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INAIL
- DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - DIREZIONE CENTRALE
RISCHI | ||
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Premessa Insegnanti a) Requisiti per l'assicurabilità Ed, in particolare:
Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette. Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno. Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti. Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno. b) Occasione di lavoro Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile. In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo. c) Docente
accompagnatore d) Aspetti contributivi Alunni e allievi dei corsi professionali a) Requisiti per l'assicurabilità Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico. b) Occasione di lavoro Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... . che si prefiggono le visite ... .. in aziende, unità di produzione o mostre, nonchè la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991). Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica. Decorrenza Conclusioni Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato la questione con i suddetti Ministeri.
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