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Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine
all'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in
epigrafe.
Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato Centrale Tecnico
Scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22
ottobre 1996, si riportano nell'allegato "A" i relativi
chiarimenti.
Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data
di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie
anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il
parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato "B", le
misure che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione
incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la
concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali
disposizioni, essendo in linea con i princìpi informativi di analoghe
deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi Provinciali
VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti,
intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche
prescrizioni del decreto in argomento.
ALLEGATO A
alla Lettera-Circolare
Prot. N. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996
Chiarimenti
1) Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni:
la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro
che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dai punti 5.6 -
secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di
spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca
rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità
ed esplosività o per complessità degli impianti.
Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio,
le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni
musicali o similari;
2) Punto 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di
aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta
dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive
e/o infiammabili.
A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di
altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale
fattispecie.
Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di
aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia
di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali
destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano
sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di
ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori
(tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione;
3) Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per
"deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla
conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi
amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui
sia prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario di
attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio
superiore a 30 kg/m2 in cui non sia prevista la presenza
continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti
automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di
estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi,
inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere;
4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione
della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono
essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve
garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al
bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere
installati in ogni caso idranti DN 45.
ALLEGATO B
alla Lettera-Circolare
Prot. n. P 2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996
Deroghe in via generale
A) Punto 5.0 - Affollamento
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente
presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo
effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto
5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita
dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
dell'attività.
B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita
B1) - Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre
piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova
di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le
scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo,
all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della
realtà dei predetti percorsi.
Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si
chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani
scala protetti.
B2) - Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una
sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia
commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di
deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di
lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di
rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al fuoco in ragione di non
più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e
proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e
ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme
incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi
i 45 m.
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