cat.|Parmigiano | |
IX) |Reggiano |Euro/Kg. 2,0280 |Euro/Kg. 1,9785
D - Importi dal 1° luglio 2006 E - Importi dal 1° luglio 2007
al 30 giugno 2007 in poi
CAT: I (ex Cat. I)|Latte intero |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
|Latte intero al | |
" " " |cacao |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
|Yogurt di latte | |
" " " |intero |Euro/Kg. 0,1861|Euro/Kg. 0,1815
---------------------------------------------------------------------
CAT. V (ex Cat. |Latte parz. | |
III) |scremato |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
|Latte parz. | |
" " " |scremato al cacao |Euro/Kg 0,1425 |Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
|Yogurt di latte | |
" " " |parz. scremato |Euro/Kg. 0,1425|Euro/Kg. 0,1404
---------------------------------------------------------------------
CAT. VIII (ex Cat.|Formaggi freschi | |
VI) |al 40% di grassi |Euro/Kg. 0,5583|Euro/Kg. 0,5445
---------------------------------------------------------------------
CAT: IX (ex Cat. |Altri formaggi al | |
VII) |45% di grassi |Euro/Kg. 1,4237|Euro/Kg. 1,3885
---------------------------------------------------------------------
CAT: X (ex Cat. | | |
VIII) |Grana Padano |Euro/Kg. 1,5819|Euro/Kg. 1,5428
---------------------------------------------------------------------
CAT. XI (ex Cat. |Parmigiano | |
IX) |Reggiano |Euro/Kg. 1,7400|Euro/Kg. 1,6970
Si precisa che, con
riferimento ai formaggi della categoria VIII, sono ammessi all'aiuto
unicamente i prodotti non sottoposti a trattamenti aromatizzanti.
5. PREZZI MASSIMI DEI
PRODOTTI
Considerato che, come e' noto,
possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente gli allievi che frequentano
corsi regolari di studio presso scuole pubbliche o private (dalla scuola
materna fino agli istituti superiori di 2° grado), l'aiuto in questione
deve riflettersi in un reale beneficio per gli allievi stessi, in termini
di riduzione del prezzo d'acquisto dei prodotti lattiero-caseari. Ne
consegue che, con riferimento a ciascuna categoria sopra indicata, il
prezzo d'acquisto sostenuto dagli allievi non puo' essere superiore a
quello massimo, come fissato, per ciascun anno scolastico, con
provvedimento del Ministero per le politiche agricole e forestali. Gli
enti e gli istituti scolastici interessati sono tenuti al rispetto di
detta condizione, il cui riscontro dovra' risultare dal dettaglio dei
costi delle rette pagate da ciascun allievo. Per l'anno scolastico
2004/2005, i nuovi prezzi massimi di riferimento dei prodotti sono quelli
fissati con circolare ministeriale n. 9, prot. n. C/ 1625 del 27 luglio
2004.
6. TERMINI E MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO
Nell'ottica della
semplificazione amministrativa degli adempimenti a carico dei soggetti
richiedenti l'aiuto, e' abolito, a partire dall'anno scolastico 2004/05,
il periodo di pagamento intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo di
ogni anno. La corrispondente fase di pagamento sara' ricompresa
nell'ambito di un unico periodo di pagamento, intercorrente tra il 1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno. Pertanto, dovra' essere presentata
una sola domanda per l'intero periodo gennaio/giugno, ferme restando le
altre periodicita' gia' previste dalla predetta circolare Agea n. 835,
secondo il calendario riportato di seguito:
1° settembre/31 dicembre (1° periodo)
- data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza
incorrere nelle penalita', 30 aprile;
1° gennaio/30 giugno (2° periodo)
- data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza
incorrere nelle penalita', 31 ottobre (il termine finale del periodo
coincide comunque con la chiusura effettiva dell'anno scolastico);
1° luglio/31 agosto (3° periodo)
- data di scadenza per la presentazione della domanda all'Agea, senza
incorrere nelle penalita', 31 dicembre (tale periodo interessa
esclusivamente le scuole materne che svolgono attivita' didattica
ininterrotta anche per detti mesi). Infine, si precisa che l'indicazione
nella domanda del codice fiscale (CUUAA) dall'istituto/ente richiedente,
e' obbligatoria.
7. DOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA
Fermo restando quanto
prescritto al punto 5 della suddetta circolare AGEA n. 835, i richiedenti
l'aiuto, che affidino contrattualmente a soggetti terzi la gestione delle
mense o la preparazione dei pasti, sono tenuti a mettere a disposizione
dei funzionari incaricati dell'esecuzione dei controlli, tutta la
documentazione giustificativa delle relative domande di aiuto. Al
riguardo, dovra' essere consentito e agevolato l'accesso a tale
documentazione, seppure prodotta in fotocopia, con la massima
collaborazione possibile, garantendo, in ogni caso, per la diretta
responsabilita' che ne deriva agli stessi organismi, la regolarita' e la
veridicita' dei documenti esibiti, nonche' il rispetto dei requisiti di
qualita' e sanita' dei prodotti distribuiti e di ogni altra condizione
prevista, in conformita' alle disposizioni in materia vigenti.
8. CONTROLLI
SULL'APPLICAZIONE DELLA MISURA
Come indicato in premessa, il
sistema di controllo sulla applicazione della misura in questione, finora
disciplinato con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30
dicembre 1993, come integrate da quelle indicate nella circolare Agea n.
835, punto 8, deve essere aggiornato mediante l'adozione di procedure
conformi ai criteri e ai principi previsti dal disposto del Reg. (CE) n.
1663/95 e dalla relativa linea direttrice n. 9, nonche' dal citato Reg.
(CE) n. 816/2004. A tal fine, si stabilisce quanto segue. I controlli per
l'erogazione dell'aiuto in oggetto sono svolti, in regime di delega, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, da altri organismi
regionali o provinciali, secondo quanto previsto dalle convenzioni quadro
stipulate ed in corso di sottoscrizione con l'Agea, in esito all'intesa
Stato-regioni intervenuta il 10 dicembre 2003. Nelle more della
definizione e compiutezza formale dei suddetti atti, i controlli in parola
dovranno essere espletati in conformita' alla procedura contenuta nel
manuale allegato, di cui si fornisce di seguito un prospetto di sintesi.
1. L'organismo di controllo come sopra individuato svolge le verifiche nei
confronti di tutti i soggetti richiedenti l'aiuto, ivi compresi i comuni o
altri enti nelle cui scuole vengono gestiti servizi di mensa. In
conformita' alla richiamata normativa comunitaria (Reg. n. 1663/95 e linea
direttrice n. 9), questi ultimi soggetti non possono esercitare
direttamente il controllo per la distribuzione dei prodotti
lattiero-caseari. Considerato che l'anno scolastico 2003/04 e' ormai
concluso, la suddetta disposizione trovera' concreta applicazione a
partire dal nuovo anno scolastico 2004/2005.
2. L'organismo di controllo procede all'esecuzione dei controlli presso il
richiedente e, se necessario, presso il fornitore riconosciuto, con
ispezioni in luogo e senza preavviso.
3. Le verifiche devono riguardare in particolare:
a) il numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura ed il
numero dei giorni di frequenza della scuola, nonche' il numero totale dei
giorni di scuola, secondo il calendario scolastico fissato dalle
competenti Autorita';
b) i quantitativi di prodotti distribuiti agli allievi;
c) il rispetto del quantitativo massimo di equivalente latte per il quale
puo' essere concesso l'aiuto;
d) la regolarita' delle fatture rilasciate dal fornitore dei prodotti che,
ai fini della concessione dell'aiuto, devono essere quietanzate;
e) la rispondenza qualitativa dei prodotti distribuiti a quanto indicato
in tutta la documentazione, nonche' la rispondenza dei prodotti con quelli
definiti all'allegato I del Reg. (CE) n. 816/2004;
f) l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi
beneficiari, in particolare attraverso la verifica del rispetto dei prezzi
massimi, stabiliti annualmente dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
g) l'accertamento della provenienza dei prodotti e la loro origine
comunitaria;
h) la documentazione commerciale relativa ai prodotti ceduti e
distribuiti, nonche' la tenuta della contabilita' a mezzo del registro di
carico e scarico giornaliero o altro documento contabile similare, anche
informatico.
i) l'accertamento della qualita' igienico sanitaria dei prodotti e degli
stabilimenti di produzione, della condizione che i prodotti stessi siano
conformi ai requisiti della direttiva comunitaria n. 92/46 (CEE) del
Consiglio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1997) e,
in particolare, ai requisiti relativi alla preparazione in stabilimenti
riconosciuti e alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV,
lettera A della citata direttiva. L'esito di tale accertamento va
anch'esso attestato nel verbale di controllo.
4. Il competente organismo di controllo avra' cura altresi' di effettuare,
possibilmente con cadenza annuale e secondo un criterio di rotazione degli
enti o istituti richiedenti l'aiuto, e, comunque, ogni qualvolta lo
riterra' opportuno in presenza di oggettive esigenze, ulteriori verifiche,
finalizzate all'accertamento del livello qualitativo dei prodotti
distribuiti agli allievi. Tali verifiche possono essere eseguite anche
presso la ditta fornitrice, mediante prelievo di campioni dei vari
prodotti oggetto d'aiuto, secondo le modalita' di seguito indicate:
i campioni dei prodotti prelevati dovranno essere sottoposti ad analisi
presso i laboratori autorizzati dalla regione, per gli accertamenti della
composizione e della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla
categoria dichiarata:
a) per l'accertamento della qualita' dei formaggi Grana Padano e
Parmigiano Reggiano fanno fede i marchi di origine apposti dai rispettivi
consorzi di tutela;
b) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le
vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del
richiedente e del fornitore, dovra' essere dato conto in apposito verbale,
sottoscritto dalle due parti.
c) dell'operazione di prelievo dei campioni, da effettuarsi secondo le
vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del
richiedente e del fornitore, dovra' essere dato conto in apposito verbale,
sottoscritto dalle due parti. Tutti i verbali di controllo devono essere
redatti secondo il modello di cui all'allegato 3. Per ogni altra modalita'
operativa inerente i controlli in parola, si dovra' far riferimento alle
disposizioni di cui alle circolari AGEA n. 835/2001, punto 8, e n.
17/2003, nelle parti non modificate dalla presente.
9. NUOVA MODULISTICA
In conseguenza delle modifiche
di cui sopra, e' stata predisposta la nuova modulistica allegata alla
presente (allegati 1/A, 1/B, 1/C, 2/A, 2/B, 3 ), che dovra' essere
utilizzata, con effetto immediato, in sostituzione di quella prevista
dalle suddette circolari Agea n. 835 e n. 17.
10. RIFERIMENTI OPERATIVI
Si comunica, infine, che a
causa del recente trasferimento di sede dell'Agea, il nuovo indirizzo
dell'Ufficio scrivente e' il seguente:
AGEA
- Settore promozione, miglioramento e aiuti sociali
- via Torino n. 45
- 00184
- Roma. Si chiede di assicurare a tutti gli operatori interessati la
massima diffusione del contenuto della presente.
Roma, 2 agosto 2004
Il titolare dell'Ufficio
monocratico: Gulinelli
Allegato 1/A
---->
Vedere allegato alle pagg. 45 - 46 <----
Allegato 1/B
---->
Vedere allegato alle pagg. 47 - 48 <----
Allegato 1/C
---->
Vedere allegato alle pagg. 49 - 50 <----
Allegato 2/A
---->
Vedere allegato di pag. 51 <----
Allegato 3
---->
Vedere allegato da pag. 52 a pag. 62 <----
|