Legge 23/12/1996, n. 649
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23.10.1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

(Gazzetta Ufficiale Italiana n. 300 del 23/12/1996)

      
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 .10.1996 n.542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542

(omissis).


NOTE

Si riportano di seguito le modifiche al DL n. 542/96 di interesse apportate dalla Legge n. 649/96.

Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione. (*)

1. Per quanto concerne gli edifici [....] adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19.09.1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26.08.1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 05.03.1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*) per i termini indicati nell'articolo, si veda l'art. 15, comma 1 della L. 3 agosto 1999, n.265.

      
  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
              

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi