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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 .10.1996 n.542, recante
differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia
di interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26
febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8
agosto 1996, n. 440.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n.
140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n.
445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996,
n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n.
335, e 8 agosto 1996, n. 443.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542
(omissis).
NOTE
Si riportano di seguito le modifiche al DL n. 542/96 di interesse
apportate dalla Legge n. 649/96.
Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica
istruzione. (*)
1. Per quanto concerne gli edifici [....] adibiti ad
uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i
lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19.09.1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
al decreto del Ministro dell'interno 26.08.1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui
alla legge 05.03.1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono
inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di
educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica,
relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici
periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il
disposto dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
(*) per i termini indicati nell'articolo, si veda l'art. 15, comma 1
della L. 3 agosto 1999, n.265.
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